CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31537/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale del Tribunale di Padova del 16 ottobre 2019, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.). 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 143, commi 2 e 4 cod. proc. pen. per omessa traduzione integrale degli atti in una lingua conosciuta all'imputato. Non risulta da alcun elemento che l'imputato di origine tunisina conosca e comprenda la lingua italiana e gli atti del processo non risultano tradotti in lingua araba, l'unica presumibilmente conosciuta e compresa dall'imputato. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 143, comma 1, cod. proc. pen. per omessa nomina di un interprete di lingua araba, unica conosciuta dall'imputato. Il nostro ordinamento riconosce il diritto all'interpretazione per l'imputato alloglotta in tutte le fasi processuali e nel caso in esame non si è provveduto ad alla nomina di un interprete nel corso del procedimento. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, (7 n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. La Suprema Corte ha da tempo affermato che la omessa traduzione di atti processuali in una lingua nota all'imputato configura una nullità a regime intermedio (Sez. U, n. 5052 del 24/09/2003, dep. 2004, Zalagaitis, Rv. 226717), la cui deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza (in motivazione estendendo il medesimo regime alla omessa nomina dell'interprete). Tale regime è stato confermato anche dopo l'attuazione della direttiva 2010/64/UE ad opera del D.Lgs. 4 marzo 2014 n.32 (tra tante, Sez. 6, n. 10444 del 19/01/2017, Rv. 269382). Ne consegue che la nullità in esame è soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. Ciò premesso, va osservato che nessuna eccezione è stata sollevata dalla difesa nelle fasi precedenti nelle quali l'imputato è stato viepiù assente (e ciò con riferimento all'interprete). Anche nel giudizio di appello alcuna eccezione è stata tempestivamente sollevata dalla difesa (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263024) e pertanto anche per tale fase non sono più deducibili le nullità denunciate dal ricorrente in questa sede. Quanto, infine, alla traduzione della sentenza di appello, va rammentato che la violazione di legge dedotta dal ricorrente non rientra tra i casi in cui è ammesso il ricorso per cassazione, in quanto, "in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Rv. 277111; Sez. 5, n. 32878 del 5/2/2019, Rv. 277111). 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore