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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 2021

Cassazione n. 09902/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il la Corte d'Appello di Torino, con sentenza emessa in data 18/06/2021, ha confermato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal GIP presso il Tribunale di Novara del 29/03/2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, perché considerato colpevole del reato di cui all'art. 73 c. 5 DPR 309/90 per aver illecitamente detenuto ad evidenti fini di spaccio grammi 49,5 di cocaina, in Novara in data 5/06/2015, con recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale; che avverso questa decisione l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi: 1) violazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 73 c. 7 DPR 309/90, considerato il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuante speciale nonostante il ricorrente abbia fornito informazioni utili al fine di identificare altri correi, quali il numero di telefono del fornitore, unico dato a sua conoscenza visto il suo ruolo di mero corriere; 2) violazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per l'eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto.

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, atteso che ripropone censure già presentate con il gravame di appello nei medesimi contenuti, censure alla quale la sentenza impugnata ha fornito congrua risposta.

Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Ud. (dep. 04/02/2014), Ferrario, Rv. 259142); che nel caso di specie í giudici di secondo grado hanno confermato, con motivazione congrua ed immune da smagliature logiche, la valutazione relativa alla dosimetria della sanzione comminata, già espressa dal giudice di Novara, fornendo compiuta risposta al motivo di appello relativo sia alla mancata concessione dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 DPR 309/90, dando atto che le informazioni fornite dallo CHEF sono state del tutto generiche, e assolutamente non in grado di neutralizzare l'attività delittuosa in oggetto, sia all'eccessività del trattamento sanzionatorio, risultando la motivazione sul punto del tutto adeguata.

Di contro, il ricorso del ricorrente appare del tutto generico, non adducendo elementi diversi da quelli già oggetto di valutazione da parte dei giudici del merito, con i qual si confronta solo apparentemente; che pertanto il ricorso deve dichiararsi inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 fe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il la Corte d'Appello di Torino, con sentenza emessa in data 18/06/2021, ha confermato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal GIP presso il Tribunale di Novara del 29/03/2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, perché considerato colpevole del reato di cui all'art. 73 c. 5 DPR 309/90 per aver illecitamente detenuto ad evidenti fini di spaccio grammi 49,5 di cocaina, in Novara in data 5/06/2015, con recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale; che avverso questa decisione l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi: 1) violazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 73 c. 7 DPR 309/90, considerato il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuante speciale nonostante il ricorrente abbia fornito informazioni utili al fine di identificare altri correi, quali il numero di telefono del fornitore, unico dato a sua conoscenza visto il suo ruolo di mero corriere; 2) violazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per l'eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, atteso che ripropone censure già presentate con il gravame di appello nei medesimi contenuti, censure alla quale la sentenza impugnata ha fornito congrua risposta. Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Ud. (dep. 04/02/2014), Ferrario, Rv. 259142); che nel caso di specie í giudici di secondo grado hanno confermato, con motivazione congrua ed immune da smagliature logiche, la valutazione relativa alla dosimetria della sanzione comminata, già espressa dal giudice di Novara, fornendo compiuta risposta al motivo di appello relativo sia alla mancata concessione dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 DPR 309/90, dando atto che le informazioni fornite dallo CHEF sono state del tutto generiche, e assolutamente non in grado di neutralizzare l'attività delittuosa in oggetto, sia all'eccessività del trattamento sanzionatorio, risultando la motivazione sul punto del tutto adeguata. Di contro, il ricorso del ricorrente appare del tutto generico, non adducendo elementi diversi da quelli già oggetto di valutazione da parte dei giudici del merito, con i qual si confronta solo apparentemente; che pertanto il ricorso deve dichiararsi inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 fe
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