CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 08735/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 33955/21 Chatoubi [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per il delitto di evasione alla pena di mesi dieci di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge con riguardo all'affermazione di responsabilità, alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e al negato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., nonché il vizio della motivazione circa la esclusione della continuazione con il reato oggetto della sentenza della Corte di appello di Torino emessa il 09/12/2017 e irrevocabile il 12/12/2018; che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997; Dessimone, Rv. 207944; ex pluribus: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369); che il primo motivo proposto tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che il motivo di ricorso relativo causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); che la Corte ha in tal senso evidenziato la non occasionalità del comportamento, avendo l'imputato riportato condanna per analoga condotta tenuta poco tempo prima; che parimenti manifestamente infondato è il motivo riguardante l'attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., di cui la Corte ha negato il riconoscimento con argomentazioni sorrette da motivazione congrua e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che il motivo relativo al negato riconoscimento del vincolo continuativo con la condanna riportata per analogo reato è riproduttivo di profili di censura vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione esente da fratture logiche; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]