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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34991/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. ha confermato l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia del 22 ottobre 2021 di rigetto della richiesta di sostitu- zione della misura cautelare della custodia in carcere, proposta da [OSCURATO:PERSONA], im- putato in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (de- tenzione di kg. 1,5 di eroina dal quale erano ricavabili 28.416 dosi medie singole).

L'Edos era sottoposto alla suindicata misura custodiale con ordinanza del 19 aprile 2021 e con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Civitavecchia del 20 ottobre 2021 era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni sei di reclusione ed euro ventimila di multa.

2. L'Edos, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordi- nanza del Tribunale del riesame, proponendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla dedotta omessa deduzione di ele- menti di novità.

Si deduce che il Tribunale del riesame non ha valutato plurimi elementi che, congiuntamente al dato temporale, consentivano di ritenere attenuate le esigenze cautelari.

2.2. Vizio di motivazione in ordine all'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen..

Si osserva che il Tribunale del riesame non ha motivato in merito all'asserita inidoneità dell'invocata misura degli arresti domiciliari, anche mediante l'ausilio del cd. braccialetto elettronico.

Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale del rie- same, non emergeva l'indisponibilità del domicilio indicato: la difesa aveva allegato all'istanza di sostituzione della misura il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Torino e la dichiarazione di disponibilità ad accogliere l'Edos agli arresti domi- ciliari, sottoscritta dal conduttore.

2.3. Vizio di motivazione in relazione ai criteri di adeguatezza e proporzionalità previsti dall'art. 275 cod. proc. pen..

Si rileva che la custodia in carcere non poteva essere mantenuta, essendo man- cata una valutazione di idoneità in concreto degli arresti domiciliari a contenere il rischio di recidiva all'esito di un giudizio legato alle concrete circostanze del contesto e all'inaffidabilità del condannato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.In ordine al primo ed al terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente per- ché logicamente connessi tra loro, va premesso che i fatti sopravvenuti, legittimanti una rivisitazione del materiale indiziario in sede di procedura di revoca della misura cautelare dopo il negativo espletamento dell'iter del riesame, devono essere costituiti da risultanze procedimentali nuove o anche preesistenti ma non valutate preceden- temente (Sez.

F, n. 35585 del 24/08/2010, Avallone, Rv. 248287; Sez.

U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198212).

Il ricorrente considera i seguenti nuovi elementi, quali fattori idonei a determi- nare la cessazione delle esigenze cautelari: a) l'assenza di procedimenti pendenti; b) l'esistenza di un solo precedenti penale per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per fatti risalenti al lontano 2014 e di un precedente per reato di altra natura commesso nel 2015; c) la condotta collaborativa con l'autorità giudizia- ria; d) il positivo comportamento successivo alla sottoposizione alla misura custo- diale, in corso da quasi un anno.

Il Tribunale del riesame, con motivazione esauriente ed adeguata, ha corretta- mente rilevato la sussistenza del rischio dì reiterazione dei reati ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., desumendolo dalla gravità del reato commesso (trasporto del rilevante quantitativo di cocaina dalla Nigeria all'Italia in uno zaino con doppiofondo), dai legami con narcotrafficanti di elevato spessore criminale, dalla per- sonalità dell'imputato (pregiudicato per i reati di rissa e di violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 del giugno 2014) nonché dall'esistenza di numerosi precedenti penali specifici e di vari carichi pendenti (anche per tentato omicidio in danno di un carabiniere).

La difesa si limita perlopiù ad enunciare a proprio favore elementi preesistenti, ma non si confronta col coerente e lineare apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata.

Né il ricorrente indica in cosa sia consistita l'attività collaborativa appor- tata all'autorità giudiziaria; e in ogni caso, la condotta collaborativa dell'indagato non può comportare, di per sé sola, una riduzione della pericolosità sociale e condurre ad un automatismo valutativo delle esigenze cautelari che sostituisca il puntuale accer- tamento della concreta realtà di fatto, riservato al giudice di merito (Sez. 2, n. 46652 del 11/11/2015, Panzironi, Rv. 265288).

2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, è stato, infatti, affermato, in maniera condivisibile, che il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza de- gli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza pre- ck visti dall'art. 275 bis cod. proc. pen (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463).

Stante la completezza della motivazione sull'assoluta inderogabilità della custo- dia in carcere, non occorreva un'espressa spiegazione relativamente al diniego di concessione degli arresti domiciliari mediante il c.d. braccialetto elettronico (Sez. 6, n. 1084 del 12/11/2015, Masella, dep. 2016, Rv. 265891).

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. ha confermato l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia del 22 ottobre 2021 di rigetto della richiesta di sostitu- zione della misura cautelare della custodia in carcere, proposta da [OSCURATO:PERSONA], im- putato in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (de- tenzione di kg. 1,5 di eroina dal quale erano ricavabili 28.416 dosi medie singole). L'Edos era sottoposto alla suindicata misura custodiale con ordinanza del 19 aprile 2021 e con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Civitavecchia del 20 ottobre 2021 era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni sei di reclusione ed euro ventimila di multa. 2. L'Edos, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordi- nanza del Tribunale del riesame, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla dedotta omessa deduzione di ele- menti di novità. Si deduce che il Tribunale del riesame non ha valutato plurimi elementi che, congiuntamente al dato temporale, consentivano di ritenere attenuate le esigenze cautelari. 2.2. Vizio di motivazione in ordine all'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen.. Si osserva che il Tribunale del riesame non ha motivato in merito all'asserita inidoneità dell'invocata misura degli arresti domiciliari, anche mediante l'ausilio del cd. braccialetto elettronico. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale del rie- same, non emergeva l'indisponibilità del domicilio indicato: la difesa aveva allegato all'istanza di sostituzione della misura il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Torino e la dichiarazione di disponibilità ad accogliere l'Edos agli arresti domi- ciliari, sottoscritta dal conduttore. 2.3. Vizio di motivazione in relazione ai criteri di adeguatezza e proporzionalità previsti dall'art. 275 cod. proc. pen.. Si rileva che la custodia in carcere non poteva essere mantenuta, essendo man- cata una valutazione di idoneità in concreto degli arresti domiciliari a contenere il rischio di recidiva all'esito di un giudizio legato alle concrete circostanze del contesto e all'inaffidabilità del condannato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.In ordine al primo ed al terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente per- ché logicamente connessi tra loro, va premesso che i fatti sopravvenuti, legittimanti una rivisitazione del materiale indiziario in sede di procedura di revoca della misura cautelare dopo il negativo espletamento dell'iter del riesame, devono essere costituiti da risultanze procedimentali nuove o anche preesistenti ma non valutate preceden- temente (Sez. F, n. 35585 del 24/08/2010, Avallone, Rv. 248287; Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198212). Il ricorrente considera i seguenti nuovi elementi, quali fattori idonei a determi- nare la cessazione delle esigenze cautelari: a) l'assenza di procedimenti pendenti; b) l'esistenza di un solo precedenti penale per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per fatti risalenti al lontano 2014 e di un precedente per reato di altra natura commesso nel 2015; c) la condotta collaborativa con l'autorità giudizia- ria; d) il positivo comportamento successivo alla sottoposizione alla misura custo- diale, in corso da quasi un anno. Il Tribunale del riesame, con motivazione esauriente ed adeguata, ha corretta- mente rilevato la sussistenza del rischio dì reiterazione dei reati ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., desumendolo dalla gravità del reato commesso (trasporto del rilevante quantitativo di cocaina dalla Nigeria all'Italia in uno zaino con doppiofondo), dai legami con narcotrafficanti di elevato spessore criminale, dalla per- sonalità dell'imputato (pregiudicato per i reati di rissa e di violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 del giugno 2014) nonché dall'esistenza di numerosi precedenti penali specifici e di vari carichi pendenti (anche per tentato omicidio in danno di un carabiniere). La difesa si limita perlopiù ad enunciare a proprio favore elementi preesistenti, ma non si confronta col coerente e lineare apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata. Né il ricorrente indica in cosa sia consistita l'attività collaborativa appor- tata all'autorità giudiziaria; e in ogni caso, la condotta collaborativa dell'indagato non può comportare, di per sé sola, una riduzione della pericolosità sociale e condurre ad un automatismo valutativo delle esigenze cautelari che sostituisca il puntuale accer- tamento della concreta realtà di fatto, riservato al giudice di merito (Sez. 2, n. 46652 del 11/11/2015, Panzironi, Rv. 265288). 2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, è stato, infatti, affermato, in maniera condivisibile, che il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza de- gli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza pre- ck visti dall'art. 275 bis cod. proc. pen (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463). Stante la completezza della motivazione sull'assoluta inderogabilità della custo- dia in carcere, non occorreva un'espressa spiegazione relativamente al diniego di concessione degli arresti domiciliari mediante il c.d. braccialetto elettronico (Sez. 6, n. 1084 del 12/11/2015, Masella, dep. 2016, Rv. 265891). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.
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