CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 ottobre 2023
Cassazione n. 29608/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 14354/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53P05 A055K), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Adelfia, via Nicolai n. 2, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Rosa (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46C47 B923L), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 96, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] Giuseppina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68C52 A048N), ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 28 maggio 2019 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14354/19 C.C.5/10/2023 Mutuo – Restituzione – Risarcimento danni Nicolò, elettivamentedomiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 96, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1821/2018, pubblicata il 25 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 7 luglio 2004, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Bari (Sezione distaccata di Rutigliano), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo: 1) nei confronti della prima, che fosse condannata alla restituzione della complessiva somma di euro 41.136,11, di cui euro 22.466,00 a titolo di rimborso delle rate del mutuo contratto dalla [OSCURATO:PERSONA] con un istituto bancario ed euro 18.670,11 a titolo di rimborso delle anticipazioni che l’attore aveva elargito durante i lavori di ristrutturazione della casa di proprietà della suocera; 2) nei confronti della seconda, che fosse condannata al risarcimento dei danni, per aver contribuito a formare il legittimo convincimento dell’attore circa una futura restituzione di tutte le somme chelo stesso aveva corrisposto alla madre. Si costituivano separatamente in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali contestavano la fondatezza delle domande avversarie e ne chiedevano il rigetto. Nel corso del giudizio erano assuntele prove orali ammesse. Il Tribunale adito, con sentenza n. 103/2013, depositata il 27 febbraio 2013, accoglieva le domande proposte e, per l’effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di restituzione delle somme prestate, della complessiva somma di euro 33.801,65 e condannava altresì [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al risarcimento dei danni subiti dall’attore, nella misura di euro 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2.– Con separati atti di citazione notificati il 24 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando: 1) che erroneamente era stata ritenuta l’esistenza di un prestito effettuato dal Lafirenza in favore della [OSCURATO:PERSONA] per il rimborso delle rate del mutuo contratto da quest’ultima con la banca, di cui il Lafirenza non era fideiussore, rientrando piuttosto le somme versate da quest’ultimo nella causale del corrispettivo dovuto per l’occupazione dell’appartamento di proprietà della suocera; 2) che erroneamente era stata disposta la restituzione delle somme erogate per l’acquisto del materiale edilizio necessario all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della casa di proprietà [OSCURATO:PERSONA], poiché l’esborso prestato era indeterminato e comunque, in subordine, esso sarebbe spettato nei limiti della metà nei confronti del Lafirenza, essendo questi in regime di comunione legale con la moglie [OSCURATO:PERSONA]; 3) che era inammissibile la condanna, disposta in solido, al risarcimento dei danni anche a carico della [OSCURATO:PERSONA], poiché l’attore aveva esteso detta domanda anche nei confronti di tale convenuta solo in sede di precisazione delle conclusioni; 4) che erroneamente era stata disposta la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento danni, nonostante l’indebito mutamento della causa petendi in sede di precisazione delle conclusioni e, in ogni caso, l’infondatezza della pretesa, sia in ordine all’anche al quantum debeatur. Si costituiva nei giudizi di impugnazione [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva che gli appelli fossero dichiarati inammissibili o rigettati. Riuniti i giudizi e decidendo sui gravami interposti, la Corte d’appello di Bari, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva integralmente l’appello spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] e, per quanto di ragione, l’appello interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata, rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dal Lafirenza verso la [OSCURATO:PERSONA] e condannava la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del Lafirenza, della complessiva somma di euro 11.345,78, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, a titolo di restituzione del prestito contratto per l’acquisto dei materiali relativi alla ristrutturazione della casa, rigettando ogni altra domanda proposta e condannando il Lafirenza al pagamento, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], delle spese del doppio grado di giudizio nonché la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, nei confronti del Lafirenza, della metà di tali spese, di cui disponeva la compensazione per la residua metà. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che la parte appellata, nel costituirsi in entrambi i giudizi di gravame, aveva allegato copiosa documentazione, prodotta per la prima volta in appello, con l’opposizione delle controparti, sicché detta produzione era inammissibile, ai sensi dell’art. 345, terzo comma, c.p.c. nuova formulazione, come risultante all’esitodella riforma di cui al d.l. n. 83/2012, non avendo il Lafirenza addotto alcuna giustificazione della mancata produzione di tali documenti nel giudizio di primo grado, benché essi si fossero formati in epoca precedente alla pronuncia del Tribunale; b ) che dal contratto in atti non si evinceva che il Lafirenza avesse prestato fideiussione in favore del Banco di Napoli, per il mutuo di vecchie lire 60.000.000 assunto dalla [OSCURATO:PERSONA], né risultava che il Lafirenza espletasse attività lavorativa di dipendente con qualifica di autista e che dalla sua busta paga fossero state effettuate 87 detrazioni mensili consecutive, per complessivi euro 22.465,87, dal settembre 1996 al novembre 2003, dell’importo di euro 258,33 cadauna, versati mensilmente, a mezzo della [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] – senza, peraltro, che l’importo delle rate mensili del mutuo bancario contratto coincidesse con le asserite somme corrisposte dal Lafirenza –; c) che era, invece, pacifico che, dal novembre 1995, i coniugi Lafirenza – [OSCURATO:PERSONA] si fossero tra sferiti a vivere in Casamassima, nell’immobile di via Cisterne n. 23, di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], e che la [OSCURATO:PERSONA] corrispondesse alla madre la somma mensile di vecchie lire 500.000, provvista verosimilmente resa disponibile dal Lafirenza, com’era desumibile dalle annotazioni autografe della [OSCURATO:PERSONA], riportate sull’agenda prodotta; d) che non vi era certezza in ordine alla causale di tali versamenti mensili effettuati, posto che le parti appellanti, contestando le ragioni addotte – a fondamento di tali versamenti – dalla parte appellata, avevano ricondotto la corresponsione di siffatti importi al pagamento del compenso per la disponibilità dell’alloggio adibito a casa coniugale, sicché sarebbe stato preciso onere dell’ipotetico mutuante dimostrare i fatti costitutivi del prestito e, in particolare, offrire la prova rigorosa della pattuizione del diritto alla restituzione, inserendosi la vicenda nell’ambito di rapporti familiari, ove, di frequente, intervengono aiuti in denaro non subordinati a specifici doveri di restituzione, ed essendo altresì stata formulata la domanda di restituzione proprio dopo la separazione dei coniugi Lafirenza – [OSCURATO:PERSONA]; e ) che, infatti, i testimoni addotti dall’attore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (recte Delfonso) Rosa, oltre a non essere indifferenti alle parti (in quanto rispettivamente fratello e cognata dell’attore), avevano riferito circostanze apprese de relato, e non già per conoscenza diretta, e d’altronde le annotazioni vergate a mano dalla [OSCURATO:PERSONA] sull’agenda prodotta, benché riportassero l’espressione “mutuo” a margine della trascrizione degli importi versati alla madre, sembravano doversi riferire alla destinazione che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato a tali somme, ossia alla composizione dell’importo dellerate semestrali di ammortamento del mutuo contratto con il Banco di Napoli, in assenza di qualsivoglia riferimento ai modi e ai tempi dell’eventuale restituzione; f) che, a tale effetto, era alquanto significativo che dette somme venissero versate dalla [OSCURATO:PERSONA] alla madre, e non direttamente dal Lafirenza, e che i coniugi avessero stabilmente risieduto per otto anni in un immobile di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che avrebbe dovuto essere esclusa la riconduzione a logica e ragionevolezza della concessione del godimento a titolo gratuito del cespite, in favore dei coniugi, pur avendo la proprietaria necessità di prestiti atti a rimborsare le rate del mutuo contratto; g) che, quanto alla restituzione delle somme versate dal Lafirenza per l’esecuzione di lavori edili sull’immobile di proprietà della suocera, somme contenute già nel giudizio di primo grado nei limiti di euro 11.345,78, si trattava di anticipazioni effettuate dal Lafirenza a titolo personale, e non già in concorso con la moglie, sicché l’intero importo doveva essere riconosciuto a titolo di restituzione posta a carico della [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva ammesso la causale di tali versamenti; h) che la domanda risarcitoria irritualmente era stata estesa, solo all’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], contro cui detta domanda era dunque inammissibile; i) che, con riguardo al risarcimento dei danni chiesto verso la [OSCURATO:PERSONA], non vi era prova alcuna che i comportamenti di quest’ultima fossero diretti ad impedire il soddisfacimento dei diritti di credito dell’ex coniuge, né vi era prova dell’integrazione di contegni ingannevoli della [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva correttamente prospettato al coniuge la certezza di divenire, in prosieguo, proprietaria a titolo ereditario dell’immobile, per la cui ristrutturazione il Lafirenza stava sopportando gli esborsi a titolo di anticipazioni, e peraltro mancava altresì la dimostrazione di qualsivoglia pregiudizio, significativamente neppure emarginato; l ) ch e il valore della intera causa, ai fini della liquidazione delle spese di lite, doveva essere individuato nello scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi, [OSCURATO:PERSONA]. Le intimate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con separati controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 345, terzo comma, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 134/2012, con error in procedendo, nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con motivazione apparente ovvero affetta da irriducibile contraddittorietà, per avere la Corte di merito ritenuto la novità e dunque l’inammissibilità dei documenti prodotti unitamente alla costituzione nel giudizio di gravame, benché i fatti documentati fossero stati oggetto di contraddittorio processuale tra le parti, nel pieno rispetto del diritto di difesa. E tra tali fatti, prontamente discussi nel giudizio di prime cure, vi sarebbe stato anche il rilievo circa l’espletamento, a cura del Lafirenza, dell’attività di lavoratore dipendente con qualifica di autista, circostanza, questa, decisiva ed indebitamente omessa. 2.– Con il secondo motivo il ricorr ente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 345, terzo comma, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 134/2012, con error in procedendo, nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con motivazione apparente ovvero affetta da irriducibile contraddittorietà, per avere la Corte territoriale ritenuto la novità e dunque l’inammissibilità dei documenti prodotti unitamente alla costituzione nel giudizio di gravame, benché i fatti documentati fossero stati oggetto di contraddittorio processuale tra le parti, nel pieno rispetto del diritto di difesa. E tra tali fatti, prontamente discussi nel giudizio di prime cure, e indebitamente travisati dalla pronuncia impugnata, vi sarebbe stata altresì la prestazione di una fideiussione, a cura del Lafirenza, con successiva scrittura privata, allo scopo di consentire che la banca erogasse il mutuo alla [OSCURATO:PERSONA], sebbene il Lafirenza non fosse coobbligato con quest’ultima a versare i ratei di mutuo in favore dell’istituto bancario, circostanza, questa, decisiva ed illegittimamente omessa. 3.–Con il terzo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 345, terzo comma, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 134/2012, con error in procedendo, nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con motivazione apparente ovvero affetta da irriducibile contraddittorietà, per avere la Corte distrettuale ritenuto la novità e dunque l’inammissibilità dei documenti prodotti unitamente alla costituzione nel giudizio di gravame, benché i fatti documentati fossero stati oggetto di contraddittorio processuale tra le parti, nel pieno rispetto del diritto di difesa. E tra tali fatti, prontamente discussi nel giudizio di prime cure, vi sarebbe stata, inoltre, l’adesione del Lafirenza, nel settembre 1996, alla richiesta della suocera di ricevere, a titolo di prestito, per ogni mese, la somma di vecchie lire 500.000, onde consentirle di far fronte al pagamento delle rate semestrali posticipate del mutuo fondiario contratto il 23 agosto 1995, nonché alle necessità correlate alla costruzione in sopraelevazione della casa di cui era proprietaria, circostanza, anch’essa, decisiva ed indebitamente omessa. E tanto nonostante la confessione resa dalla [OSCURATO:PERSONA] e gli esiti della assunta prova testimoniale nonché della prova documentale rappresentata dall’agenda, le cui annotazioni erano riconducibili alla [OSCURATO:PERSONA]. 4.– Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 345, terzo comma, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 134/2012, con error in procedendo, nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con motivazione apparente ovvero affetta da irriducibile contraddittorietà, per avere la Corte d’appello ritenuto la novità e dunque l’inammissibilità dei documenti prodotti unitamente alla costituzione in data 12 dicembre 2012 nel giudizio di gravame, benché i fatti documentati fossero stati oggetto di contraddittorio processuale tra le parti, nel pieno rispetto del diritto di difesa. E tra tali fatti, prontamente discussi nel giudizio di prime cure, nonché supportati dalle prove documentali prodotte, dall’esito dell’interrogatorio formale deferito alle convenute e dalle deposizioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vi sarebbero stati appunto la prestazione di attività lavorativa, a cura del Lafirenza, quale autista dipendente, la fideiussione prestata in favore della banca per il mutuo contratto dalla [OSCURATO:PERSONA], il versamento dal settembre 1996 al novembre 2003 di vecchie lire 500.000 mensili in favore della [OSCURATO:PERSONA], il pagamento della somma di euro 11.345,78 per i lavori di finitura relativi alla costruzione in sopraelevazione della casa di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], circostanze, queste, decisive ed indebitamente omesse. 5.– Gli sviluppati motivi possono essere affrontati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica (essi investono il tema della ritenuta inammissibilità dei documenti prodotti in appello, in ragione della loro novità). Detti motivi sono inammissibili. 5.1.– In primis , si rileva che tali censure non superano l’assunto della sentenza d’appello, secondo cui – pur essendo i fatti dedotti con i documenti prodotti dalla parte appellata già discussi nel giudizio di prime cure –i relativi documenti potevano essere depositati già nel giudizio di primo grado, all’esito della loro formazione, eventualmente richiedendo la rimessione in termini ove si fossero formati successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie, e non già nel giudizio di gravame. Sono, infatti, nuovi i documenti non prodotti nel giudizio di primo grado, benché volti a dimostrare fatti già allegati. E tanto avuto riguardo al dettato dell’art. 345, terzo comma, primo periodo, c.p.c. nuova formulazione (applicabile alla fattispecie, stante che la sentenza di primo grado è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21606 del 28/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 26522 del 09/11/2017; Sez. 2, Sentenza n. 6590 del 14/03/2017), a mente del quale, nel giudizio d’appello, non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Di tale impossibilità parte appellata non ha proprio dato atto, sicché non sarebbe bastata l’asserita natura decisiva (recte indispensabile) di tali documenti, affinché ne fosse consentita la produzione. 5.2.– Pertanto, non ricorre alcuna violazione della norma processuale che regola la produzione documentale in sede di gravame, né a fortiori alcuna omissione di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., difettando sia l’omissione sia la natura decisiva dei documenti. E ciò perché, quand’anche la produzione di tali documenti nel giudizio di gravame fosse stata ammessa, siffatta produzione non avrebbe mutato l’esito decisorio, in ragione dei fatti che –per sua stessa ammissione – , attraverso tali documenti, la parte appellata intendeva dimostrare. Secondo l’assunto dell’odierno ricorrente, tali documenti sarebbero stati diretti a provare: la prestazione della fideiussione, l’esercizio di attività lavorativa di autista dipendente, l’avvenuto versamento nel periodo indicato della somma mensile di vecchie lire 500.000. Senonché tali fatti non hanno assunto un peso dirimente ai fini di escludere la fondatezza della domanda di restituzione della somma in tesi prestata per far fronte al pagamento dei ratei del mutuo bancario contratto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero, il rigetto della domanda di restituzione degli importi asseritamente versati mensilmente,a titolo di prestito dal Lafirenza alla [OSCURATO:PERSONA], dal settembre 1996 al novembre 2003, limitatamente alla causale indicata (in quanto, per la causale relativa all’acquisto dei materiali e all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, la domanda del Lafirenza ha trovato accoglimento), è stato argomentato, non già in ragione della mancanza di prova circa la prestazione della fideiussione, circa la prestazione di attività lavorativa o circa il versamento di tali somme mensili in favore della [OSCURATO:PERSONA] – elementi, questi, che hanno avuto un mero ruolo marginale di contorno –, bensì alla stregua della mancata dimostrazione del titolo da cui sarebbe derivato l’obbligo della vantata restituzione, il cui onere sarebbe ricaduto sul preteso mutuante. All’uopo, la sentenza d’appello, sebbene abbia riconosciuto che verosimilmente la provvista mensile di vecchie lire 500.000 fosse stata resa disponibile in favore della [OSCURATO:PERSONA] mediante elargizioni riconducibili al Lafirenza, come risultante dalle annotazioni autografe di cui all’agenda compilata dalla [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contestazione della causale addotta dalLafirenza, ha escluso che la parte onerata avesse dimostrato i fatti costitutivi del dedotto contratto di mutuo, in antitesi alla causale avversativa allegata, rappresentata dalla prestazione di tali somme a titolo di compenso per l’occupazione dell’alloggio di proprietà della [OSCURATO:PERSONA]. Ed ha altresì debitamente motivato sulle ragioni per le quali gli elementi in atti (documentali, testimoniali nonché inferenziali) non avrebbero consentito di ritenere comprovata la causale del mutuo. Questa ricostruzione è perfettamente collimante con il consolidato orientamento nomofilattico, in forza del quale l’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, primo comma, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione. Ebbene, siffatta conclusione è giustificata dal fatto che l’esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l’accipiens – ammessane la ricezione – non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l’attore tenuto a dimostrare, per intero, il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l’inversione dell’onere della prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9075 del 31/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 8832 del 29/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017; Sez. 3, Sentenza n. 6295 del 13/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 20740 del 28/09/2009; Sez. 3, Sentenza n. 2974 del 15/02/2005; Sez. 2, Sentenza n. 3642 del 24/02/2004; Sez. 3, Sentenza n. 12119 del 19/08/2003). A fronte dell’allegazione di una causale alternativa (ossia del ricevimento degli importi a suo tempo versati, a titolo di corrispettivo per la disponibilità dell’alloggio in cui i coniugi vivevano), per quanto non dimostrata, se non in via presuntiva, sarebbe stato, quindi, onere dell’asserito mutuante fornire la dimostrazione del titolo alla stregua del quale ha rivendicato la restituzione della somma indicata. 6.–Infine, con il quinto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 345, terzo comma, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 134/2012, con error in procedendo, nonché la violazione degli artt. 99, 112 e 336 c.p.c. e della tariffa forense ex d.m. n. 55/2014, per avere la Corte del gravame condannato il Lafirenza, in conseguenza della ritenuta inammissibilità dei documenti prodotti unitamente alla comparsa di costituzione e risposta del 12 dicembre 2012, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in favore dell’appellante [OSCURATO:PERSONA], in misura eccessiva ed errata. Sul punto, l’istante osserva che, in accoglimento della domanda risarcitoria, con la sentenza di primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata, in solido con la [OSCURATO:PERSONA], al pagamento della somma di complessivi euro 5.000,00, mentre – all’esito del rigetto di tale domanda in appello – il giudice aveva regolamentato le spese sulla scorta del principio di soccombenza, avendo riguardo però, non già allo scaglione compreso, in base al valore di tale domanda, tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, bensì facendo riferimento ai parametri di cui allo scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, come espressamente statuito nella motivazione della sentenza. In proposito, la pronuncia d’appello aveva liquidato le spese del doppio grado del giudizio nella misura di euro 7.254,00 per i compensi del primo grado e di euro 6.615,00 per i compensi del secondo grado, liquidazione, quest’ultima, corretta con ordinanza del 25 gennaio 2019 nella misura di euro 6.941,78, con pagamento a favore dello Stato, in ragione dell’ammissione della parte vittoriosa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Secondo l’assunto del ricorrente, invece, tale liquidazione avrebbe superato i limiti dello scaglione pertinente. 6.1.–Il motivo è fondato. Infatti, per la determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato ai fini della liquidazione delle spese di lite, da porre a carico della parte soccombente ai sensi dell’art. 91 c.p.c., il parametro di riferimento ̀ costituito dal valore della causa, determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento. Secondo il codice di rito, nell’ambito delle disposizioni sulla competenza del giudice, il valore della causa si determina dalla domanda ex art. 10 c.p.c. e, con riguardo alle cause relative a somme di danaro, il valore si determina in base alla somma indicata dall’attore ex art. 14 c.p.c. Le previsioni codicistiche devono essere integrate con la disciplina speciale dedicata alla regolamentazione alle spese di lite. Ora, ai sensi dell’art. 5, primo comma, quarto periodo, del d.m. Giustizia n. 55/2014, ai fini della determinazione del valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo,di norma, alla somma attribuita alla par te vincitrice,piuttosto che a quella domandata. Il criterio del decisume non del disputatum ̀ , dunque, quello prescelto dall’art. 5 del d.m. n. 55/2014 (e successive modificazioni) nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum ̀ il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. La disposizione richiamata ha inteso, invero, fronteggiare il rischio di una quantificazione iniziale ingiustificata dell’importo preteso, al mero fine di precostituirsi una condizione di lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si ha riguardo alla somma liquidata; nel caso di rigetto, si fa riferimento alla somma richiesta. Senonché, a fronte del rigetto in sede di gravame della domanda risarcitoria, che era stata accolta nel giudizio di prime cure nei limiti di euro 5.000,00, il valore della causa in ordine al quale liquidare i compensi avrebbe dovuto assestarsi, sulla scorta del decisum di primo grado (corrispondente al disputatum del gravame), entro lo scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, e non entro lo scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, come statuito dalla pronuncia impugnata (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 35195 del 30/11/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021; Sez. 3, Sentenza n. 27871 del 23/11/2017; Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007). A fortiori non vi erano le condizioni per disporre la compensazione per soccombenza reciproca (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022). Né rileva che il valore della causa d’appello riunita (tra la [OSCURATO:PERSONA] e il Lafirenza) fosse diverso e maggiore, posto che nelle cause autonome tra parti parzialmente diverse, ancorché appunto connesse e riunite in un solo giudizio, deve procedersi – come in realtà si è proceduto – alla separa ta regolamentazione delle spese di ciascuna causa, attenendosi al valore di ognuna (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 27295 del 16/09/2022; Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014; Sez. 1, Sentenza n. 6951 del 25/03/2011; Sez. 3, Sentenza n. 15954 del 13/07/2006). 7.– In conseguenza delle considerazioni esposte, il quinto motivo del ricorso deve essere accolto mentre i restanti motivi devono essere disattesi. La sentenza impugnata va dunque cassata, limitatamente al motivo accolto e con precipuo riguardo alla liquidazione delle spese relative all’appello spiegato da [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA], con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi al principio di diritto enunciato e tenen