CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 02200/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11550/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] d el p atrimonio d i [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore p.t. -intimato- avverso il decreto del Tribunale di Siena n. 2385/2024 depositato i l 11/11/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato in data 07/06/2024, il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca della nomina del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] nella procedura di liquidazione del patrimonio dei soggetti sovraindebitati che lo riguarda, pendente presso il Tribunale di Siena. Tale richiesta era motivata dall’asserita incompatibilità con i doveri e gli obblighi di imparzialità, neutralità, e indipendenza propri dell'ufficio al quale il nuovo professionista nominato è stato preposto. 2. Il reclamo avanzato dal debitore è stato respinto dal Tribunale di Siena con il decreto n. 6656/2024, depositato in data 11/11/2024. Tale decisione ha, da un lato, ritenuto di condividere le motivazioni adottate dal G.D., nella parte in cui aveva ritenuto irrilevanti la partecipazione del professionista ad alcune borse di studio risalenti organizzate dalla Banca MPS (creditore della procedura), così come alcuni incarichi in essa precedentemente svolti, non risultando – allo stato – elementi tali da far ritenere l’oggettiva e attuale incompatibilità nello svolgimento dell’incarico affidato; dall’altro, il collegio ha inoltre argomentato che la ricusazione deve essere esercitata nelle forme e nei tempi di cui agli artt. 51,52 e 63 c.p.c., ma che di tali circostanze il reclamante non aveva dato alcun conto. 3. Avverso detta decisione propone ricorso per Cassazione il reclamante, sulla scorta di due motivi di impugnazione. 4. È stata, quindi, fissata udienza in camera di consiglio per il successivo 15 gennaio 2026, in vista della quale la Procura generale, in persona del sost. P.G. dott. M. Vitiello, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Nessuno si è costituito per l’intimato liquidatore dott. [OSCURATO:PERSONA] (cui il ricorso risulta notificato a mezzo PEC, giusta ricevuta di accettazione e consegna, in data 12/05/2025). [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi di ricorso proposti dal ricorrente possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro connessione e la comunanza delle questioni di carattere pregiudiziale che entrambi i profili di doglianza suggeriscono. Con il primo motivo di ricorso, ci si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 51, nn. 3) e 5) e 2° comma c.p.c., nonché dell'art. 28, secondo comma, l.f. e art. 11 del d.m. giustizia n. 202/2014, in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c. Secondo il ricorrente, infatti, il curriculum vitae depositato nel procedimento dimostrerebbe che il nuovo liquidatore nominato in sostituzione del precedente ha partecipato a borse di studio sulla intermediazione finanziaria internazionale organizzate dalla Banca MPS ed è stato vicedirettore della stessa per 3 anni. Tanto sarebbe sufficiente a rendere il professionista incompatibile rispetto ai suoi doveri di imparzialità, posto che la stessa banca è un creditore inserito nello stato passivo della procedura. Con il secondo motivo di ricorso, invece, si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare la violazione degli artt. 51 - 52 e 63 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c. Si sostiene, infatti, l’asserita diversità del termine per la ricusazione di un liquidatore nelle procedure di sovraindebitamento rispetto a quello previsto nelle citate disposizioni codicistiche. 2. I due motivi di ricorso appena sintetizzati pongono, nel loro insieme, un preliminare problema di ammissibilità dell’impugnazione così promossa ex art. 111, comma 7, Cost. 2.1. Iniziando dal secondo motivo di ricorso per priorità logica, occorre rilevare che in violazione rispetto agli obblighi di specificità posti dall’art. 366 n. 6 c.p.c., il ricorso non chiarisce come e quando il debitore avrebbe proposto l’istanza di ricusazione ritenuta tardiva del giudice del gravame. Peraltro, le decisioni rese in tema di ricusazione dal giudice del merito, implicando valutazioni di fatto non censibili in sede di legittimità e non impedendo la contestazione degli atti successivamente posti in essere dal giudice (o dal professionista) ricusato, si ritengono pacificamente insuscettibili di ricorso straordinario per cassazione. La giurisprudenza sul punto è costante. [OSCURATO:PERSONA]. 1, ord. n. 18611 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (Rv. 659232 - 01), la quale ha affermato che l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con il ricorso straordinario per Cassazione: essa infatti, pur avendo natura decisoria (atteso che decide su un'istanza diretta a far valere concretamente l'imparzialità del giudice, la quale costituisce non soltanto un interesse generale dell'amministrazione della giustizia, ma anche, se non soprattutto, un diritto soggettivo della parte) manca tuttavia del necessario carattere della definitività, in quanto la non impugnabilità "ex se" dell'ordinanza non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) "iudex suspectus". L'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza dal medesimo emessa (vds. sul punto anche Sez. 1, sent. n. 20615 del 31/08/2017 e, in precedenza, Sez. 6 - 1, sent. n. 2562 del 09/02/2016, nonchè Sezioni Unite n. 17636 del 2003, la quale aveva pure precisato che non può dubitarsi della conformità alla Costituzione dell'art. 53, comma 2, c.p.c., laddove non prevede l'impugnabilità dell'ordinanza che decide sulla ricusazione del giudice, dovendosi ritenere il principio di imparzialità sufficientemente garantito dalla possibilità per la parte, che abbia visto rigettata la propria corrispondente istanza, di chiedere al giudice di appello un riesame di tale pronuncia impugnando la sentenza conclusiva resa da quello invano ricusato). Il che vale, giova aggiungere, a maggior ragione, quando la “ricusazione” non riguardi il giudice ma il professionista dal primonominato nel procedimento. 2.2. Si tocca così il profilo di censura proposto rispetto ai requisiti di nomina di cui all’art. 28 l.fall. e d.m. n. 202/2014. La decisione adottata dai giudici di merito, di rigetto del reclamo avverso la sostituzione del liquidatore con un nuovo professionista, è in ogni caso non impugnabile in sede di legittimità per un ulteriore concorrente motivo, in quanto si configura come un provvedimento di carattere gestorio, influente soltanto sull’amministrazione dei beni della procedura, che non intacca diritti dei terzi, mancando tanto il requisito della decisorietà che quello della sua (potenziale) definitività.E tale motivo offre al Collegio il contesto per enunciare un principio di diritto ex art.363 c.p.c., su una questione di particolare importanza. Come da tempo si è affermato, con principio consolidato, in tema di procedura fallimentare (archetipo “maggiore” della procedura liquidatoria riservata ai debitori “sotto soglia”) vale anche in questa sede, mutatis mutandis, il principio per cui, sin da Sez. 1, sent. n. 4039 del 04/07/1985 (Rv. 441560 - 01), si è stabilito che i decreti resi dal tribunale fallimentare, ovvero dalla corte d'appello in sede di reclamo, in tema di nomina o revoca del curatore, configurano provvedimenti meramente ordinatori ed amministrativi, privi di portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo, e non sono quindi impugnabili con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della costituzione. Sostanzialmente conforme anche Sez. 1, sent. n. 3161 del 18/03/1995 (Rv. 491254 - 01). Il curatore, così come il liquidatore giudiziario in questa procedura liquidatoria, svolgono un munus publicum la cui titolarità non corrisponde ad un proprio diritto soggettivo individuale, bensì risulta servente rispetto ai superiori principi di regolarità e migliore efficacia della procedura, in vista del raggiungimento dello scopo della liquidazione più efficiente e successivo soddisfacimento dei creditori concorsuali. Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: “In tema di liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14 ter e s. della l. n. 3 del 2012, il provvedimento adottato dal tribunale in sede di reclamo, in materia di nomina o sostituzione del liquidatore, non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., in quanto non ha natura decisoria su posizioni di diritto soggettivo, essendo piuttosto rivolto a perseguire l’interesse pubblicistico al più corretto svolgimento della procedura concorsuale”. 3. Resta da analizzare un profilo dell’impugnazione proposta dal ricorrente, con la quale ci si duole che il giudice del merito, nel rigettare il reclamo avverso la nomina dell’organo della procedura liquidatoria del patrimonio, avrebbe illegittimamente disposto il raddoppio del contributo unificato a carico dell’istante soccombente ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Tale profilo di ricorso è infondato. Come ha recentemente stabilito questa S.C., con principio al quale il Collegio intende dare continuità, il combinato disposto degli artt. 14- quinquies, comma 1, e 10, comma 6, l. 3/2012, 737 e s. cod. proc. civ. prevede che il decreto di apertura della liquidazione sia suscettibile di “reclamo” avanti al tribunale collegiale ai sensi dell’art.739 cod. proc. civ. Questa norma regola espressamente il gravame proposto “contro i decreti del giudice tutelare” e non lascia dubbi sulla natura impugnatoria dello strumento processuale. Si tratta, quindi, di un giudizio di “impugnazione”, nel senso stabilito, dall’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 115/2002, al cui rigetto conseguiva, giocoforza, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 (Sez. 1, Ordinanza n. 6861/2025). Simile regola vale, a ben vedere, anche rispetto all’impugnazione dei provvedimenti del giudice delegato, nel corso del procedimento, in quanto –come pure si è recentemente precisato - il rito camerale di cui agli artt. 737 e s. c.p.c. si applica, in quanto compatibile, non solo alle fasi di apertura della procedura e di formazione del passivo, ma anche alla fase liquidatoria vera e propria di cui all’ art. 14-novies della medesima legge, nel corso del cui svolgimento è quindi onere delle parti interessate impugnare con il reclamo ex art. 739 c.p.c. gli eventuali atti lesivi dei propri diritti (Cass. sez. 1, 12 novembre 2025, n. 29918). Può pertanto ritenersi, in conclusione, che il tribunale chiamato a decidere del reclamo nei confronti del provvedimento del giudice delegato adottato nel corso della procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e s. della l. n. 3/2012, in caso di rigetto o inammissibilità dell’istanza deve rendere l'attestazione circa la sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la natura impugnatoria di tale giudizio. 4. In definitiva, pertanto, il ricorso deve essere integralmente respinto, pur se non vi è spazio per la condanna alle spese, in assenza di costituzione della parte intimata. Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge, a carico della parte ricorrente. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di part