CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16375/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11191-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimata - avverso la sentenza n. 199/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'UMBRIA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CTR per l'Umbria che ha confermato la pronuncia della CTP di Perugia, ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di rimborso per volunta9 disclosure; che la parte pubblica è rimasta intimata; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle sue tesi, anche con riguardo ai profili di costituzionalità; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che con l'unico motivo si propone censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 5 quater, primo comma, lett. b), art. 5 quinquies, comma decimo, d.l. n. 167/1990, come introdotti dalla 1. n. 186/2014, nonché violazione dell'art. 24 della Costituzione repubblicana, per non aver la CTR ammesso l'istanza di rimborso sulle somme versate in base ad accertamento con adesione su c.d. "voluntary disclosure" su somme detenute in Svizzera e a [OSCURATO:PERSONA]; che l'istanza di rimborso non è ammessa per le somme versate in base ad accertamento con adesione, introducendosi diversamente una forma di impugnazione dell'accertamento con adesione che per sua struttura è da ritenersi intangibile (cfr. Cass. V, n. 26109/2020; n. 13129/2018); che nella procedura di accertamento con adesione l'impossibilità di impugnazione è coerente con la volontarietà della scelta del contribuente (Cass. V, n. 20732/2010); che, pertanto, non vi è lesione dei principi costituzionali, trattandosi di uno schema già noto all'ordinamento, fondato sulla scelta consaputa della parte contribuente, a seguito di un bilanciamento delle diverse Ric. 2020 n. 11191 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- opzioni conclusosi con un giudizio di personale convenienza, non ritrattabile se non nei limiti dell'errore riconoscibile (Cass. V, n. 5105/2019; n. 16977/2019); che, nella fattispecie, la CTR si è attenuta a questi principi; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva di parte pubblica; PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente ~no dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso pnicirato a noima del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se