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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36072/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza n. 5216 / 24 / 20 1 5 della Co mmissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il16 dicembre 2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13dicembre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Tributi-[OSCURATO:PERSONA] termini la commissione tributaria provinciale di Agrigento, con sentenza, depositata il 7 Giugno 2010, accolseil ricorso del contribuente [OSCURATO:PERSONA] contro gli avvisi di accertamento RJ201A200248 e RJ201A200249, riferibili rispettivamente agli anni 2001 e 2002, dichiarando l’intervenuta prescrizione e/o decadenza e ritenendo erronea la qualificazione dell’attività quale commerciale anziché agricola; l’Agenzia dell’entrate propose appello avverso tale sentenza, notificandolo in data 20 g iugno 2012.

A giudizio della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, il gravame era inammissibile perché tardivo, essendo stato notificato in data 20 giugno 2012 e , dunque, oltre il termine stabilito per l’impugnazione, decorrente in tal caso dal deposito della decisione di primo grado avvenuto il 7 giugno 2010; avverso tale pronuncia ricorre l’Agenzia delle entrate affidandosi ad un unico motivo; il contribuente è rimasto intimato; il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis.1alla trattazione in camera di consiglio.

Considerato che: 1.con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ, la violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 38, comma 3, D.Lgs. 546/92 e 327 cod. proc. civ., nonché la violazione e mancata applicazione dell’art. 327 c.p.c. in relazione all’art. 39 comma 12, lettera c) del D.L. 98/2011 laddove la C.T.R. non aveva considerato l’operatività della sospensione dei termini per la proposizione dell’appello da quest’ultimo prevista;

1.1. la censura è fondata.

La controversia rientra nell’ambito di operatività della norma condonistica essendo stati impugnati due avvisi di accertamento, ciascuno di importo inferiore ai 20.000 euro , e secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di condono fiscale, ai sensi dell’art.39, comma 12, del d.l. n.98 del 2011, conv, in legge n.11 del 2011, la sospensione dei termini d’impugnazione è automaticamente prevista sino al 30 giugno 2012 “per le liti fiscali che possono essere definite” per cui il presupposto applicativo dell’istituto è condizionato unicamente dall’astratta definibilità della lite pendente (v. tra le altre, Cass.n.11531 del 2016).

Di recente, si è, poi, statuito che in tema di definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, il periodo di sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) del termine per impugnare di cui all'art. 327 c.p.c. non si cumula col periodo di sospensione feriale (dal 1° agosto al 15 settembre 2011), essendo quest'ultimo già interamente assorbito dalla concorrente sospensione stabilita in via eccezionale.

Se, per effetto di quest'ultima sospensione, il termine effettivo d'impugnazione dovesse scadere nel periodo di sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre 2012 o in data successiva a tale periodo, la scadenza del termine stesso deve essere ulteriormente spostata secondo le regole ordinarie in materia di sospensione feriale (v.

Cass. n. 10252 del 29/05/2020); nel caso in esame la sentenza della Commissione tributaria provinciale è stata pubblicata il 7 giugno 2010, con la conseguenza che l’appello spedito per la notificazione il 20 giugno 2012, in virtù della sospensione di cui al citato art.39, deve ritenersi tempestivo; ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di merito per l’esame e per il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglieil ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza n. 5216 / 24 / 20 1 5 della Co mmissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il16 dicembre 2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13dicembre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Tributi-[OSCURATO:PERSONA] termini la commissione tributaria provinciale di Agrigento, con sentenza, depositata il 7 Giugno 2010, accolseil ricorso del contribuente [OSCURATO:PERSONA] contro gli avvisi di accertamento RJ201A200248 e RJ201A200249, riferibili rispettivamente agli anni 2001 e 2002, dichiarando l’intervenuta prescrizione e/o decadenza e ritenendo erronea la qualificazione dell’attività quale commerciale anziché agricola; l’Agenzia dell’entrate propose appello avverso tale sentenza, notificandolo in data 20 g iugno 2012. A giudizio della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, il gravame era inammissibile perché tardivo, essendo stato notificato in data 20 giugno 2012 e , dunque, oltre il termine stabilito per l’impugnazione, decorrente in tal caso dal deposito della decisione di primo grado avvenuto il 7 giugno 2010; avverso tale pronuncia ricorre l’Agenzia delle entrate affidandosi ad un unico motivo; il contribuente è rimasto intimato; il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis.1alla trattazione in camera di consiglio. Considerato che: 1.con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ, la violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 38, comma 3, D.Lgs. 546/92 e 327 cod. proc. civ., nonché la violazione e mancata applicazione dell’art. 327 c.p.c. in relazione all’art. 39 comma 12, lettera c) del D.L. 98/2011 laddove la C.T.R. non aveva considerato l’operatività della sospensione dei termini per la proposizione dell’appello da quest’ultimo prevista; 1.1. la censura è fondata. La controversia rientra nell’ambito di operatività della norma condonistica essendo stati impugnati due avvisi di accertamento, ciascuno di importo inferiore ai 20.000 euro , e secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di condono fiscale, ai sensi dell’art.39, comma 12, del d.l. n.98 del 2011, conv, in legge n.11 del 2011, la sospensione dei termini d’impugnazione è automaticamente prevista sino al 30 giugno 2012 “per le liti fiscali che possono essere definite” per cui il presupposto applicativo dell’istituto è condizionato unicamente dall’astratta definibilità della lite pendente (v. tra le altre, Cass.n.11531 del 2016). Di recente, si è, poi, statuito che in tema di definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, il periodo di sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) del termine per impugnare di cui all'art. 327 c.p.c. non si cumula col periodo di sospensione feriale (dal 1° agosto al 15 settembre 2011), essendo quest'ultimo già interamente assorbito dalla concorrente sospensione stabilita in via eccezionale. Se, per effetto di quest'ultima sospensione, il termine effettivo d'impugnazione dovesse scadere nel periodo di sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre 2012 o in data successiva a tale periodo, la scadenza del termine stesso deve essere ulteriormente spostata secondo le regole ordinarie in materia di sospensione feriale (v. Cass. n. 10252 del 29/05/2020); nel caso in esame la sentenza della Commissione tributaria provinciale è stata pubblicata il 7 giugno 2010, con la conseguenza che l’appello spedito per la notificazione il 20 giugno 2012, in virtù della sospensione di cui al citato art.39, deve ritenersi tempestivo; ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di merito per l’esame e per il regolamento delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglieil ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso
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