CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 22180/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: --che la Corte d'appello di Bari, con sentenza del 11/03/2024, ha riformato, in punto di concessione della sospensione condizionale della pena, la sentenza del 18/10/2022 del Tribunale di Trani, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73, commdi 1 e 4, del d.P.R. 309 del 1990 perché illecitamente deteneva sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, per fini di spaccio; --che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo con un primo motivo erronea applicazione della legge in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. 309 del 1990 per aver la Corte sussunto la condotta contestata al Lorusso nell'alveo di una fattispecie incriminatrice più grave di quella applicata in primo grado, avendo ritenuto che il richiamo contenuto nella pronuncia di primo grado alla fattispecie contemplata dll'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 fosse un mero refuso e che la qualificazione dei fatti kks_9( al sensi dell'art. 73, comma 1 e 4, del d.P.R. 309 del 1990; --che, con un secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sensibilmente discostato dal minimo edittale; -che, con un terzo ed ultimo motivo, lamenta mancanza di motivazione in ordine agli artt. 20-bis cod. pen. e 58 I. 689 del 1981 in quanto la Corte di appello, pur addivenendo alla concessione cpt4614.Zeg in favore del ricorrente\d'ai sensi dell'art. 163 cod. pen., nulla avrebbe addotto in ordine alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva e, conseguentemente, in relazione alla sussistenza o meno dei presupposti generali di cui all'art. 58 I. n. 689 del 1981. --che, quanto al primo motivo, la Corte ha correttamente ritenuto un mero refuso il richiamo all'ipotesi della lieve entità contenuto nella sentenza di primo grado, essendo inequivocabile la qualificazione dei fatti, considerata le caratteristiche qualitative e quantitative dello stupefacente sequestrato, tenuto conto del numero complessivo di dosi medie giornaliere di sostanza stupefacente del tipo leggero, pari a circa 8.155 dosi. --che, quanto al secondo motivo, la Corte territoriale ha messo in evidenza, con motivazione insindacabile, i criteri correttamente adottati per la quantificazione della pena che hanno condotto il giudice, nell'esercizio del potere ex art 133 cod. pen., a confermare la pena complessiva di anni 4 di reclusione ed euro 26.000 di multa irrogata dal primo giudice tenuto conto delle gravità del fatto e della non comprovata allegazione dello status di consumatore abituale; --che, quanto al terzo ed ultimo motivo di ricorso, giova ricordare che la richiesta di una pena sostitutiva era subordinata alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio che è stato concesso in appello; --che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile; --che, a norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue 1 f‘t., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]_Gentili F. DEPOSITA