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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 20583/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29616/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione , in persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliat a, ex lege , in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato , ex lege , in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso -controricorrente- econtro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1844/2018depositata il 05/09/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 5.9.2018, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione avverso lasentenza del Tribunale di Catania dichiarativa del suo fallimento ad istanza di SP [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] corte del merito, ritenute infondate le eccezioni di nullità della sentenza sollevate dalla reclamante, ha evidenziato che la società non aveva documentato il pagamento dell’ingente debito per forniture, superiore ad € 200.000,00, maturato nei confronti della creditrice istante, che, peraltro, era stato riconosciuto nel minor importo di € 86.769,23.

Aleval ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza , affidato a cinque motivi e illustrato da memoria, cui il [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.SP [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

CONSIDERATOCHE

1. Con il primo motivo, che denuncia violazione dell’art. 18 legge fall. nonché falsa applicazione degli artt. 345 e 346 cod. proc. civ., la ricorrente impugna, per ritenuta violazione del principio devolutivo, la pronuncia di inammissibilità del terzo motivo di reclamo, col quale aveva ecc epito la nullità del decreto di abbreviazione dei termini ex art. 15, 3° comma, l. fall. emesso dal Presidente del Tribunale, perché privo di motivazione.

2. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi.

La corte catanese ha infatti ritenuto la censura inammissibile per l’assorbente ragione che la reclamante non aveva c ontestato l’accertamento del tribunale, posto a fondamento del rigetto della medesima eccezione, secondo cui, nonostante il decreto di abbreviazione dei termini, essa aveva goduto dell’ordinario termine a difesa, essendo trascorsi più di 15 giorni fra la data in cui le era stata notificata l’istanza di fallimento e quella fissata per l’udienza di comparizione.

3. Colsecondo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., Aleval sostiene che la corte del merito non ha fatto corretta applicazione del principio di prudente apprezzamento della prova, laddove ha affermato che essa aveva riconosciuto il 1° ottobre 2015 di essere debitrice di SP [OSCURATO:PERSONA] d ella somma di € 86.769,23; r ileva sul punto che il giudice del reclamo ha travisato la data alla quale risaliva l’atto di ricognizione, che, come emergeva doc. 2 depositato in sede prefallimentare (odierno doc. 5 allegato al ricorso), era quella del 1° gennaio 2015, sicché, tenuto conto che lo stesso giudice aveva accertato che nel marzo successivo essa aveva corrisposto alla creditrice la somma di € 70.000, ilsuo debito residuo alla data del fallimento amm ontava a soli € 16.769,23, importo inferiore al limite di fallibilità di € 30.000,00 di cui all’art.. 15, nono comma, legge fall.

4. Il motivo è inammissibile perché pone una questione nuova, non deducibile per la prima volta nella presente sede di legittimità: pur volendo dare per scontato che alla data del fallimento il debito di Aleval verso SP Energia si fosse ridotto a i 16.769,23 euro riconosciuti come dovuti, e che in sede di istruttoria prefallimentare non fossero emersi altri debiti, non risulta infatti che la ricorrente abbia invocato in sede di reclamo l’applicazione dell’art. 15 ult. comma legge fall.

5. Col terzo motivo , che denuncia la violazione degli artt. 132 n. 4 cod. proc. civ. e 118 comma 1° e 2° disp. att. cod. proc. civ., la ricorrente deduce che la c orte distrettuale ha erroneamente ritenuto provato il credito azionato con l’istanza di fallimento, senza fornire alcuna motivazione in merito all ’ idoneità dell a documentazione allegata dalla credit rice istante a dimostrazione della sua sussistenza (fatture, di provenienza unilaterale, di cui era stata contestata la valenza probatoria).

6. Col quarto motivo Aleval denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla non riconducibilità a sé degli assegni insoluti , prodotti in fotocopia da SP Energia ad ulteriore prova del credito, siccome tratti da c/c non nella sua titolarità e recanti la firma di traenza di una persona fisica.

7. I due motivi, che possono essere esami na ti congiuntamente, sono inammissibili, posto che il pacifico riconoscimento dell’esistenza di un debito di Aleval verso la creditrice istante, sia pur nella misura ridotta indicata, rende prive di decisività le censure con essi illustrate dalla ricorrente.

8. Resta assorbito il quinto motivo di ricorso , che denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non aver la corte d’appello pronunciato sulle istanze istruttorieavanzate col reclamo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento in favore del Fallimento controricorrente delle spese processuali, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.

P .

R . 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29616/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione , in persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliat a, ex lege , in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato , ex lege , in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso -controricorrente- econtro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1844/2018depositata il 05/09/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 5.9.2018, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione avverso lasentenza del Tribunale di Catania dichiarativa del suo fallimento ad istanza di SP [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] corte del merito, ritenute infondate le eccezioni di nullità della sentenza sollevate dalla reclamante, ha evidenziato che la società non aveva documentato il pagamento dell’ingente debito per forniture, superiore ad € 200.000,00, maturato nei confronti della creditrice istante, che, peraltro, era stato riconosciuto nel minor importo di € 86.769,23. Aleval ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza , affidato a cinque motivi e illustrato da memoria, cui il [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.SP [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. CONSIDERATOCHE 1. Con il primo motivo, che denuncia violazione dell’art. 18 legge fall. nonché falsa applicazione degli artt. 345 e 346 cod. proc. civ., la ricorrente impugna, per ritenuta violazione del principio devolutivo, la pronuncia di inammissibilità del terzo motivo di reclamo, col quale aveva ecc epito la nullità del decreto di abbreviazione dei termini ex art. 15, 3° comma, l. fall. emesso dal Presidente del Tribunale, perché privo di motivazione. 2. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. La corte catanese ha infatti ritenuto la censura inammissibile per l’assorbente ragione che la reclamante non aveva c ontestato l’accertamento del tribunale, posto a fondamento del rigetto della medesima eccezione, secondo cui, nonostante il decreto di abbreviazione dei termini, essa aveva goduto dell’ordinario termine a difesa, essendo trascorsi più di 15 giorni fra la data in cui le era stata notificata l’istanza di fallimento e quella fissata per l’udienza di comparizione. 3. Colsecondo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., Aleval sostiene che la corte del merito non ha fatto corretta applicazione del principio di prudente apprezzamento della prova, laddove ha affermato che essa aveva riconosciuto il 1° ottobre 2015 di essere debitrice di SP [OSCURATO:PERSONA] d ella somma di € 86.769,23; r ileva sul punto che il giudice del reclamo ha travisato la data alla quale risaliva l’atto di ricognizione, che, come emergeva doc. 2 depositato in sede prefallimentare (odierno doc. 5 allegato al ricorso), era quella del 1° gennaio 2015, sicché, tenuto conto che lo stesso giudice aveva accertato che nel marzo successivo essa aveva corrisposto alla creditrice la somma di € 70.000, ilsuo debito residuo alla data del fallimento amm ontava a soli € 16.769,23, importo inferiore al limite di fallibilità di € 30.000,00 di cui all’art.. 15, nono comma, legge fall. 4. Il motivo è inammissibile perché pone una questione nuova, non deducibile per la prima volta nella presente sede di legittimità: pur volendo dare per scontato che alla data del fallimento il debito di Aleval verso SP Energia si fosse ridotto a i 16.769,23 euro riconosciuti come dovuti, e che in sede di istruttoria prefallimentare non fossero emersi altri debiti, non risulta infatti che la ricorrente abbia invocato in sede di reclamo l’applicazione dell’art. 15 ult. comma legge fall. 5. Col terzo motivo , che denuncia la violazione degli artt. 132 n. 4 cod. proc. civ. e 118 comma 1° e 2° disp. att. cod. proc. civ., la ricorrente deduce che la c orte distrettuale ha erroneamente ritenuto provato il credito azionato con l’istanza di fallimento, senza fornire alcuna motivazione in merito all ’ idoneità dell a documentazione allegata dalla credit rice istante a dimostrazione della sua sussistenza (fatture, di provenienza unilaterale, di cui era stata contestata la valenza probatoria). 6. Col quarto motivo Aleval denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla non riconducibilità a sé degli assegni insoluti , prodotti in fotocopia da SP Energia ad ulteriore prova del credito, siccome tratti da c/c non nella sua titolarità e recanti la firma di traenza di una persona fisica. 7. I due motivi, che possono essere esami na ti congiuntamente, sono inammissibili, posto che il pacifico riconoscimento dell’esistenza di un debito di Aleval verso la creditrice istante, sia pur nella misura ridotta indicata, rende prive di decisività le censure con essi illustrate dalla ricorrente. 8. Resta assorbito il quinto motivo di ricorso , che denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non aver la corte d’appello pronunciato sulle istanze istruttorieavanzate col reclamo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento in favore del Fallimento controricorrente delle spese processuali, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d. P . R . 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,
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