CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 26393/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta e documentale; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza della legge penale in ordine alla mancata pronuncia di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è estremamente generico e assertivo, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi ad esprimere genericamente il proprio dissenso in ordine alla valutazione delle prove e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso l 13 giugno 2024 Il consigl ere estensore Il Presidente