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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02214/2026

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 14485 / 20 2 4 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] agricola Bosco-[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), tutti rappresentati e difesi anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in atti; [OSCURATO:PERSONA]- IVA-IRAP2015 r.g. n. 14485/2024a.c.2 4 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 1 037 /202 4 , depositata in cancelleria il 7/2/2024; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 2 4 ottobre 2025 ; Fatti di causa L’[OSCURATO:PERSONA]Orso è un’associazione tra coltivatori diretti e produttori agricoli appositamente costituita con atto pubblico del 03/12/2009 per partecipare al bando Regione Sicilia, misura 125, Azione A, del Programma di [OSCURATO:PERSONA] (PSR) Sicilia 2007-2013 (approvato dalla Commissione Europea con dec.

CE n. 735 del 18/02/2008) al fine di realizzare un’opera infrastrutturale - consistente in una strada interpoderale sui terreni degli associati -volta a favorire lo sviluppo rurale di un territorio svantaggiato.

Dalla partecipazione a tale bando l’[OSCURATO:PERSONA] controricorrente ha, così, ottenuto un contributo pubblico pari all’80% del costo dell’opera che è stata integralmente realizzata (come da visita di collaudo positiva del 23/04/2015).

L’odierna controversia trae origine da una verifica fiscale, condotta dalla stessa Agenzia delle Entrate di Enna nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] resistente per le annualità dal 2013 al 2015 e conclusasi con la redazione del PVC del 08 agosto 2018.

In particolare l’Agenzia, avendo riscontrato l’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali “enti non commerciali” e del modello EAS, ha tout courtattribuito natura commerciale alla suddetta attività istituzionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (che, peraltro, rappresenta l’unica posta in essere dall’[OSCURATO:PERSONA]), accertando induttivamente i maggiori ricavi a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] consistenti nel contributo pubblico percepito (l’80% r.g. n. 14485/2024a.c.2 4 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’opera) e negli apporti versati dagli associati per coprire la parte restante di costi per la realizzazione dell’opera.

L’Agenzia ha, altresì, proceduto all’apertura d’ufficio di una partita iva dell’[OSCURATO:PERSONA].

Sulla base di tale verifica è stato emesso nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] e degli associati l’avviso di accertamento n.

TYU02A800295/2020 con il quale l’Agenzia ha accertato induttivamente per l’anno 2015 ricavi di € 122.735,00 ed il reddito d’impresa di € 122.087,00 imputato agli associati per trasparenza, richiedendo l’IRAP di € 5.885,00 e l’Iva di € 22.339,00 oltre sanzioni ed interessi.

L’[OSCURATO:PERSONA] ed i propri associati hanno impugnato tale avviso di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Enna, che accolse il ricorso, ritenendo che l’associazione fosse un ente non commerciale.

La sentenza fu confermata dalla CGT-2 della Sicilia, su appello dell’Agenzia delle Entrate.

Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propon e ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resistono con controricorso l’associazione e gli associati.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 d.l. 185/2008, dell’art. 148 Tuir, dell’art. 4 d.P.R. 633/72 nonché dell’art. 2697 c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.)”, l’Ufficio ha dedotto che l’associazione in epigrafe è da ricondurre agli enti di tipo associativo soggetti alla disciplina fiscale di cui all’art. 148 del TUIR.

Gli enti associativi, pur non essendo obbligati alla tenuta delle scritture contabili, devono porre in essere una serie di adempimenti documentali, da cui si possa dedurre la natura e le circostanze di esercizio dell’attività.

Si costituiscono con atto scritto nel quale deve r.g. n. 14485/2024a.c.2 4 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] essere previsto l'assenza di fini di lucro e che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Ai sensi dell’art. 30 del D.L. 185/2008, gli enti di tipo associativo che sono in possesso dei requisiti qualificanti richiesti dalle norme fiscali per avvalersi delledisposizioni di favore previste dall’art. 148 del TUIR e dall’art. 4 del DPR 633/72 sono obbligati a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante modello EAS.

Ne conseguirebbe, secondo l’Ufficio, che l’omessa presentazione del modello EAS, come avvenuto nel casoche ci occupa, comporta di per sé la perdita delle agevolazioni fiscali ai fini delle impostesui redditi e dell’Iva.

Al fine della fruizione delle agevolazioni fiscali previste, gli enti non commerciali ditipo associativo devono inoltre fornire la prova che la vita associativa all’interno dell’associazione avvenga in maniera democratica e la partecipazione degli associati non sia meramente temporanea.

Nella fattispecie, dal controllo effettuato era emersa la totale mancanza di “democraticità”.

In particolare, le decisioni erano state prese da un ristretto numero di persone, in spregio ai principi di trasparenza e democraticità che devono essere garantiti per potere usufruire del regime fiscale agevolato.

Ancora, non erano stati redatti i rendiconti economico-finanziari da sottoporreall’approvazione degli associati durante le assemblee.

L’[OSCURATO:PERSONA] era stata costituita al fine di beneficiare dei contributi per costruire o migliorare le strade interpoderali, ma a vantaggio solo di alcuni associati proprietari deiterreni percorsi dalla strada finanziata. r.g. n. 14485/2024a.c.2 4 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] era suffragato anche dal dato testuale dell’art. 6 dell’atto costitutivo, che prevedeva una quota di iscrizione di 300,00 euro, mentre l’analisi della prima nota cassa e del c/c bancario evidenziava che alcuni soci nemmeno avevano versato la quota di iscrizione, mentre altri avevano versato quote diversificate e di importi molto più consistenti.

Appariva quindi chiaro che alcuni apporti non avevano natura di quotaassociativa, ma piuttosto quella di conferimenti tipici di un’impresa commerciale inrelazione ai vantaggi ottenuti dall’opera.

Ci si riferisce, in particolare, agli apporti di ben euro 140.000,00 ed euro 116.000,00 effettuati dai soci [OSCURATO:PERSONA] e Rossana.

In sintesi, l’apporto degli associati non era per quota parte, ma basato sui vantaggiprodotti dai lavori effettuati secondo una logica commerciale.

In virtù di quanto previsto dal quadro normativo di riferimento, la documentazioneprodotta ed i riscontri effettuati hanno evidenziato che l’associazione non era in possesso dei requisiti per poter essere considerato un ente non commerciale.

Le carenze descritte e l’inattendibilità delle scritture contabili obbligatorie hanno legittimato la rideterminazione del reddito d’impresa e del volume d’affari in modo analiticoinduttivo.

In conclusione, secondo l’Agenzia, dietro lo schermo dell’associazione, alcuni associati avevano fatto impresa ottenendo considerevoli vantaggi dalla costruzione della strada interpoderale attraversante i loro terreni, come dimostrerebbero le innumerevoli omissioni e irregolaritàriscontrate nella gestione della [OSCURATO:PERSONA] di fatto gestita, diretta e partecipata da un ristrettissimo numero di persone.

Il contributo comunitario percepito dall’[OSCURATO:PERSONA] e concretamente erogato dalla Regione Sicilia sarebbe stato solo r.g. n. 14485/2024a.c.2 4 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] formalmente destinato alla soddisfazione degli scopi istituzionali dell’[OSCURATO:PERSONA] medesima.

Per contro, risulta dimostrato l’enorme vantaggio ottenuto da alcuni soci dalla realizzazione della strada interpoderale sicuramente funzionale all’ottenimento di maggiori ricavi per le aziende agricole interessate oltre all’aumento di valore dal punto di vista patrimoniale delle proprietà asservite, mentre nessuna prova contraria sarebbe stata offertadall’associazione.

L’associazione sarebbe stata costituita , dunque, al solo fine di beneficiare dei contributi stanziati per costruire o migliorare le strade interpoderali, ma avantaggio solo di alcuni degli associati proprietari dei terreni percorsi dalla strada finanziata.

La CGT ha annullato gli accertamenti per la ritenuta assenza di finalità commerciali nell’attività di costruzione della strada interpoderale a servizio dei fondi di proprietà dialcuni associati.

Ma proprio l’asservimento della strada interpoderale ai terreni di proprietà degli associatie solo di alcuni di essi, che vi hanno contribuito con apporti in danaro diversificati, sarebbe elemento idoneo a manifestare il carattere commerciale dell’operazione di costruzione della strada.

Si ribadiscono le rilevate omissioni, incontestate, cui la legge riconnette la perdita del vantaggio fiscale, la esclusione della natura associativa, la riconduzione a un regime diordinaria “tassazione”.

In conclusione, le operazioni compiute dall’[OSCURATO:PERSONA], avrebbero potuto avere unagevolato inquadramento ove fossero state rispettate le regole poste ex lege.

I n mancanza , quelle operazioni avrebbero un ordinario carattere imprenditoriale, con l’applicazione consequenziale dell’ordinario trattamento fiscale. r.g. n. 14485/2024a.c.2 4 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] CGT di appello avrebbe svalutato le omissioni argomentate e provatedall’Ufficio, ed avrebbe ingiustificatamente avallato la tesi del carattere non commerciale dell’associazione.

1.1. Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha trascurato immotivatamente alcuni princìpi di diritto che sono stati costantemente affermati da questa Corte.

Innanzitutto, vertendosi in tema di agevolazioni fiscali, il soggetto che pretenda di goderne deve dimostrare in giudizio il ricorrere di tutti gli elementi costitutivi del relativo diritto (ex multis, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23228 del 04/10/2017, Rv. 646307 -01).

Nel caso di specie, il giudice di appello ha, di fatto, presunto il carattere non commerciale dell’associazione controricorrente, così già violando l’art. 2697 c.c., senza dar conto dei fatti e delle circostanze dedotte dall’Agenzia a sostegno del carattere commerciale dell’ente, così violando anche l’art. 148 Tuir.

In particolare, l’Ufficio aveva dedotto nei gradi di merito, e suffragato documentalmente, che l’associazione, anche se formalmente qualificata tale, non rispettava i requisiti formali e sostanziali delle associazioni, così che non poteva fruire delle agevolazioni di cui all’art. 148 Tuir.

Orbene, se, con riferimento all’obbligo di trasmissione del modello EAS, di cui all’art. 30, comma 1, del d.l. n. 185 del 2008, conv. in l. n. 2 del 2009, questa Corte ha statuito che il relativo inadempimento non è, di per sé solo, sufficiente a determinare la perdita del regime agevolato a danno dell’associazione (Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 20027 del 18/07/2025, Rv. 675513 - 01) , è altresì vero che questa stessa Corte ha affermato che in tema di agevolazioni fiscali, ai fini della qualifica di ente non commerciale rileva l'esercizio, in via prevalente, di attività rese in conformità ai fini statutari non rientranti r.g. n. 14485/2024a.c.2 4 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nelle fattispecie di cui all'art. 2195 c.c., svolte in mancanza di specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, con la conseguenza che va disconosciuto il regime di favore previsto dall'art. 143 (già 108) del d.P.R. n. 917 del 1986, per carenza di detti requisiti di "decommercializzazione", in caso di distribuzione degli utili, omessa compilazione del libro degli associati e mancata partecipazione degli associati alla vita dell'ente(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25401 del 23/09/2024, Rv. 672379 -01).

Nel caso di specie, nulla ha argomentato il giudice di appello circa il mancato rispetto del requisito della “democraticità” in capo all’associazione, ed in particolare circa il mancato rispetto delle previsioni di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 148 Tuir.

Inoltre, il giudice di appello ha trascurato, nel riconoscere il carattere non commerciale dell’associazione, di indagare il funzionamento concreto del rapporto associativo: per godere delle agevolazioni fiscali legate al carattere non commerciale dell’ente, ed al di là di quanto formalmente previsto dallo statuto, il rapporto associativo, così come si evince dalla lettera c) del comma 8 dell’art. 148 Tuir, deve essere improntato a criteri di uniformità e omogeneità.

L’Agenzia ricorrente, nei gradi di merito, aveva dedotto e documentato che tali criteri non erano stati, in concreto, rispettati: l’associazione, lungi dal perseguire scopi ideali, sarebbe stata costituita, di fatto, unicamente al fine di costruire una strada interpoderale a servizio di alcuni proprietari terrieri, sicché le quote che venivano corrisposte all’associazione erano tra loro diseguali (addirittura vi era chi non corrispondeva quote associative, secondo quanto dedotto dall’Ufficio) e variavano in base all’utilità che la costruenda strada aveva per gli associati.

Rispetto a tale profilo, nulla ha argomentato il giudice di appello, al quale spetta, in definitiva, per escludere il carattere commerciale r.g. n. 14485/2024a.c.2 4 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’ente, accertare il funzionamento concreto dell’associazione controricorrente, verificandone il carattere non commerciale alla stregua dei requisiti indicati nel comma 8 dell’art. 148 Tuir. 2.Il secondo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo e controverso (art. 360, n. 5, c.p.c.)”, rappresenta in sostanza la stessa doglianza di cui al promo motivo, ed è stato espressamente proposto in subordine, sicché esso è assorbito dall’accoglimento del primo.

3. E’ accolto il primo motivo, assorbito il secondo.

La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla CGT-2 della Sicilia che, in diversa composizione, pronuncerà anche sulle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 14485 / 20 2 4 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] agricola Bosco-[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), tutti rappresentati e difesi anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in atti; [OSCURATO:PERSONA]- IVA-IRAP2015 r.g. n. 14485/2024a.c.2 4 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 1 037 /202 4 , depositata in cancelleria il 7/2/2024; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 2 4 ottobre 2025 ; Fatti di causa L’[OSCURATO:PERSONA]Orso è un’associazione tra coltivatori diretti e produttori agricoli appositamente costituita con atto pubblico del 03/12/2009 per partecipare al bando Regione Sicilia, misura 125, Azione A, del Programma di [OSCURATO:PERSONA] (PSR) Sicilia 2007-2013 (approvato dalla Commissione Europea con dec. CE n. 735 del 18/02/2008) al fine di realizzare un’opera infrastrutturale - consistente in una strada interpoderale sui terreni degli associati -volta a favorire lo sviluppo rurale di un territorio svantaggiato. Dalla partecipazione a tale bando l’[OSCURATO:PERSONA] controricorrente ha, così, ottenuto un contributo pubblico pari all’80% del costo dell’opera che è stata integralmente realizzata (come da visita di collaudo positiva del 23/04/2015). L’odierna controversia trae origine da una verifica fiscale, condotta dalla stessa Agenzia delle Entrate di Enna nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] resistente per le annualità dal 2013 al 2015 e conclusasi con la redazione del PVC del 08 agosto 2018. In particolare l’Agenzia, avendo riscontrato l’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali “enti non commerciali” e del modello EAS, ha tout courtattribuito natura commerciale alla suddetta attività istituzionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (che, peraltro, rappresenta l’unica posta in essere dall’[OSCURATO:PERSONA]), accertando induttivamente i maggiori ricavi a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] consistenti nel contributo pubblico percepito (l’80% r.g. n. 14485/2024a.c.2 4 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’opera) e negli apporti versati dagli associati per coprire la parte restante di costi per la realizzazione dell’opera. L’Agenzia ha, altresì, proceduto all’apertura d’ufficio di una partita iva dell’[OSCURATO:PERSONA]. Sulla base di tale verifica è stato emesso nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] e degli associati l’avviso di accertamento n. TYU02A800295/2020 con il quale l’Agenzia ha accertato induttivamente per l’anno 2015 ricavi di € 122.735,00 ed il reddito d’impresa di € 122.087,00 imputato agli associati per trasparenza, richiedendo l’IRAP di € 5.885,00 e l’Iva di € 22.339,00 oltre sanzioni ed interessi. L’[OSCURATO:PERSONA] ed i propri associati hanno impugnato tale avviso di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Enna, che accolse il ricorso, ritenendo che l’associazione fosse un ente non commerciale. La sentenza fu confermata dalla CGT-2 della Sicilia, su appello dell’Agenzia delle Entrate. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propon e ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resistono con controricorso l’associazione e gli associati. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 d.l. 185/2008, dell’art. 148 Tuir, dell’art. 4 d.P.R. 633/72 nonché dell’art. 2697 c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.)”, l’Ufficio ha dedotto che l’associazione in epigrafe è da ricondurre agli enti di tipo associativo soggetti alla disciplina fiscale di cui all’art. 148 del TUIR. Gli enti associativi, pur non essendo obbligati alla tenuta delle scritture contabili, devono porre in essere una serie di adempimenti documentali, da cui si possa dedurre la natura e le circostanze di esercizio dell’attività. Si costituiscono con atto scritto nel quale deve r.g. n. 14485/2024a.c.2 4 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] essere previsto l'assenza di fini di lucro e che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Ai sensi dell’art. 30 del D.L. 185/2008, gli enti di tipo associativo che sono in possesso dei requisiti qualificanti richiesti dalle norme fiscali per avvalersi delledisposizioni di favore previste dall’art. 148 del TUIR e dall’art. 4 del DPR 633/72 sono obbligati a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante modello EAS. Ne conseguirebbe, secondo l’Ufficio, che l’omessa presentazione del modello EAS, come avvenuto nel casoche ci occupa, comporta di per sé la perdita delle agevolazioni fiscali ai fini delle impostesui redditi e dell’Iva. Al fine della fruizione delle agevolazioni fiscali previste, gli enti non commerciali ditipo associativo devono inoltre fornire la prova che la vita associativa all’interno dell’associazione avvenga in maniera democratica e la partecipazione degli associati non sia meramente temporanea. Nella fattispecie, dal controllo effettuato era emersa la totale mancanza di “democraticità”. In particolare, le decisioni erano state prese da un ristretto numero di persone, in spregio ai principi di trasparenza e democraticità che devono essere garantiti per potere usufruire del regime fiscale agevolato. Ancora, non erano stati redatti i rendiconti economico-finanziari da sottoporreall’approvazione degli associati durante le assemblee. L’[OSCURATO:PERSONA] era stata costituita al fine di beneficiare dei contributi per costruire o migliorare le strade interpoderali, ma a vantaggio solo di alcuni associati proprietari deiterreni percorsi dalla strada finanziata. r.g. n. 14485/2024a.c.2 4 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] era suffragato anche dal dato testuale dell’art. 6 dell’atto costitutivo, che prevedeva una quota di iscrizione di 300,00 euro, mentre l’analisi della prima nota cassa e del c/c bancario evidenziava che alcuni soci nemmeno avevano versato la quota di iscrizione, mentre altri avevano versato quote diversificate e di importi molto più consistenti. Appariva quindi chiaro che alcuni apporti non avevano natura di quotaassociativa, ma piuttosto quella di conferimenti tipici di un’impresa commerciale inrelazione ai vantaggi ottenuti dall’opera. Ci si riferisce, in particolare, agli apporti di ben euro 140.000,00 ed euro 116.000,00 effettuati dai soci [OSCURATO:PERSONA] e Rossana. In sintesi, l’apporto degli associati non era per quota parte, ma basato sui vantaggiprodotti dai lavori effettuati secondo una logica commerciale. In virtù di quanto previsto dal quadro normativo di riferimento, la documentazioneprodotta ed i riscontri effettuati hanno evidenziato che l’associazione non era in possesso dei requisiti per poter essere considerato un ente non commerciale. Le carenze descritte e l’inattendibilità delle scritture contabili obbligatorie hanno legittimato la rideterminazione del reddito d’impresa e del volume d’affari in modo analiticoinduttivo. In conclusione, secondo l’Agenzia, dietro lo schermo dell’associazione, alcuni associati avevano fatto impresa ottenendo considerevoli vantaggi dalla costruzione della strada interpoderale attraversante i loro terreni, come dimostrerebbero le innumerevoli omissioni e irregolaritàriscontrate nella gestione della [OSCURATO:PERSONA] di fatto gestita, diretta e partecipata da un ristrettissimo numero di persone. Il contributo comunitario percepito dall’[OSCURATO:PERSONA] e concretamente erogato dalla Regione Sicilia sarebbe stato solo r.g. n. 14485/2024a.c.2 4 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] formalmente destinato alla soddisfazione degli scopi istituzionali dell’[OSCURATO:PERSONA] medesima. Per contro, risulta dimostrato l’enorme vantaggio ottenuto da alcuni soci dalla realizzazione della strada interpoderale sicuramente funzionale all’ottenimento di maggiori ricavi per le aziende agricole interessate oltre all’aumento di valore dal punto di vista patrimoniale delle proprietà asservite, mentre nessuna prova contraria sarebbe stata offertadall’associazione. L’associazione sarebbe stata costituita , dunque, al solo fine di beneficiare dei contributi stanziati per costruire o migliorare le strade interpoderali, ma avantaggio solo di alcuni degli associati proprietari dei terreni percorsi dalla strada finanziata. La CGT ha annullato gli accertamenti per la ritenuta assenza di finalità commerciali nell’attività di costruzione della strada interpoderale a servizio dei fondi di proprietà dialcuni associati. Ma proprio l’asservimento della strada interpoderale ai terreni di proprietà degli associatie solo di alcuni di essi, che vi hanno contribuito con apporti in danaro diversificati, sarebbe elemento idoneo a manifestare il carattere commerciale dell’operazione di costruzione della strada. Si ribadiscono le rilevate omissioni, incontestate, cui la legge riconnette la perdita del vantaggio fiscale, la esclusione della natura associativa, la riconduzione a un regime diordinaria “tassazione”. In conclusione, le operazioni compiute dall’[OSCURATO:PERSONA], avrebbero potuto avere unagevolato inquadramento ove fossero state rispettate le regole poste ex lege. I n mancanza , quelle operazioni avrebbero un ordinario carattere imprenditoriale, con l’applicazione consequenziale dell’ordinario trattamento fiscale. r.g. n. 14485/2024a.c.2 4 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] CGT di appello avrebbe svalutato le omissioni argomentate e provatedall’Ufficio, ed avrebbe ingiustificatamente avallato la tesi del carattere non commerciale dell’associazione. 1.1. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata ha trascurato immotivatamente alcuni princìpi di diritto che sono stati costantemente affermati da questa Corte. Innanzitutto, vertendosi in tema di agevolazioni fiscali, il soggetto che pretenda di goderne deve dimostrare in giudizio il ricorrere di tutti gli elementi costitutivi del relativo diritto (ex multis, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23228 del 04/10/2017, Rv. 646307 -01). Nel caso di specie, il giudice di appello ha, di fatto, presunto il carattere non commerciale dell’associazione controricorrente, così già violando l’art. 2697 c.c., senza dar conto dei fatti e delle circostanze dedotte dall’Agenzia a sostegno del carattere commerciale dell’ente, così violando anche l’art. 148 Tuir. In particolare, l’Ufficio aveva dedotto nei gradi di merito, e suffragato documentalmente, che l’associazione, anche se formalmente qualificata tale, non rispettava i requisiti formali e sostanziali delle associazioni, così che non poteva fruire delle agevolazioni di cui all’art. 148 Tuir. Orbene, se, con riferimento all’obbligo di trasmissione del modello EAS, di cui all’art. 30, comma 1, del d.l. n. 185 del 2008, conv. in l. n. 2 del 2009, questa Corte ha statuito che il relativo inadempimento non è, di per sé solo, sufficiente a determinare la perdita del regime agevolato a danno dell’associazione (Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 20027 del 18/07/2025, Rv. 675513 - 01) , è altresì vero che questa stessa Corte ha affermato che in tema di agevolazioni fiscali, ai fini della qualifica di ente non commerciale rileva l'esercizio, in via prevalente, di attività rese in conformità ai fini statutari non rientranti r.g. n. 14485/2024a.c.2 4 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nelle fattispecie di cui all'art. 2195 c.c., svolte in mancanza di specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, con la conseguenza che va disconosciuto il regime di favore previsto dall'art. 143 (già 108) del d.P.R. n. 917 del 1986, per carenza di detti requisiti di "decommercializzazione", in caso di distribuzione degli utili, omessa compilazione del libro degli associati e mancata partecipazione degli associati alla vita dell'ente(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25401 del 23/09/2024, Rv. 672379 -01). Nel caso di specie, nulla ha argomentato il giudice di appello circa il mancato rispetto del requisito della “democraticità” in capo all’associazione, ed in particolare circa il mancato rispetto delle previsioni di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 148 Tuir. Inoltre, il giudice di appello ha trascurato, nel riconoscere il carattere non commerciale dell’associazione, di indagare il funzionamento concreto del rapporto associativo: per godere delle agevolazioni fiscali legate al carattere non commerciale dell’ente, ed al di là di quanto formalmente previsto dallo statuto, il rapporto associativo, così come si evince dalla lettera c) del comma 8 dell’art. 148 Tuir, deve essere improntato a criteri di uniformità e omogeneità. L’Agenzia ricorrente, nei gradi di merito, aveva dedotto e documentato che tali criteri non erano stati, in concreto, rispettati: l’associazione, lungi dal perseguire scopi ideali, sarebbe stata costituita, di fatto, unicamente al fine di costruire una strada interpoderale a servizio di alcuni proprietari terrieri, sicché le quote che venivano corrisposte all’associazione erano tra loro diseguali (addirittura vi era chi non corrispondeva quote associative, secondo quanto dedotto dall’Ufficio) e variavano in base all’utilità che la costruenda strada aveva per gli associati. Rispetto a tale profilo, nulla ha argomentato il giudice di appello, al quale spetta, in definitiva, per escludere il carattere commerciale r.g. n. 14485/2024a.c.2 4 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’ente, accertare il funzionamento concreto dell’associazione controricorrente, verificandone il carattere non commerciale alla stregua dei requisiti indicati nel comma 8 dell’art. 148 Tuir. 2.Il secondo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo e controverso (art. 360, n. 5, c.p.c.)”, rappresenta in sostanza la stessa doglianza di cui al promo motivo, ed è stato espressamente proposto in subordine, sicché esso è assorbito dall’accoglimento del primo. 3. E’ accolto il primo motivo, assorbito il secondo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla CGT-2 della Sicilia che, in diversa composizione, pronuncerà anche sulle spe
Sentenza Cassazione n. 02214/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris