CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22667/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 193-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 70, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in unione di delega con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S. P . A . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 161 , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ch e la rappresenta e difende in unione di delega con gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 3327/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/05/2017; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 10.5.2010 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. evocava in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi il Tribunale di Roma, invocando la declaratoria dell’illegittimità della risoluzione dei contratti di agenzia per la commercializzazione di prodotti [OSCURATO:PERSONA] sottoscritti tra le parti il 1.4.2001, per la telefonia mobile, e l’.[OSCURATO:DATA_NASCITA], per quella fissa, e la condanna della società convenuta al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e di quella di fine rapporto, oltre al risarcimento del danno. Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]., resistendo alla domanda ed invocando la riunione del giudizio con altra causa intrapresa dalla società convenuta, per la risoluzione di diritto, o in subordine per inadempimento dell’agente, dei contratti di cui è causa, e la condanna di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. alla restituzione degli anticipi provvigionali percepiti ed al risarcimento deldanno. I due giudizi, riuniti, venivano decisi dal Tribunale con sentenza n. 2270/2016, con la quale [OSCURATO:SOCIETA]. veniva condannata al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., della somma di € 2.516.856,04 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, mentre [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. veniva condannata a restituire a [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 277.470 percepita a titolo di incentivo e di anticipo provvigionale. Venivano invece rigettate le residue domande proposte da ambo le parti. Con la sentenza impugnata, n. 3327/2017, la Corte di Appello di Roma accoglieva l’appello principale interposto da [OSCURATO:SOCIETA]., condannando [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. anche al risarcimento del danno, quantificato in € 259.000, ed eliminando la statuizione di condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al versamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, ritenuta non dovuta a fronte del ravvisato inadempimento del contratto imputabile all’agente. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., affidandosi a sei motivi. Resiste con controricorsoTelecom Italia [OSCURATO:SOCIETA] prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1743 e 1746 c.c., nonché la nullità della sentenza per apparenza della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.avesse violato il patto di esclusiva contenuto nei contratti sottoscritti con [OSCURATO:SOCIETA]. La ricorrente si duole, in particolare, che la Corte distrettuale abbia ritenuto che la costituzione di una distinta società, destinata alla commercializzazione dei prodotti Vodafone, società concorrente di [OSCURATO:SOCIETA]., integrasseun atto di concorrenza sleale, sotto il profilo del cd. “storno di agenti” , con conseguente calo di fatturato di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il secondo motivo, quest’ultima denuncia invece laviolazione o falsa applicazione degli artt. 2475, 2475-bis, 2380-bis, 2390 c.c. e 41 Cost., nonché la nullità della sentenza per apparenza della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto imputabile alla società titolare del rapporto di agenzia il comportamento tenuto dal socio di minoranza della stessa, che aveva costituito la distinta società per commercializzare i prodotti Vodafone, acquisendo parte della forza vendita della società ricorrente. Non sarebbe stata conseguita la prova, secondo la ricorrente, dell’unitaria direzione e coordinamento delle due diversesocietà; nè sarebbe stato dimostrato che i clienti interessati ai prodotti Vodafone avrebbero acquistato, in alternativa, i prodotti [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, nonché la nullità della s entenza per apparenza della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente valorizzato la circostanza che i subagenti di vendita che erano transitati da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. all’altra società, destinata a commercializzare i prodotti a marchio Vodafone,sarebbero poi tornati a collaborare con l’odierna ricorrente, nella vendita di prodotti Vodafone, senza considerare che, in quel momento, Serenissima non aveva più alcun obbligo di esclusivaverso [OSCURATO:SOCIETA]., avendo quest’ultimagià comunicato la risoluzione dei contratti di agenzia di cui è causa. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia altresì la violazione o falsa applicazione degli artt. 1324, 1362 e 1366 c.c., nonché la nullità della sentenza per apparenza della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avesse manifestato la sua intenzione di interrompere il rapporto con [OSCURATO:SOCIETA]. con lettera del 5.8.2009. Ad avviso della ricorrente, invece, tale missiva, con la quale si chiedevano informazioni in relazione ad una eventuale interruzione del contratto, avrebbe avuto un mero contenuto esplorativo ed informativo. Con il quinto motivo, la società ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo e della nullità della sentenza per apparenza della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare, nell’ambito della valutazione della condotta tenuta dalle parti del contratto di agenzia di cui è causa, che con lettera del 16.7.2009 la società odierna ricorrente aveva evidenziato la difficile situazione commerciale in cui l’agente si era venuta a trovare per effetto dell’assoggettamento a “blindatura” ed alla conseguente esclusione dall’ambito del rapporto in essere tra le parti, di circa 50.000 clienti; nonchè l’ulteriore circostanza che la riduzione della forza lavoro ed il calo di fatturato erano state causate proprio dalla drastica riduzione della clientela causata dalla decisione di [OSCURATO:SOCIETA]. di cui anzidetto. Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta infine l’omesso esame di un fatto decisivo, nonché la nullità della sentenza per apparenza della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto conseguita la prova del danno lamentato da [OSCURATO:SOCIETA]. come conseguenza della risoluzione del rapporto di agenzia di cui è causa per fatto e colpa dell’agente. Le censure, suscettibili di esame congiunto perché attinenti alla valutazione del fatto ed all’apprezzamento del compendio istruttorio operati dalla Corte di Appello, sono inammissibili.Innanzitutto, va richiamato il principio secondo cui in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della normae inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità(cfr. tra le tante, ez. 1 - , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549). Ebbene, nel caso in esame il predetto vizio non ricorre, come si vedrà a breve. La Corte distrettuale ha ritenuto, in particolare, che dopo la decisione di [OSCURATO:PERSONA] di escludere parte della clientela dall’ambito del rapporto di agenzia, attivando la cd. “blindatura” di circa 50.000 clienti, l’agente avesse inviato, il 5.8.2009, “… una le ttera di intenti, nella quale si manifesta di voler conoscere con quali modalità si può risolvere il rapporto di agenzia, così dovendosi interpretare necessariamente la richiesta di conoscere le modalità di calcolo del preavviso per il recesso o comunque per la risoluzione anticipata”. Il giudice di appello ha considerato che tale comunicazione, pur non integrando una violazione degli obblighi di correttezza, buona fede ed esclusiva gravanti sull’agente, dimostrasse tuttavia l’intenzione di quest’ultimo di non proseguire nel rapporto. Inoltre, ha valorizzato l’elemento temporale, evidenziando che il 10.9.2009 era stata “… costituita dal [OSCURATO:PERSONA] (socio al 45% della Serenissima) la società Oneoff avente oggetto sociale del tutto sovrapponibile a quello della Serenissima stessa, operante da quel momento nella stessa area commerciale di Serenissima per Vodafone, noto concorrente di [OSCURATO:PERSONA] nella telefonia fissa e mobile, con [OSCURATO:PERSONA], suocera del [OSCURATO:PERSONA]. A questo elemento fattuale e temporale deve aggiungersi che la composizione della rete di agenti di questa società Oneoff viene determinata dall’acquisizione da Serenissima di ben 30 agenti, con la conseguenza che la Serenissima resta ad operare con soli 7 agenti nel medesimo territorio prima gestito con 35 agenti. Della creazione di questa nuova società [OSCURATO:PERSONA] –come risulta dalle prove testimonialiacquisite– viene a conoscenza solo ad ottobre (durante uno degli incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e i preposti [OSCURATO:PERSONA] e Trentini, segnatamente tenutosi il 2 ottobre); di qui la risoluzione del rapporto ai sensi dell’art., 1456 c.c. i cui presupposti, a parere della Corte, risultano effettivamente sussistenti” (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata). Nel prosieguo della motivazione, la Corte di Appello evidenzia che la nuova società Oneoff era stata costituita da un socio di Serenissima, [OSCURATO:PERSONA], figlio dell’amministratore di Serenissima, [OSCURATO:PERSONA]; che la stessa aveva operato utilizzando in sostanza la rete di vendita già di Serenissima; che è verosimile ritenere che Vodafone abbia deciso di affidarsi a Oneoff, società di nuova costituzione, proprio perché nella stessa operavano le stesse persone già presenti in Serenissima, sia nella compagine sociale che nella struttura organizzativa e produttiva; che poi, a distanza di qualche tempo, la forza vendita transitata da Serenissima a Oneoff fosse poi tornata ad operare per la prima società, che nel frattempo era divenuta agente di Vodafone (cfr. pag. 11della sentenza). Rispetto a tale ricostruzione, la società ricorrente contrappone una diversa lettura del fatto e delle prove, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenzan. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Sul punto, va ribadito che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. U , Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526; Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 , Rv. 654145; Cass. Sez. 6 - 1 , Ordinanzan. 6758 del 01/03/2022 , Rv. 664061; nonché Cass. Sez. U , Ordinanzan. 2767 del 30/01/2023 , Rv. 666639, in motivazione). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €7.200,00 di cui € 200 ,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa