CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 00337/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n s. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 7 del decreto7_legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. Rilevato che con ordinanza dettata a verbale la Corte ha rigettato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento senza rinvio per prescrizione e conferma delle statuizioni civili e per l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; per l'Avvocatura dello Stato, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni e nota spese alle quali si riporta; per Empirio, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata in data 08/05/2017, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per quanto è qui di interesse, così si pronunciava: - dichiarava [OSCURATO:PERSONA], assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Varese, responsabile del reato di cui al capo 4) (falso materiale in atto pubblico fidefacente, perché, quale assistente capo della Polizia di Stato e in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], attestava falsamente di aver effettuato il 21/07/2013 presso il Terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa un controllo della cittadina brasiliana [OSCURATO:PERSONA]), lo assolveva, per non aver commesso il fatto, dal reato di cui al capo 5) (falso per distruzione del passaporto di cui al capo 4, al fine di ottenere un nuovo passaporto, nel periodo compreso tra il 27/06/2013 e il 10/07/2013) e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di anni 2 di reclusione, con i doppi benefici, nonché al risarcimento dei danni a favore della parte civile Ministero dell'interno nella misura di euro 2 mila; - dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei seguenti reati, il primo quale consulente fiscale e sindaco, nonché ideatore ed esecutore delle operazioni, di [OSCURATO:SOCIETA]., la seconda quale componente del consiglio dì amministrazione e, dal 29/06/2013, amministratore unico della società, dichiarata fallita il 07/07/2014: capo 8 (art. 11 d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, per aver - in concorso, tra gli altri, con [OSCURATO:PERSONA] - alienato simulatamente e/o compiuto sui beni della società atti fraudolenti idonei a rendere in tutto inefficace la procedura di riscossione coattiva); capo 11 (in concorso, tra gli altri, con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta per distrazione, causazione dolosa del fallimento) e condannava, riconosciute agli imputati le circostanze attenuanti generiche (prevalenti per [OSCURATO:PERSONA] sulla contestata aggravante ed equivalenti per [OSCURATO:PERSONA]) e la continuazione, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari; - dichiarava altresì [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui al capo 12 (detenzione illegale di due pistole: il 14/05/2014) e al capo 13 (art. 697 cod. pen.) e la condannava alla pena di mesi 7 di reclusione ed euro 1800 di multa. 1.1. Investita dagli appelli del pubblico ministero e degli imputati, la Corte di appello di Milano, sempre per quanto è qui di interesse, con sentenza deliberata il 20/01/2021, in parziale riforma della sentenza di primo grado, nel resto confermata, si è così pronunciata: - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 4), per non aver commesso il fatto, e lo ha condannato per il reato sub 5) - previa declaratoria di estinzione per prescrizione in relazione all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - alla pena di mesi 6 di reclusione, con i doppi benefici, nonché al risarcimento dei danni a favore della parte civile Ministero dell'interno, nella medesima misura statuita dal giudice di primo grado; - ha dichiarato estinto per prescrizione il reato sub 13) e ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 1500 di multa per il reato sub 12) e in anni 2 e mesi 4 per i reati sub 8) e 11); - ha rideterminato la pena principale irrogata a [OSCURATO:PERSONA], con l'applicazione - già disposta, sia pure solo nel dispositivo, in primo grado - delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, in anni 3 e mesi 4 di reclusione; - ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari applicate e [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] e ha irrogato a detti imputati le pene accessorie di cui all'art. 12 d. Igs. n. 74 del 2000, disponendo altresì, in relazione al capo 8), la confisca ex art. 12-bis d. Igs. n. 74 del 2000 dei beni mobili e immobili già sottoposti a sequestro, fino alla concorrenza di euro 4.360.000,46. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt. 490, 157, 158 e 160 cod. pen., con riferimento alla "parziale" declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, che sembra denotare la contestazione di due episodi di falso per soppressione, laddove l'indicazione del tempus commissi deliciti riguardava un arco temporale di un'unica condotta terminata il 10/07/2013, sicché a tale data la prescrizione sarebbe comunque maturata. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione per omessa valutazione di alcune intercettazioni e travisamento di altre. Dalle intercettazioni richiamate dalla Corte di appello a sostegno del giudizio di colpevolezza dell'imputato emerge che l'idea di distruggere il passaporto non fu partorita da Empirio, ma da [OSCURATO:PERSONA] (come ritenuto dalla sentenza assolutoria di primo grado), laddove la sentenza impugnata omette di considerare conversazioni intercettate dalle quali emerge che il ricorrente non era a conoscenza della distruzione del passaporto ad opera di Sozzi.3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo denuncia, con riferimento al capo 8), vizi di motivazione. Secondo la sentenza impugnata, le operazioni straordinarie (scissione e trasformazione) indicate nell'imputazione sarebbero state ideate significativamente prima delle telefonate intercettate valorizzate ai fini del giudizio di condanna, così come sostenuto dalla difesa, che ha dedotto la mancanza di alcun collegamento tra dette operazioni e il secondo accertamento fiscale, iniziato nel marzo del 2013, laddove l'operazione di scorporo immobiliare fu pensata fin dal 2005, mentre l'operazione di scissione è stata deliberata il 21/12/2012 e conclusa il 17/05/2013. In ordine al primo accertamento fiscale, la Corte di appello trascura la circostanza che la società aveva ottenuto la rateizzazione degli importi da pagare e i pagamenti sono stati eseguiti fino al fallimento. Erroneamente la sentenza impugnata indica alcune conversazioni come avvenute il 13/01/2013, mentre in realtà risalgono al 13 e al 15/01/2014, laddove le altre intercettazioni menzionate sono erroneamente valutate, in quanto la prima è un semplice sms ricevuto dal ricorrente senza che lo stesso abbia risposto, la seconda è una conversazione tra Bianchi e Sozzi che utilizzava il cellulare di [OSCURATO:PERSONA], la terza è una conversazione tra l'imputato e un suo cliente. Quanto alla trasformazione della fallita, la stessa ha avuto una genesi addirittura precedente rispetto all'operazione di scissione e, diversamente da quanto sostenuto dalla sentenza impugnata non ha comportato alcuna distribuzione di utili. In ordine all'idoneità dell'operazione straordinaria a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, per la scissione, gli artt. 2506-bis e 2506- quater cod. civ. prevedono la solidarietà rispetto ai creditori, sicché può venire in rilievo un'ipotesi di alienazione simulata, che è esclusa nel caso di specie, o di atto fraudolento, anch'esso escluso in quanto la realtà dei fatti è sempre stata rappresentata alla luce del sole, laddove l'effettiva sussistenza degli elementi costitutivi del reato non è stata accertata. 3.2. Il secondo motivo denuncia, con riferimento ai reati di bancarotta fraudolenta di cui al capo 11), vizi di motivazione. A proposito dell'imputazione di bancarotta documentale, la sentenza impugnata richiama il conflitto di interessi in cui avrebbe operato [OSCURATO:PERSONA], che, invece, risulta dagli atti essersi dimesso dalla carica di sindaco nel giugno del 2012, laddove, a proposito della redazione dei bilanci, la sentenza impugnata fa riferimento alle dichiarazioni di un teste Poniz menzionato dall'appello, che, invece, non contiene alcun riferimento del genere. Del tutto erroneo è il riferimento all'asserita confessione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle frodi fiscali degli anni 2006/2009, circostanza non ancorata ad alcun elemento di prova. A proposto dell'imputazione di bancarotta impropria, la sentenza di primo grado ha escluso la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], sicché tutti i riferimenti alle operazioni dolose per le quali la responsabilità dell'imputato è stata esclusa si fondano sull'erroneo superamento della preclusione determinata dalla decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Depurata da tali errori, la motivazione si ferma alla bancarotta patrimoniale relativa alle due operazioni straordinarie, per le quali la Corte di appello sostiene che l'imputato avallò la bontà del piano, ma l'affermazione si basa sugli errori denunciati con il primo motivo e si pone in contrasto con i consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità in ordine alla consapevolezza dell'extraneus nel reato proprio, tanto più che la stessa sentenza impugnata esclude che [OSCURATO:PERSONA] abbia tratto lucro dai fatti in questione. 3.3. Il terzo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine alla riqualificabilità, dedotta con l'atto di appello, della bancarotta documentale e della bancarotta per distrazione in bancarotta semplice. 3.4. Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla confisca ex art. 12-bis d. Igs. n. 74 del 2000, in quanto l'immobile oggetto del provvedimento era già stato oggetto di sequestro preventivo convertito in confisca dal G.U.P. di [OSCURATO:PERSONA] nella definizione processuale della posizione dei fratelli Sozzi. 4. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Il primo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione con riguardo alle imputazioni sub 8) e 11). La sentenza impugnata ha omesso di indicare con puntualità e completezza gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione. 4.1.1. Con riferimento al capo 8), la Corte di appello non ha risposto al motivo di appello avente ad oggetto l'assenza di "anteriorità" del compimento degli atti fraudolenti rispetto all'azione esecutiva dell'erario, tanto più che il consulente della difesa ha sostenuto che il progetto di scissione venne deliberato nel novembre del 2012, in tempi assai lontani dall'instaurarsi del contenzioso tributario (iniziato nel marzo del 2013) e che l'operazione di scissione era avvenuta in modo trasparente e corretto, tanto più che eventuali creditori erano garantiti dalla possibilità di proporre opposizione entro 60 giorni dall'iscrizione del progetto nel Registro delle Imprese, laddove l'art. 173 del [OSCURATO:PERSONA] sulle Imposte prevede la responsabilità di tutte le società beneficiarie della scissione in misura illimitata per i debiti tributari esistenti, sicché nessun pregiudizio veniva arrecato al fisco. La sentenza impugnata non ha argomentato in ordine alla sentenza dell'autorità giudiziaria polacca in merito al contenzioso relativo all'accertamento dell'Agenzia delle Dogane relativo alla contestazione evasione dell'IVA per esportazione di merce in Polonia. In ordine all'elemento psicologico del fine di sottrarre beni al fisco, non si evince l'iter logico seguito dalla Corte di appello per ritenere sussistente un'autonomia decisionale della ricorrente in seno alla società. 4.1.2. Con riferimento al capo 11) la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente, non si confronta con le risultanze di cui alla consulenza della difesa (in ordine alla possibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari, come effettuato dal curatore) e non motiva in ordine al ruolo di mera "testa di legno" ricoperto dall'imputata nella società. La sentenza impugnata ha operato una valutazione parcellizzata e atomistica delle fonti di prova, senza considerare quelle indicate dalla difesa. 4.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge e mancanza di motivazione in ordine alla specifica censura relativa all'assorbimento del reato di cui al capo 8) nel reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo 11). 4.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza degli artt. 2 e 7 della legge n. 865 del 1967 e vizi di motivazione, non avendo la Corte di appello motivato in ordine all'effettiva consapevolezza in capo all'imputata della presenza delle armi appartenenti al marito deceduto nel 2005. 4.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza dell'art. 219 I. fall. e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità del danno, alla luce della sopravvenuta circostanza relativa al contenzioso afferente alle esportazioni verso la Polonia. 4.5. Il quinto motivo denuncia inosservanza dell'art. 12-bis d. Igs. n. 74 del 2000 e vizi di motivazione, non avendo la Corte di appello superato il rilievo del giudice di primo grado circa il rischio di superamento del profitto complessivo. 4.6. Il sesto motivo denuncia inosservanza degli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono parzialmente fondati, mentre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] deve rilevarsi l'estinzione del reato per prescrizione.2. Muovendo dal ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], esso è infondato, sicché, non essendo inammissibile, agli effetti penali, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio essendosi la fattispecie estintiva del reato per prescrizione perfezionata il 10/01/2021 (non potendosi tener conto della sospensione del corso della prescrizione dal 12 maggio al 30 giugno 2020 prevista, per la "seconda fase" dell'emergenza Covid, dall'art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di tale norma - applicata dal giudice di appello - statuita dalla sentenza n. 140 del 2021 della Corte costituzionale), mentre, agli effetti civili, il ricorso deve essere rigettato. 2.1. Il primo motivo coglie un'incongruenza della sentenza impugnata, lì dove ha erroneamente enucleato un segmento della vicenda che ha condotto alla soppressione del passaporto di cui al capo 5), attribuendogli valenza di autonoma fattispecie criminosa e dichiarandone l'estinzione per prescrizione. In ogni caso, poiché, come si è detto, il reato deve essere dichiarato estinto per prescrizione maturatasi alla data indicata, il motivo non risulta più sorretto dal necessario interesse all'impugnazione. 2.2. Il secondo motivo, che deve essere esaminato ai soli effetti civili, deve essere rigettato. 2.2.1. La sentenza di primo grado aveva rilevato che, con tutta probabilità, Empirio era a conoscenza del piano di Sozzi, tanto è vero che gli aveva consigliato di far apporre sul "nuovo" passaporto una data successiva a quella reale per guadagnare qualche giorno in più per il soggiorno "legittimo" di [OSCURATO:PERSONA] in Italia; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva però osservato come non fosse certo che l'idea di distruggere il passaporto (mettendolo in lavatrice) fosse stata trasmessa da Empirio a [OSCURATO:PERSONA], che, in una conversione avvenuta prima di conoscere l'imputato, aveva parlato dell'escamotage con persone a bordo della propria auto. Accogliendo, in relazione al capo 5), l'impugnazione del pubblico ministero, la sentenza impugnata ha ricordato che [OSCURATO:PERSONA] (che, per un evidente refuso, la Corte di appello menziona con l'appellativo "Pozzi"), la cui attendibilità non è stata revocata in dubbio dal giudice di primo grado, ha esplicitamente e con chiarezza dichiarato in dibattimento che fu proprio Empirio a suggerirgli la distruzione del passaporto, affermazione, questa, che trova conferma in sms e conversazioni intercettate in cui Pozzi ed Empirio discettano proprio del passaporto di Nunes, della necessità della sua sostituzione e dei modi per giungere a tale risultato. Elementi, questi ultimi, che offrono un riscontro oggettivo alle dichiarazioni del chiamante in correità, richiamate dalla Corte distrettuale facendo riferimento alla disamina operata dal giudice di primo grado.La sentenza di primo grado, al riguardo, dato atto della chiamata di correo di [OSCURATO:PERSONA] (il quale ha riferito, come si è detto, che l'escamotage della distruzione del passaporto gli era stato suggerito da Empirio), ha richiamato sms e conversazioni intercettate: l'sms del 3 luglio, in cui Empirlo rispondeva a Sozzi a proposito della possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro autonomo per Nunes; quella del 9 luglio, in cui Sozzi dice a Erminio di aver fatto "il protocollo", riferendosi al nuovo passaporto di Nunes; quella del 10 luglio, in cui Sozzi comunica a Empirlo che non è necessario alcun visto sul "nuovo" passaporto e il secondo suggerisce al primo di predisporre un'autocertificazione di Nunes; quella dell'Il luglio, in cui viene individuata la soluzione del finto controllo di Nunes a Malpensa. 2.2.2. Il ricorso contesta la valutazione della Corte di appello, deducendo, in primo luogo, che l'idea del falso passaporto era stata partorita da Sozzi, come rilevato dalla sentenza assolutoria di primo grado. La censura non coglie nel segno, perché la circostanza che l'escamotage poi utilizzato fosse già conosciuto da Sozzi non esclude la partecipazione concorsuale di Empirio delineata dalla sentenza impugnata. Il ricorso, poi, passa in rassegna varie conversazione intercettate, nella prospettiva di escludere che esse siano dimostrative del ruolo del ricorrente. La doglianza, tuttavia, non coglie nel segno, perché, come rilevato da Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145, non è necessario che «il riscontro integri la prova del fatto, giacché, se così fosse, perderebbe la sua funzione "gregaria", sarebbe da solo sufficiente a sostenere il convincimento del giudice e verrebbe meno la necessità di far leva anche sulla prova principale, ritenuta da sola non sufficiente», sicché la c.d. libertà dei riscontri fa sì che «questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma». Le doglianze proposte dal ricorso sono del tutto disallineate rispetto alla fisionomia processuale del riscontro, così come chiarita da Sez. U. Aquilina, facendo leva su un approccio valutativo degli elementi valorizzati dal giudice di appello smentito dalla funzione meramente "gregaria" che, anche solo sul piano della mera consequenzialità logica, essi sono chiamati a svolgere. 2.2.3. Pertanto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, per essere il reato allo stesso ascritto estinto per prescrizione, mentre, agli effetti civili, il ricorso deve essere rigettato.3. Per economia e chiarezza dell'esposizione il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e quello di [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo nelle parti attinenti ai capi 8 e 11), possono essere trattati, almeno per alcune parti, congiuntamente, esaminando le doglianze relative ai singoli reati per i quali è intervenuta condanna. 4. Muovendo dal capo 8), il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è delineato con riferimento alle due operazioni straordinarie di scissione immobiliare da [OSCURATO:SOCIETA]. a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con il trasferimento alla newco di un patrimonio del valore di 4.360.463 euro, e di trasformazione della stessa [OSCURATO:SOCIETA] da s.p.a. a s.r.I., con contestuale cospicua riduzione del capitale e distribuzione tra i soci in ragione delle quote di ciascuno. Le doglianze articolate al riguardo dai ricorrenti sono infondate, ma, non essendo, con riguardo ad esse, i ricorsi inammissibili, deve essere dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, perfezionatasi il 31/07/2021 (non trovando applicazione, rispetto all'art. 11 del d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, la disciplina ad hoc prevista dall'art. 17 del medesimo d. Igs.). Pertanto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato sub 8) estinto per prescrizione, con eliminazione della pena principale di mesi 4 di reclusione, cui consegue altresì l'eliminazione delle pene accessorie ex art. 12 d. Igs. n. 74 del 2000 (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 38345 del 26/05/2016, Seye, Rv. 268239; Sez. 6, n. 18256 del 25/02/2015, Zelli, Rv. 263280). Le impugnazioni devono comunque essere valutate a norma dell'art. 578-bis cod. proc. pen., il cui riferimento alle "altre disposizioni di legge" evoca «le plurime forme di confisca previste dalle leggi penali speciali» (Sez. U, n. 6141 del 25/10/2018, dep. 2019, Milanesi, Rv. 274627), in linea con la tesi della «legittimità di una lettura ad ampio raggio, non limitata alla sola confisca "per sproporzione"» (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 27887001-2). 4.1. In limine, mette conto ribadire che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il reato previsto dall'art. 11 del d. Igs. n. 74 del 2000 è un reato di pericolo che richiede il compimento di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, che siano in concreto idonei - in base ad un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza del patrimonio del contribuente in rapporto alla pretesa dell'Erario - a rendere inefficace, in tutto o in parte, l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto (Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Pass, Rv. 266771). Infatti, «la norma non contiene più alcun riferimento alle condizioni (effettuazione di accessi, ispezioni verifiche ovvero la preventiva notificazione di richieste o atti di accertamento) che erano invece previste dalla analoga fattispecie» ex art. 97, comma 6, d.P.R. n. 602 del 1973, sicché «non solo non è necessario che la procedura di riscossione coattiva abbia avuto avvio, ma anche che i prodromi di essa, ossia l'accertamento tributario sia già stato posto in essere attraverso le verifiche e le successive contestazioni», mentre «non v'è sincronia, quindi, tra la consumazione del reato e la realizzazione della pretesa tributaria, dovendo la prima precedere la seconda per poter reprimere quelle condotte che mettono a rischio la "conservazione della generica garanzia patrimoniale riservata all'erario": la fattispecie, per essere penalmente rilevante, richiede [...] che gli atti posti in essere siano idonei a ledere il bene stesso, secondo un giudizio ex ante» (Sez. 3, n. 39079 del 09/04/2013, Barei, Rv. 256376). 4.2. Le conformi sentenze di merito hanno fatto buon governo dei princìpi di diritto richiamati, rilevando - quella di appello - che la scissione immobiliare e la creazione della newco, con il trasferimento di un valore di 4 milioni di euro, venne deliberata a novembre del 2012, prima, ma a ridosso, delle verifiche fiscali e certamente ad operazioni fiscali poi contestate già effettuate, tanto più che la scissione subì una brusca accelerazione poco dopo la comunicazione degli esiti degli accertamenti dell'Agenzia delle Dogane, come comprovato dalla conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui quest'ultimo sollecitava il primo in proposito, chiedendo notizia dello scorporo immobiliare, al quale, qualche mese dopo, fece seguito la trasformazione della fallita in s.r.I., con conseguente riduzione del capitale sociale, laddove le risultanze evidenziate dalla bozza di bilancio al 31/12/2013 già mettevano in luce perdite per almeno 800 mila euro; bozza, questa, certamente redatta almeno sotto la supervisione di [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato da innumerevoli elementi dichiarativi, captativi e anche documentali, tanto che una copia del bilancio del 2013 (redatto, ma non depositato) fu rinvenuta e sequestrata proprio sulla scrivania di [OSCURATO:PERSONA]. Rileva ancora il giudice di appello che la prospettiva fraudolenta rispetto alle ragioni dell'erario è messa in luce da una conversazione intercettata del 09/10/2013 di [OSCURATO:PERSONA] in cui questi, parlando con un terzo, spiegava «in modo chiarissimo e inequivocabile» come Sozzi, consapevole e intimorito dalle prospettive - anche di finire in carcere - per la situazione fiscale della società, volesse "salvaguardare" il patrimonio immobiliare («... Via tutti gli immobili ...»). 4.3. Entrambi i ricorsi lamentano, con il primo motivo di ciascuno, in sintesi, la mancanza di un collegamento tra le operazioni straordinarie e gli accertamenti fiscali, ma tali doglianze (pur nelle diverse modulazioni: il costante pagamento delle rate di cui al primo accertamento, l'idea dello scorporo già elaborata nel 2005, la mancata "anteriorità" del compimento degli atti fraudolenti rispetto all'azione esecutiva del fisco) sono infondate, poiché, come si è visto, non è necessario che la procedura di riscossione coattiva abbia avuto avvio, né che l'accertamento tributario sia stato avviato attraverso le verifiche e le successive contestazioni; decisiva, invece, è la consapevolezza delle illiceità tributarie (anzi, per riprendere il rilievo della sentenza impugnata, dei «vasti illeciti in materia fiscale dell'azienda») e la volontà di "porre al riparo" i beni sociali dalle iniziative recuperatorie del fisco, l'una e l'altra rinvenute nel caso di specie dalle conformi sentenze di merito alla luce dei plurimi ed eterogenei dati probatori da esse richiamate (e qui solo in sintesi menzionati). 4.4. Sempre nel corpo del primo motivo, il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] denuncia l'erronea indicazione dell'anno (il 2013 in luogo del 2014) di alcune conversazioni intercettate. La sentenza di primo grado riporta correttamente gli estremi di tali intercettazioni - nn. 5587 e 5479 del gennaio 2014 - e ne sintetizza il contenuto nel senso che, nella prima, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] chiarimenti sul canone di locazione che [OSCURATO:SOCIETA] doveva corrispondere a [OSCURATO:SOCIETA], mentre nella seconda [OSCURATO:PERSONA] chiedeva se gli immobili fossero o meno "in sicurezza" e [OSCURATO:PERSONA] rispondeva che lo erano al 70%, potendo essere avviate azioni revocatorie, ma che "loro" avrebbero proposto un concordato. La sentenza di appello, come si è anticipato, indica erroneamente queste conversazioni come intervenute nel 2013, sottolineando che erano precedenti all'inizio della seconda verifica fiscale, ma richiama il loro contenuto in termini analoghi a quelli delineati dal giudice di primo grado, che, sia pure con riferimento a un'epoca successiva, ha sottolineato il dato che gli immobili "erano in sicurezza", all'evidenza rispetto alle pretese del fisco. Ne consegue che la censura risulta carente di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la sua rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). Le ulteriori doglianze relative al messaggio sms e alla conversazione tra Sozzi e Bianchi, che utilizzava il cellulare di [OSCURATO:PERSONA] alla sua presenza (come rammentato dallo stesso atto di appello), sono manifestamente infondate: quanto alla prima, il contenuto della comunicazione non è messo in discussione, sicché la circostanza che la richiesta di Sozzi a [OSCURATO:PERSONA] sullo stato di attuazione dello scorporo immobiliare sia stata effettuata attraverso un sms ovvero una telefonata è all'evidenza priva di incidenza sul ragionamento dei giudici di merito; rilievo, questo, valido anche per la conversazione tra Sozzi e Bianchi, congruamente valutata dal giudice di appello sulla scorta del dato rappresentato dalla presenza alla conversazione stessa del ricorrente (circostanza trascurata dal ricorso). Del pari manifestamente infondata è la doglianza relativa alla conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e un terzo, rispetto alla quale la Corte di appello ha rilevato come essa dimostri - anche in considerazione dell'epoca alla quale risale ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) - la complessiva situazione fiscale di [OSCURATO:SOCIETA], conseguente a entrambe le verifiche fiscali nei suoi confronti, laddove le deduzioni del ricorrente danno corpo, al più, a inammissibili questioni di merito. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorso, la Corte di appello, in relazione alla trasformazione della società in s.r.I., ha sostenuto che ad essa era seguita non già una distribuzione di utili, ma una distribuzione ai soci delle quote di capitale residuo (capitale «materialmente già perso per intero»), ossia «l'iscrizione a debito delle quote dei soci», con aggravio del disavanzo; affermazione, questa, in linea con il rilievo della sentenza di primo grado lì dove ha rilevato che dalla trasformazione societaria era scaturita «la creazione di un debito della società nei confronti dei soci». La doglianza, dunque, non merita accoglimento. Per completezza, deve rilevarsi come la sentenza impugnata dia atto che [OSCURATO:PERSONA] ha riferito in giudizio che l'ideazione e la decisione della scissione erano state di [OSCURATO:PERSONA] e del fratello Gianfranco e che il consiglio di avvalersi delle fatture per operazioni inesistenti britanniche era stato sempre di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso si sottrae alla compiuta disamina critica della chiamata di correo, presentando quindi un significativo profilo di aspecificità, risultando carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 4.5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce altresì la mancata valutazione della sentenza emessa dall'autorità giudiziaria polacca sul contenzioso relativo all'accertamento dell'Agenzia delle Dogane. La doglianza è inammissibile in quanto risulta articolata nel ricorso in termini del tutto generici (avuto riguardo, prima di tutto, ai contenuti decisori dell'invocata sentenza); a ciò si aggiunga che, in termini generali, la sentenza impugnata ha fatto riferimento agli esiti - peraltro, iniziali - dell'inchiesta transnazionale, escludendone la rilevanza sul piano dell'integrazione fattispecie incriminatrice in considerazione della natura di reato di pericolo della stessa: rilievo non oggetto di puntuale vaglio critico da parte del ricorso. Quanto alla doglianza relativa all'autonomia decisionale dell'imputata, la Corte distrettuale ha rilevato che ella agì quale soggetto non solo intraneo alla fallita (di cui componeva la compagine proprietaria e quella amministrativa, avendo fatto parte del c.d.a. dal lontano 1986 al 2007 e poi di nuovo dalla metà del 2010 al giugno 2014, rivestendo - come si desume dalla sentenza di primo grado - il ruolo di amministratore unico dal giugno del 2013 al fallimento), ma anche accettando di divenire amministratore unico della newco alla quale venne ceduto il patrimonio della fallita; d'altra parte, il pieno inserimento della ricorrente nelle dinamiche decisionali della fallita è argomentato dal giudice di appello anche richiamando la conversazione intercettata nella quale commentava con il figlio [OSCURATO:PERSONA] la situazione della società. Il ricorso omette il puntuale confronto con il ragionamento della Corte distrettuale e con gli elementi sui quali si fonda. 4.6. Entrambi i ricorsi, infine, deducono che la fattispecie ex art. 11 d. Igs. n. 74 del 2000 non sarebbe configurabile in relazione a un'operazione societaria di scissione, invocando ora la normativa civilistica (artt. 2506-bis e 2406-quater cod. civ.: il ricorso [OSCURATO:PERSONA]), ora la disciplina ad hoc in materia tributaria (il ricorso [OSCURATO:PERSONA]). Le doglianze non possono essere accolte, alla luce del principio di diritto in forza del quale, in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, anche una singola operazione di scissione societaria può essere idonea, se valutata in relazione non soltanto al momento in cui l'atto di scissione viene posto in essere, ma anche in relazione alle vicende successive alla scissione, a costituire quell'atto negoziale fraudolento e/o simulato idoneo ad integrare il reato in questione (Sez. 3, n. 232 del 27/09/2017, dep. 2018, Zattera, Rv. 272173; conf. Sez. 3, n. 19595 del 09/02/2011, Vichi, Rv. 250471). 5. Anche il secondo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non merita accoglimento, in quanto il concorso apparente di norme tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quelli contestati al capo 11) è escluso in considerazione del differente elemento psicologico tra i reati (rispettivamente, dolo specifico e dolo generico per i reati di bancarotta) (Sez. 5, n. 35591 del 20/06/2017, Fagioli, Rv. 270810; conf., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 3539 del 20/11/2015, dep. 2016, Cepparo, Rv. 266133), nonché, con specifico riferimento al delitto di causazione dolosa del fallimento, della diversa natura giuridica (reato di evento, quest'ultimo; di pericolo, quello tributario). 6. Per affinità di argomento, devono ora essere esaminati i motivi (il quarto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]; il quinto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]) relativi alla disposta confisca ex art. 12-bis d. Igs. n. 74 del 2000. In premessa, la Corte rileva che quella oggetto di impugnazione è, come si desume dalla lettura coordinata del dispositivo e della motivazione, una confisca dei beni mobili e immobili fino alla concorrenza della somma di circa 4 milioni di euro individuata come valore del compendio ceduto dalla fallita a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e oggetto del reato di cui all'art. 11 d. Igs. n. 74 del 2000. Anche la sentenza di primo grado individuava l'oggetto della confisca richiesta dal p.m. nel «compendio mobiliare e immobiliare scisso e passato da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA], già oggetto di sequestro preventivo».Ciò premesso, i ricorsi devono essere accolti, nei termini di seguito indicati. Del tutto preliminare - e assorbente - è la verifica della natura della confisca disposta, verifica necessaria quando, come nel caso di specie, essa incida sul thema decidendum devoluto alla Corte, costituendo un passaggio logico essenziale ai fini della decisione del ricorso (cfr. Sez. 6, n. 2702 del 19/10/1990, Sica, Rv. 185762, in tema di rilevabilità ex officio da parte della Corte di Cassazione del carattere abnorme di un provvedimento; conf., in tema di qualificazione del fatto, Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, non mass. sul punto). Al riguardo, la sentenza impugnata non offre indicazioni univoche, in quanto, per un verso, il riferimento a specifici beni oggetto del provved1mento ablatorio (individuati per relationem richiamando un decreto di sequestro preventivo intervenuto nel procedimento) sembra conferente nel senso della natura di confisca diretta della statuizione in esame, laddove, per altro verso, il riferimento a un limite dello stesso provvedimento fino alla concorrenza della somma di circa 4 milioni di euro (in uno con la citazione di princìpi di diritto della giurisprudenza di legittimità in tema di confisca per equivalente) sembra deporre nel senso della confisca di valore. In difetto di indicazioni univoche circa la natura della disposta confisca, che comporta rilevanti conseguenze sotto plurimi punti di vista, al quale si aggiunge la mancata precisazione circa i soggetti titolari dei beni stessi, la sentenza impugnata, per questa parte, deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, che dovrà preliminarmente affrontare i punti indicati, specificando la natura della disposta confisca e i soggetti titolari dei beni oggetto del provvedimento ablativo. 7. Le doglianze relative all'imputazione di bancarotta documentale (prima parte del secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]; seconda parte del primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]) non meritano accoglimento. 7.1. La Corte di appello ha rilevato che il curatore è stato chiarissimo nel definire lo stato della documentazione della società come inidoneo all'integrale ricostruzione delle vicende e delle attività della fallita e che, in particolare, le scritture erano tenute in modo tale da confondere e da rendere seriamente deficitari gli accertamenti proprio con riferimento alle operazioni di scissione e di cessione del compendio immobiliare e di trasformazione della società. Più diffusamente, la sentenza di primo grado, che si integra con quella sul punto conforme di appello (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), ha richiamato le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], della polizia giudiziaria, il quale ha riferito del mancato ritrovamento del bilancio al 31/12/2013 e di alcuna traccia delle operazioni straordinarie di scissione e trasformazione, sottolineando che, dai libri contabili presenti in [OSCURATO:SOCIETA], non era possibile in alcun modo ricostruire la situazione debitoria della fallita, tanto più che mancava qualsiasi riferimento all'esposizione debitoria con l'Erario e che in contabilità erano inserite le fatture per operazioni inesistenti, sicché era impossibile avere una rappresentazione della situazione patrimoniale della società. A sua volta, il curatore Scalise ha riferito di aver incontrato molte difficoltà nella ricostruzione della situazione patrimoniale della fallita, in quanto mancava il bilancio al 31/12/2013, erano disponibili differenti situazioni contabili (divergenti l'una dall'altra), mancavano tracce contabili delle operazioni straordinarie di scissione e trasformazione e, quanto alla prima, anche l'elenco dei beni che ne formavano oggetto. 7.2. Per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata sottolinea che egli teneva e curava la contabilità della fallita, conservava i libri e le scritture anche fiscali della società, redigeva i bilanci, essendovi prove della tenuta di una doppia contabilità, con bozze di bilanci tra loro non coincidenti e veri e propri difetti nelle annotazioni dei libri; osserva ancora la Corte distrettuale che la mancanza di annotazioni o di annotazioni precise e corrette circa le due operazioni straordinarie di scissione e di trasformazione fu opera di [OSCURATO:PERSONA], specificamente dedito a questa attività e a conoscenza, per il ruolo rivestito fin dal 1997, di tutte le vicende societarie e della loro valenza illecita. Come si è anticipato, il giudice di appello sottolinea come [OSCURATO:PERSONA] abbia riferito in giudizio che l'ideazione e la decisione della scissione erano state di [OSCURATO:PERSONA] e del fratello Gianfranco e che il consiglio di avvalersi delle fatture per operazioni inesistenti britanniche era stato sempre di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso fa leva sul conflitto di interessi evidenziato dalla Corte di appello in modo asseritamente erroneo, posto che nel giugno del 2012 non si era provveduto a confermare il collegio sindacale della società. Il rilievo è privo di idoneità a incidere sul discorso giustificativo del giudice di merito, che, come confermato dal riferimento temporale al 1997 e alle attività svolte da [OSCURATO:PERSONA], ha incentrato la ratio decidendi sul punto sul suo ruolo di consulente. A ciò si aggiunga che la sentenza di primo grado ha rilevato che il collegio sindacale rimase in carica fino a quando fu sostituito, sicché, da questo punto di vista, la doglianza è generica, non deducendo, con la necessaria specificità, l'epoca della sostituzione. Il ricorso denuncia poi l'erroneo riferimento alle dichiarazioni del teste Poniz, in realtà non indicato dall'atto di appello. Sul punto in questione, la Corte di appello ha ricostruito il fatto di bancarotta documentale richiamando le informazioni offerte dal curatore e sostenendo che tale ricostruzione non si basa sulle dichiarazioni del teste Poniz; ne consegue che il denunciato travisamento per invenzione è all'evidenza privo di idoneità a travolgere il ragionamento del giudice di appello, che ha escluso di essersi basato sulle dichiarazioni di cui si denuncia il travisamento. Il ricorso lamenta inoltre l'erroneità del riferimento della sentenza impugnata a una confessione da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle frodi fiscali almeno del 2008, confessione in realtà inesistente. Il passaggio in questione è svolto dalla Corte di appello con riguardo non già al capo relativo alla bancarotta documentale, ma a quello concernente le operazioni dolose (sul quale si tornerà infra), sicché, in ordine al fatto di bancarotta in esame, il prospettato travisamento non incide sull'apparato giustificativo della sentenza impugnata. Rilievo, questo, valido anche con riguardo alle ulteriori deduzioni afferenti a dedotti vizi di motivazione relativi alla bancarotta impropria, deduzioni che saranno esaminate più oltre. 7.3. Le inferenze tratte dai giudici di merito dalla considerazione del ruolo da [OSCURATO:PERSONA] svolto in seno alla fallita nell'ampio arco temporale indicato rendono ragione anche dell'infondatezza del terzo motivo nella parte in cui invoca la riqualificazione della ritenuta bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice. 7.4. Per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA], la doglianza relativa all'asserito ruolo di "testa di legno" non merita accoglimento per le ragioni già indicate (supra, par. 4.5.). La Corte di appello si è poi confrontata con le valutazioni del consulente difensivo, rilevando come le stesse si siano basate su una documentazione incompleta e artatamente deficitaria; rilievo, questo, non oggetto di specifica disamina critica da parte del ricorso, che, peraltro, lamenta come alcune delle scorrette scritturazioni contestate non impediscano la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, ricostruzione operata dal curatore; sul punto, al contrario, la Corte di appello ha rilevato che il curatore è stato costretto a far ricorso alle indagini della Guardia di Finanza, il che impone di ribadire che sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la documentazione possa essere ricostruita aliunde, poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (Sez. 5, Sentenza n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346). 8. Passando all'esame degli altri fatti di bancarotta contestati, alcune premesse risultano necessarie. In primo luogo, deve essere messa in evidenza la particolare configurazione delle imputazioni, posto che, all'interno del capo formalmente unico sub 11), risultano contestate, oltre alla già esaminata fattispecie di bancarotta documentale, due diverse figure di bancarotta: una bancarotta per distrazione, relativa, in sintesi, alle due operazioni straordinarie già esaminate (la scissione, con il conferimento alla newco, del patrimonio della fallita e la trasformazione della società, con riduzione del capitale sociale); una causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose relativa - oltre alle due operazioni straordinarie indicate (rispetto alle quali, però, correttamente la sentenza di primo grado ne ha escluso la rilevanza anche ai fini dell'imputazione in esame e dunque, il concorso dei reati) - a tre ipotesi, ossia al sistematico inadempimento dei debiti fiscali e previdenziali, a una serie di fatti distrattivi e, infine, alla dissipazione di una parte del patrimonio sociale. Delle tre figure di bancarotta sussunte nella contestazione di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, la prima è senz'altro corretta (ex plurimis, Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273337), mentre le altre due non si misurano con il principio in forza del quale la fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 2, I. fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), I. fall. - in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione ex ante, da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata (ex plurimis, Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071). In ogni caso, le sentenze di merito hanno recepito le imputazioni nei termini in cui sono state formulate e, poiché la qualificazione dei fatti di bancarotta per distrazione e per dissipazione in esame sub specie di causazione dolosa del fallimento (reato di evento, a differenza della bancarotta per distrazione, che ha natura di reato di pericolo concreto), è più favorevole per gli imputati, pur erronea, non può essere messa in discussione. Inoltre, deve rilevarsi che le sentenze di merito (in particolare, la sentenza di primo grado) usano l'espressione "bancarotta impropria fraudolenta" con riguardo, a quanto è dato comprendere, sia all'imputazione di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, sia a quella di bancarotta per distrazione. Si tratta, come si è detto, di fattispecie diverse per natura ed elementi costitutivi, sicché l'uso dell'espressione generale sopra indicata non giova, in alcuni passaggi, alla chiarezza del discorso giustificativo.9. Ciò premesso, il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], per questa parte (secondo motivo, fatta eccezione per le censure - già esaminate - relative alla bancarotta documentale), è solo in parte fondato. 9.1. Il ricorso ritiene che, per la condotta di bancarotta impropria, il giudice di primo grado abbia escluso la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e che - non essendo stato tale accertamento impugnato dal pubblico ministero - erroneamente la Corte di appello abbia fatto riferimento a tale fattispecie. Per affrontare la questione, conviene ripercorrere i passaggi essenziali della sentenza di primo grado, tenendo presente che il suo argomentare si basa sulla giustapposizione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella di [OSCURATO:PERSONA] (dipendente del primo e assolto in entrambi i gradi di merito per non aver commesso il fatto). Sostiene il giudice di primo grado che è «da escludere qualunque concorso del [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende di bancarotta fraudolenta impropria, posto che le condotte contestate fanno riferimento a scelte gestionali proprie degli amministratori e non imputabili al professionista. Le posizioni dei due professionisti si debbono, però, [...] differenziare. Se da un lato, infatti, il pieno coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] come consigliere e punto di riferimento tecnico dei Sozzi per la realizzazione del loro disegno distrattivo emerge a chiare lettere dalle conversazioni intercettate ed è confermato dalle dichiarazioni di entrambi i Sozzi i quali hanno sempre ribadito che dette decisioni vennero prese di concerto con il [OSCURATO:PERSONA], il ruolo di Bianchi è del tutto sfumato», non sussistendo la prova della conoscenza da parte sua del disegno complessivo. Come si vede, i due brani della motivazione richiamati sembrano muoversi in posizioni antitetiche, il primo verso l'esclusione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], il secondo verso l'affermazione di tale responsabilità. Con specifico riferimento all'imputazione di bancarotta per distrazione, poi, nella direzione dell'affermazione di responsabilità muove senz'altro la decisione relativa al capo 8), relativo alle medesime operazioni straordinarie prese in considerazione anche nella parte del capo 11) dedicata appunto alla bancarotta per distrazione. Decisiva, comunque, è la considerazione che il primo passaggio motivazionale richiamato (quello valorizzato dal ricorrente) non trova alcun riscontro nel dispositivo, dove l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il capo 11) non è assoggettata ad alcuna limitazione. In ordine al problema della divergenza del dispositivo rispetto alla motivazione, un orientamento della giurisprudenza ritiene che la difformità tra dispositivo e motivazione della sentenza vada risolta nel senso della prevalenza del primo, che è l'atto con il quale si estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, sulla seconda, che ha solo una funzione strumentale (Sez. 2, n. 25530 del 20/05/2008, Laini, Rv. 240649; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 22736 del 23/03/2011, Corrado, Rv. 250400; Sez. 6, n. 19851 del 13/04/2016, Mucci, Rv. 267177; Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, Esposito, Rv. 269375). Secondo un diverso indirizzo, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuali, il carattere unitario della sentenza, in conformità al quale l'uno e l'altra, quali sue parti, si integrano naturalmente a vicenda, non sempre determina l'applicazione del principio generale della prevalenza del primo in funzione della sua natura di immediata espressione della volontà decisoria del giudice (Sez. F, n. 47576 del 09/09/2014, Savini, Rv. 261402; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 43419 del 29/09/2015, Forte, Rv. 264909; Sez. 6, n. 1397 del 15/09/2015, dep. 2016, Loielo, Rv. 266495; Sez. 2, n. 13904 del 09/03/2016, Palumbo, Rv. 266660), sicché la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, Rv. 275690; conf. Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano, Rv. 273269). Ora, anche a voler seguire questo secondo orientamento, nel caso di specie, la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione - e, segnatamente la contrapposizione tra la valutazione relativa a [OSCURATO:PERSONA] e quella concernente Bianchi, in uno con i rilievi desumibili dalla decisione afferente al capo 8) - converge nel riconoscimento della prevalenza del dispositivo. Pertanto, in parte qua, il ricorso non è fondato. 9.2. Le doglianze relative all'imputazione di bancarotta per distrazione (correlata alle due operazioni straordinarie di scissione e di trasformazione) articolate dal ricorrente (che sembra, dunque, limitare il rilievo disatteso al punto che precede all'imputazione di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose) rinvia, in buona sostanza, alle censure proposte in ordine al capo 8), sicché, al riguardo, possono essere richiamate le argomentazioni che hanno condotto, per quella parte, al rigetto del ricorso. Né colgono nel segno le doglianze relative al dolo. In disparte, in quanto già superate dalle conclusioni raggiunte nel precedente paragrafo, le censure incentrate sulla motivazione della sentenza di primo grado, le ulteriori doglianze chiamano in causa, ora, il dolo dell'extraneus nella bancarotta distrattiva, ora il passaggio della motivazione della sentenza impugnata lì dove esclude la percezione di lucro da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, va ribadito che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805), ossia la consapevole volontà del pericolo che la condotta costituisce per la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori (Sez. 5, n. 40981 del 15/05/2014, Giumelli, Rv. 261367); in questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che concorre, in qualità di extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi dell'amministratore di diritto della società dichiarata fallita, fornisca consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori e lo assista nella conclusione dei relativi negozi ovvero svolga attività dirette a garantirgli l'impunità o a rafforzarne, con il proprio ausilio e con le proprie assicurazioni, l'intento criminoso (Sez. 5, n. 49472 del 09/10/2013, Albasi, Rv. 257566). La Corte distrettuale ha fatto buon governo dei richiamati principi di diritto, dando conto del dolo dell'imputato rispetto ai fatti distrattivi rappresentati dalle due operazioni di scissione e trasformazione (nei termini già delineati) delineandone il ruolo di ideatore o, comunque, di prestatore di un avallo tecnico sulla base di plurimi, eterogenei, convergenti dati probatori, rappresentati, in particolare da chiamate di correo e da conversazioni intercettate. Anche sul punto, dunque, può conclusivamente rinviarsi ai rilievi formulati a proposito del capo 8). 9.3. I rilievi che precedono rendono ragione anche dell'infondatezza del terzo motivo relativo alla riqualificazione della bancarotta per distrazione in bancarotta semplice, esclusa, quest'ultima, in ragione delle conclusioni raggiunte in punto di dolo del reato contestato. 9.4. Sono, invece, fondate le censure relative all'imputazione di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose. Come si anticipato (supra, par. 7.2.), la Corte distrettuale, a proposito delle operazioni dolose che aggravarono il dissesto, sostiene che tali furono certamente «le frodi fiscali del 2006-2009, circa le quali [OSCURATO:PERSONA] stesso ha ammesso — quantomeno per l'annualità 2008 — di essere stato, da contabile-fiscalista della fallita, il diretto autore»; in un passaggio successivo della motivazione, la sentenza impugnata attribuisce espressamente valenza confessoria a tali dichiarazioni. Ora, il ricorso sostiene che, nel corso del suo esame, [OSCURATO:PERSONA], dopo aver confermato di aver fornito lui le indicazioni solo sulla modalità di contabilizzazione delle fatture, ha affermato di aver dedotto l'esistenza di irregolarità sulla base di quanto poi emerso successivamente alla verifica fiscale («la mia idea, a seguito della conoscenza delle contestazioni contenute nel p.v.c. è che si trattasse di fatture per operazioni inesistenti»). Il dato saliente, comunque, è rappresentato dal rilievo che l'affermazione circa la "parziale confessione" dell'imputato non è accompagnata, nella motivazione del giudice di appello, da alcun puntuale riferimento agli elementi di prova valorizzati in tal senso (oltre a non chiarire il rapporto rispetto ai fatti contestati). Ne consegue che, per questa parte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'imputazione di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose. 10. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non articola censure rispetto ai fatti di bancarotta patrimoniale ulteriori rispetto a quelle relative al capo 8) e alla bancarotta documentale (supra, par. 7.3). Quanto al quarto motivo, relativo alla circostanza aggravante del danno, esso non merita accoglimento, fondandosi sulle generiche deduzioni relative alla decisione dell'autorità giudiziaria polacca già esaminate (supra, par. 4.5.). 11. Il terzo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto. A fronte della motivazione della sentenza di primo grado, che si era limitata a dare atto che le due pistole erano state rinvenute presso l'abitazione dell'imputata, l'atto di appello aveva dedotto la mancanza di prova in ordine alla consapevolezza, in capo alla stessa [OSCURATO:PERSONA], della presenza delle pistole all'interno di una cassaforte, pistole appartenenti al marito defunto della donna. La sentenza di appello ha sostanzialmente ripetuto gli argomenti del giudice di primo grado, limitandosi a precisare che il marito dell'imputata era deceduto nel 2005 e che la stessa non aveva mai fatto denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. Nei termini indicati, sussiste il vizio motivazionale denunciato, poiché il giudice di appello non ha dato conto di elementi dimostrativi dell'effettiva consapevolezza da parte dell'imputata dell'esistenza delle due pistole già detenute dal marito deceduto nel 2005, non risultando, ad esempio, chi abitasse nella casa e chi avesse accesso alla cassaforte in cui le armi erano custodite. La risposta del giudice di appello si rivela dunque del tutto inidonea a dar conto del superamento del motivo di censura formulato dalla appellante, sicché, in parte qua, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. 12. Quanto al sesto motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la Corte rileva che, con riferimento ai reati in continuazione sub 8) e 11), la pena è stata determinata in anni 2 e mesi quattro di reclusione, di cui anni 2 di reclusione per la più grave violazione di cui alla bancarotta sub 11) (minimo edittale considerata l'applicazione, nel massimo, delle circostanze attenuanti generiche) e mesi 4 per il reato-satellite di cui al capo 8), pena, quest'ultima, eliminata in considerazione della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, il che rende, per questa parte, assorbito il motivo. Quanto al reato sub 12) è intervenuto annullamento con rinvio, sicché, all'esito dell'esame di tale capo, il giudice del rinvio dovrà valutare il complessivo trattamento sanzionatorio (in relazione, ad esempio, alla eventuale concessione di benefici), che, pertanto, dev'essere anch'esso annullato. 13. In conclusione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, per essere il reato a lui ascritto estinto per prescrizione, mentre, agli effetti civili, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata va annullata: senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 8), in quanto estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena di mesi quattro di reclusione (e delle relative pene accessorie); limitatamente al reato di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, al trattamento sanzionatorio ed alla confisca di cui all'art. 12-bis d. Igs. 74/2000, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano; nel resto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata deve essere annullata: senza rinvio limitatamente al capo 8), in quanto estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena di mesi quattro di reclusione (e delle relative pene accessorie); limitatamente alla confisca di cui all'art. 12-bis d. Igs. 74/2000, al capo 12) ed al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano; nel resto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per essere il reato a lui ascritto estinto per prescrizione; rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro tremila. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], senza rinvio in relazione al reato di cui al capo 8), per essere il reato estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena di mesi quattro di reclusione; annulla la medesima sentenza, limitatamente al reato di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, al trattamento sanzionatorio ed alla confisca di cui all'art. 12 d. Igs. 74/2000, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano; rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]