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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 37469/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BARInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] et_t ter,_ eifte,ecr; ../t, CZ — udito il difensore ettjz (,te ett3:-c--e it LA-Q [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza di cui in premessa il Tribunale di Bari, in funzione di riesame, adito ex artt. 322 cod. proc. pen., annullava il decreto di sequestro preventivo, emesso ai sensi degli artt. 321, comma 1 e 2, cod. proc. pen., 640-quater e 322-ter, cod. pen., dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari il 7 agosto 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di direttore dei lavori delle DD.II.AA. in variante n . 30772 , 30774 del 11 novembre 2009 e DIA in variante n. 33099 del 30 novembre 2009, Parco fotovoltaico [OSCURATO:PERSONA] (RICORSO N. 7) indagato, in concorso con altri, del delitto di cui agli artt. 110, 479, in relazione all'art. 476, comma 2, 61 n. 2 cod. pen. ( capo 1) e di quello di cui agli artt. 81, 110, 640-bis, cod. pen. (capo 2).

2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, nell'ambito del medesimo procedimento ha disposto, nei confronti di una pluralità di indagati, persone fisiche e persone giuridiche: 1) il sequestro preventivo, ai fini di confisca, in forma diretta e/o per equivalente, fino alla concorrenza della somma di euro 39.730.230,68, quale profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., oggetto dell'imputazione provvisoria contestata nel capo n. 2); 2) il sequestro preventivo impeditivo di una serie di impianti fotovoltaici in quanto "tuttora regolarmente in funzione e, dunque, idonei a generare elargizioni non dovute da parte del G. S. E., aggravando le conseguenze del reato".

Secondo l'ipotesi accusatoria, in tre contrade del comune di Gravina in Puglia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sono stati realizzati dieci parchi fotovoltaici, tra essi variamente integrati, in modo da costituire un unico, imponente insediamento industriale, riconducibile a due unitari, quantunque distinti, centri di interesse giuridico ed economico (gruppo Telmo, con sede a Bergamo, gruppo Ghella, con sede a Roma).

Le singole unità produttive, che, complessivamente considerate, costituiscono il suddetto insediamento, sarebbero state fittiziamente suddivise in più micro-impianti contigui, ciascuno di potenza di poco inferiore a un megawatt, allo scopo di eludere il complesso iter previsto per il rilascio dell'[OSCURATO:PERSONA] (A.U.R), di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 387 del 2003, avvalendosi, per ognuna delle menzionate unità, della Denuncia di [OSCURATO:PERSONA] (da ora in poi D.I.A.), titolo abilitativo semplificato previsto dalla normativa regionale all'epoca vigente, per la realizzazione di impianti di potenza nominale inferiore alla soglia di un megawatt, i cui tempi di rilascio (contenuti in sessanta giorni) erano di gran lunga inferiori a quelli, pari a circa tre anni, necessari a ottenere l'A.U.R.

La semplificazione procedurale "era funzionale alla velocizzazione delle procedure al fine di rispettare i termini entro cui, secondo la normativa vigente, gli impianti di produzione di energie rinnovabili avrebbero dovuto essere realizzati per potere beneficiare del contributo incentivante per rientrare nel cd. [OSCURATO:PERSONA]" (decreto interministeriale del 19 febbraio 2007) "che prevedeva contributi di importo maggiore rispetto ai successivi di importo progressivamente decrescente", a partire dall'entrata in esercizio dell'impianto produttivo, materialmente erogati dal Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] (da ora in poi G.S.E.), ente pubblico completamente controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Come afferma il giudice per le indagini preliminari nella motivazione del titolo cautelare, tale risultato era stato raggiunto attraverso il rilascio, da parte di compiacenti pubblici ufficiali dell'[OSCURATO:PERSONA] del comune di Gravina di Puglia, delle attestazioni analiticamente indicate nel capo A) della rubrica, in ordine alla idoneità delle D.I.A. predette a costituire titolo valido ed efficace per la realizzazione degli impianti in esame, da ritenersi, ideologicamente false", ai sensi degli artt. 479, 476, comma 2, cod. pen., in quanto, come si è detto, volte a rappresentare una realtà diversa dal vero, vale a dire che i singoli campi fotovoltaici fossero delle unità produttive autonome e distinte, ciascuna con potenza nominale inferiore alla soglia di un megawatt, laddove si trattava, invece, di impianti reciprocamente integrati, la cui potenzialità produttiva aggregata era di gran lunga superiore a tale soglia, per la cui realizzazione, dunque, sulla base della normativa vigente, sarebbe stato necessario il rilascio dell'A.U.R. e non di una semplice D.I.A.

In tal modo, secondo la ricostruzione accusatoria, le società titolari dei suddetti parchi fotovoltaici avrebbero goduto di contributi pubblici, sotto forma di "incentivi" previsti dal citato decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, erogati dal G.S.E. per un importo complessivo pari a euro 39.730.230,68, in realtà non dovuti, trattandosi di impianti realizzati sulla base di un titolo abilitativo, la D.I.A, difforme da quello, l'A.U.R, che la normativa di settore imponeva in relazione alle reali dimensioni degli impianti stessi.

Ciò giustificava la contestazione del reato di cui agli artt. 110, 640-bis, cod. pen. 3.

Il Tribunale del riesame di Bari, investito dell'impugnativa riguardante il titolo cautelare in premessa indicato, disattendeva l'assunto accusatorio, ritenendo l'insussistenza del fumus commissi delícti per entrambe le ipotesi di reato oggetto della contestazione provvisoria.

3.1. Con particolare riferimento alla contestazione di falsità ideologica, ex artt. 479, 476, comma 2, cod. pen., osserva il giudice dell'impugnazione cautelare che, come si evince dalla lettura del relativo capo d'incolpazione provvisoria, quattro sono gli atti di cui si assume la falsità: le attestazioni n. 20391, n. 20392 e n. 20393, datate 29 giugno 2011, nella parte in cui esse affermano che la D.I.A. costituisce titolo idoneo alla realizzazione degli impianti fotovoltaici; l'atto n. 35786 del 17 dicembre 2008, a firma dell'indagata, ing. [OSCURATO:PERSONA], funzionario dell'U.T.C. del comune di Gravina di Puglia, con il quale si attestava falsamente l'avvenuta decorrenza del termine per il relativo perfezionamento, con riferimento a due D.I.A., recanti la data del 9 luglio 2008.

L'atto di incolpazione per [OSCURATO:PERSONA] indica il tecnico come progettista, asseveratore delle DD.II.AA. presentate al Comune di Gravina di Puglia, sulla cui base i tecnici del Comune presso l'U.T.C. formavano i quattro atti indicati come falsi, consentendo il completamento e l'accesso a contributi pubblici previsti dal cd. [OSCURATO:PERSONA].

Ciò posto, rileva il Tribunale, al fine di escludere il fumus del delitto che quando un pubblico ufficiale dichiari che una D.I.A. costituisce titolo idoneo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, non attesta un fatto avvenuto in sua presenza, né documenta alcunché, ma opera una valutazione circa la sussistenza in punto di diritto dei requisiti onde procedere alla realizzazione dell'opera.

Tale valutazione può essere in sé giusta o sbagliata, in tale ultimo caso potendo integrare (ove ne sussistano gli elementi costitutivi) un reato contro la pubblica amministrazione, ma non già falsa nei termini previsti dall'art. 476 cod. pen.

A sostegno della sua tesi, il Tribunale richiama una serie di princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di cd. falso valutativo, a partire dall'affermazione secondo cui non è configurabile il reato di falsità ideologica in atto pubblico, con riferimento al contenuto valutativo di un documento che contenga un giudizio di conformità alla normativa di settore, formulato con riguardo non già a situazioni di fatto costituenti il presupposto dell'atto, bensì alla mera interpretazione della normativa stessa (Sez. 5, n. 7879 del 16/01/2018, Rv. 272457).

Se è vero, pertanto, che è configurabile il delitto di falso ideologico nella valutazione tecnica formulata in un contesto implicante l'accettazione di parametri normativamente predeterminati o tecnicamente indiscussi, è altrettanto vero che appare ormai consolidato nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità l'indirizzo secondo cui, in tema di falso ideologico in atto pubblico, nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto; diversamente, se l'atto da compiere fa riferimento anche implicito a previsioni normative che dettano criteri di valutazione si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicché l'atto potrà risultare falso se detto giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato (ex plurimís, Sez.

F, n. 39843 del 04/08/2015, Rv. 264364: la Corte ha pertanto ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva ravvisato il reato in questione con riferimento all'omessa indicazione, in provvedimenti urbanistici di tipo abilitativo, da parte di funzionari e dirigenti comunali, della reale consistenza delle opere, della loro incidenza sulla realtà territoriale e della normativa correttamente applicabile nel caso concreto).

In applicazione di tali princìpi, dunque, il Tribunale ha evidenziato che l'ipotizzata falsità non riguarda gli elementi di fatto, quali, ad esempio, l'esatta localizzazione degli impianti fotovoltaici, la loro ampiezza, la loro potenza o altre caratteristiche tecniche, concernendo, piuttosto, "la necessità di valutare ciascun impianto in correlazione con gli altri, sì da ritenerli parte di un unico grande impianto che, come tale, avrebbe dovuto essere assentito con un'autorizzazione unica regionale.

Il che equivale ad una valutazione, in ordine ai presupposti giuridici del provvedimento autorizzatorio che il pubblico ufficiale (ing. [OSCURATO:PERSONA]) riteneva sufficiente nel caso di specie", vale a dire la D.I.A.

Orbene, nel caso in esame, ribadiva il giudice dell'impugnazione cautelare, viene in rilievo proprio "una valutazione correlata alla mera interpretazione della normativa di settore, svincolata da qualsiasi riferimento ad elementi fattuali integranti il presupposto dell'atto", priva, pertanto, "di quella funzione informativa in forza della quale l'enunciato può essere predicato di falsità.

Un siffatto enunciato può, ricorrendo i requisiti di legge, integrare un reato contro la pubblica amministrazione, ma non un reato contro la fede pubblica".

Rilevava, inoltre, il Tribunale del riesame, che non risultava nemmeno accertata la riconducibilità di tutti i campi fotovoltaici ad un unico impianto, profilo sul quale la motivazione dell'ordinanza oggetto di ricorso si sofferma in particolare nelle pagine dedicate all'indicato delitto di truffa aggravata.

Esclusa la falsità delle attestazioni relative alla ritenuta idoneità della D.I.A. quale titolo autorizzativo, per il Tribunale analoghe considerazioni valgono per l'atto imputabile alla funzionaria dell'U.T.C., attestante, secondo la contestazione falsamente, l'avvenuta decorrenza del termine per il perfezionamento di due D.I.A. del 9 luglio 2008 (presentate, rispettivamente, dalle società "I [OSCURATO:SOCIETA]" e "[OSCURATO:PERSONA] srl").

"Il riconoscimento delle gravi, precise e concordanti inadempienze che avrebbero dovuto farle ritenere inefficaci ab origine", evidenziava, infatti, il giudice dell'impugnazione cautelare, "rientra, nuovamente, in quell'ambito valutativo che non integra né una descrizione, né una ricognizione, ma che potrebbe" integrare, "riconoscendone i requisiti, il reato di abuso di ufficio".

3.2. In ordine al delitto ex artt. 110, 640-bis cod. pen., di cui al capo n. 2) dell'incolpazione provvisoria, il Tribunale con funzione di riesame ha escluso la configurabilità del fumus commissi delicti attraverso un percorso motivazionale, che si articola attraverso le seguenti fasi: 1) alla luce delle considerazioni già rappresentate in tema di falsità ideologica, non può ritenersi falsa la documentazione che ha indotto in errore il G.S.E. nell'erogazione degli incentivi pubblici; 2) il fulcro su cui si fonda l'ipotesi accusatoria, secondo cui, come si è detto, sarebbe stato realizzato un frazionamento simulato di un unico insediamento industriale in dieci parchi fotovoltaici, ciascuno di potenza inferiore alla soglia di un megawatt, non corrisponde al vero, in quanto i suddetti parchi non sono contigui, né vicini e non sono frutto di un'unica iniziativa imprenditoriale, in qualsiasi modo riconducibile a un unitario centro di interesse giuridico economico, anche perché gli stessi sono stati progettati e realizzati in tempi diversi, per cui, anche da un punto di vista tecnico e funzionale, appaiono del tutto autonomi l'uno dall'altro; 3) tale conclusione veniva ribadita, attraverso l'esame della documentazione acquisita e della normativa di settore, nazionale e locale, vigente all'epoca della loro realizzazione, anche con riferimento a ciascun gruppo di impianti ubicati nelle singole contrade; 4) il titolo edilizio presentato (D.I.A) non era idoneo a trarre in errore il G.S.E., non avendo quest'ultimo il potere di sindacarne la legittimità, in quanto, da un lato, l'art. 11, d.m. 19 febbraio 2007, disciplinante l'accesso al cd.

Secondo conto energia, prevedeva la decadenza dalla tariffa incentivante solo a seguito di false dichiarazioni inerenti una serie di disposizioni del medesimo decreto, tra le quali non era ricompresa la legittimità dei titoli edilizi, dall'altro, il controllo di legittimità dei titoli amministrativi non era di spettanza del G.S.E., ma delle Amministrazioni competenti al rilascio, che, nel caso in esame, ne hanno accertato la regolarità (principio affermato, proprio con riferimento alle competenze del G.S.E., dal Consiglio di Stato nella sentenza della IV Sezione, n. 2859 del 14 maggio 2018).

Sicché diventa impossibile l'induzione in errore, rilevante ai fini della configurazione del delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen., quando l'errore cade, come nel caso in esame, su un elemento, quale il titolo edilizio abilitativo, estraneo al potere di valutazione spettante al G.S.E. al fine della erogazione degli incentivi pubblici.

Il Tribunale con funzione di riesame, infine, rilevava anche come l'ipotesi accusatoria non trovasse conferma negli atti di indagine anche in relazione al profilo del dolo generico richiesto per l'integrazione della fattispecie incriminatrice.Ciò in ragione: 1) della circostanza che il concorso di tutti gli indagati, i quali, nella prospettazione accusatoria a partire dal 2007 avrebbero concordato unitamente di porre in essere una "mega truffa" ai danni del G.S.E., mal si concilia con il proliferare della legislazione e delle circolari degli anni a seguire e con gli interventi della Corte Costituzionale, il cui contenuto i prevenuti non potevano ex ante conoscere; 2) del fatto che al momento della presentazione della maggior parte delle D.I.A., gli indagati non potevano sapere né che gli incentivi del [OSCURATO:PERSONA], di cui al d.m. 6 agosto 2010, sarebbero stati inferiori a quelli indicati dal [OSCURATO:PERSONA], né che l'applicazione di quest'ultimo sarebbe stata prorogata al punto di consentire di usufruirne; 3) dell'assenza di significativi contatti tra gli indagati, confermata dagli esiti negativi delle disposte intercettazioni telefoniche; 4) della disciplina, contenuta nel [OSCURATO:PERSONA], che prevedeva un'unica tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici non integrati di potenza superiore a 20 Kw, sicché, ove anche la richiesta di incentivi fosse stata presentata per un unico impianto da circa 10 Mw, invece che per dieci di potenza di poco inferiore ad 1 Mw, l'importo degli incentivi non sarebbe diminuito; 5) del fatto che, a partire dal settembre del 2007, vi sarebbe stato ampio margine di tempo per iniziare e concludere la procedura per il rilascio della A.U.R. entro il termine utile del 31 dicembre 2010 per connettere tutti gli impianti e che, comunque, il termine di 180 giorni previsto per la conclusione del procedimento amministrativo per il rilascio della suddetta autorizzazione ha natura perentoria, la cui inosservanza, pertanto, determina la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni subìti dal proponente; 6) della circostanza che deve considerarsi meramente ipotetica e non suffragata da alcun riscontro fattuale l'affermazione secondo cui la procedura per il rilascio della A.U.R. avrebbe potuto presentare maggiori ostacoli.

4. Avverso l'ordinanza di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, lamentando violazione di legge penale ed erronea applicazione degli artt. 479, 476, comma 2, 640-bis, cod. pen. 4.1.

Con particolare riferimento alla fattispecie di falsità ideologica di cui si discute, il ricorrente, dopo avere ripercorso gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, per ricavarne princìpi di diritto in larga parte coincidenti con quelli richiamati nell'ordinanza oggetto di ricorso, perché desunti dai medesimi arresti della Suprema Corte, contesta l'applicazione che di tali princìpi è stata operata dal tribunale del riesame nel caso concreto.

Ad avviso del pubblico ministero, infatti, la falsa attestazione compiuta dai funzionari pubblici negli atti oggetto dell'imputazione provvisoria lungi dall'essere il frutto di una semplice interpretazione dei presupposti giuridici dei provvedimenti abilitativi cui gli stessi si riferivano, si configura come un'attestazione falsa, perché fondata sulla rappresentazione di una situazione non corrispondente al vero, in quanto inficiata da una documentazione progettuale (tecnica, urbanistica, societaria) e da una situazione di fatto non aderente alla realtà, artatamente rappresentata e fatta propria dai funzionari pubblici, nelle attestazioni di idoneità richiamate nell'imputazione provvisoria, regolarmente trasmesse e protocollate in entrata dal G.S.E.; preordinata, in altri termini, a simulare che i singoli campi fotovoltaici oggetto di D.I.A. fossero delle entità produttive tra loro autonome e distinte, ciascuna con potenza nominale inferiore alla soglia di un MW, ciascuna appartenente a distinti proprietari e/o gestori, con autonomi punti di connessione alla rete elettrica nazionale, su terreni non oggetto di lottizzazione nel biennio precedente.

In questa prospettiva il ricorrente ribadisce come l'attestazione effettuata dai pubblici ufficiali indagati attenesse proprio alle situazioni fattuali rappresentate nelle DD.II.AA. dai soggetti a vario titolo interessati alla realizzazione degli impianti, fondate su elementi di fatto artificiosamente alterati o sottaciuti (come la reale potenza produttiva; la riconducibilità a uno o a due comuni centri di interesse; l'autonomia strutturale ed elettrica degli impianti), che i pubblici funzionari avevano fatto proprie riversandole nelle attestazioni false a propria firma circa l'idoneità delle suddette DD.II.AA. quali atti abilitativi legittimanti la tipologia e la dimensione di ciascun impianto.

4.2. In relazione alla fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen. il pubblico ministero opera innanzitutto un'ampia disamina della normativa di settore, nazionale e locale, vigente all'epoca dei fatti oggetto del procedimento penale di cui si discute, degli interventi della Corte Costituzionale in materia, della elaborazione giurisprudenziale operata dalla Corte di Cassazione, in sede di interpretazione del precetto penale, per poi concentrarsi sul meccanismo noto come [OSCURATO:PERSONA], in base al quale sono state introdotte tariffe incentivanti della durata ventennale per la produzione di energia elettrica.

Per incentivo, specifica il ricorrente, si deve intendere l'integrazione economica al ricavo connesso alla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta, idonea ad assicurare un'equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio, corrisposta al produttore dal G.S.E., società per azioni integralmente controllata dal M.E.F., in riferimento alla produzione netta di energia elettrica immessa in rete.

Il suddetto meccanismo, in vigore dal luglio 2005 al luglio 2013, anno in cui sono terminati gli incentivi per gli impianti fotovoltaici, prevedeva che gli impianti venissero effettivamente realizzati, messi in esercizio ovvero collegati alla rete, pronti per immettere energia elettrica nella rete di distribuzione e di trasmissione nazionale, dopodiché i soggetti, a seconda delle procedure che le leggi specificavano in dettaglio, potevano avanzare richiesta di riconoscimento di incentivi al G.S.E., presentando una serie di documenti attraverso i quali, tramite una prima istruttoria, l'ente verificava che l'impianto fosse accessibile all'incentivo; tra questi documenti ve ne erano alcuni relativi ai dati tecnici dell'impianto e altri di natura amministrativa, nei quali era ricompreso il titolo abilitativo conseguito per la realizzazione dell'impianto.

Il procedimento attivato presso il G.S.E. era destinato a concludersi con un provvedimento di ammissione agli incentivi ovvero, in alternativa, con un provvedimento di rigetto della relativa richiesta, nel caso in cui fossero stati riscontrati motivi ostativi all'accoglimento, tra i quali, ad avviso del ricorrente, rientrava il titolo autorízzativo conseguito per la realizzazione dell'impianto.

Non può, pertanto, essere condivisa, rileva il pubblico ministero, l'affermazione del Tribunale secondo cui il G.S.E. non aveva il potere di sindacare la legittimità del titolo edilizio presentato, in quanto l'incongruenza tra titolo abilitativo conseguito e potenza dell'impianto realizzato, nell'ambito dei parametri dimensionali, che, secondo la normativa vigente, determinavano la necessità della D.I.A. o della A.U.R., rientrava pacificamente tra i requisiti oggetto di istruttoria da parte del G.S.E.

Quest'ultimo, infatti, in qualità di soggetto attuatore, ai sensi dell'artt. 11 del d.m. 19 febbraio 2007, aveva il potere/dovere di procedere al controllo di quanto dichiarato dai soggetti responsabili, anche mediante verifiche sugli impianti, come confermato dall'art. 11 del d.m. 31 gennaio 2014, che ha imposto al G.S.E. di disporre il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate, qualora, in esito all'attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate le violazioni rilevanti di cui all'Allegato 1, che comprende, per l'appunto, l'inefficacia del titolo autorizzativo per la costruzione dell'impianto.

Rileva, infine, il ricorrente che la trasmissione delle DD.II.AA., quale titolo inidoneo alla realizzazione di parchi fotovoltaici di potenza ben superiore a un MW, è servita a ottenere in tempi rapidi gli incentivi erogati dal G.S.E., così da competere con gli altri imprenditori del settore, pur non avendo i richiedenti alcuna legittimazione alla relativa percezione, in assenza della corrispondenza tra impianto realizzato e titolo edilizio impiegato.

L'obiettivo avuto di mira dagli indagati era, dunque, quello di rientrare nel cd. [OSCURATO:PERSONA], evitando che terminassero gli incentivi da esso previsti, provenienti da una dotazione massima di incentivi erogabili, che si sarebbero esauriti, una volta raggiunto il limite dei 1200 MW, come espressamente indicato dal d.m. 19 febbraio 2007. 5.11 Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, ex art. 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5.1.11 difensore ha chiesto, con memoria fatta pervenire a mezzo p.e.c., il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile. 1.Con riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva che è noto l'orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo (o probatorio) è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione, tali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a comprendere l'iter logico seguito dal giudice.

Sicché il ricorso contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo, è ammissibile solo quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893).

Va, inoltre, precisato che il provvedimento di sequestro preventivo, anche se adottato ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., deve essere adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del presupposto del fumus commissi delicti, consistente nell'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal Pubblico Ministero, dell'ipotesi criminosa cui è correlata la confisca, senza che rilevi la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, richiesta invece per le misure cautelari personali.

Detto fumus (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Rv. 278152) necessario per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita, comunque, dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato.

Ciò posto, in via generale, si osserva con riferimento al caso al vaglio, che nessuna delle considerazioni contenute nel ricorso si concentra sulla valutazione, condotta in termini specifici dall'articolata motivazione resa sul punto dall'ordinanza impugnata, relativamente alla non individuabilità, alla stregua delle risultanze fattuali acquisite (non rivedibili, peraltro, in alcuna parte in questa sede di legittimità) della unicità dell'impianto o, comunque, della suscettibilità dei vari impianti oggetto di D.I.A di essere ricondotti, sia pure parzialmente, ad unità.

Sul punto, infatti, il provvedimento impugnato ha motivato in modo articolato, nel senso che i parchi di cui all'incolpazione provvisoria, insistono su tre diverse aree geografiche e urbanistiche del comune di Gravina, nettamente separate tra loro, specificando anche che tra i parchi della stessa area emergono elementi di discontinuità.

Inoltre, si espone che i parchi erano risultati realizzati su terreni appartenenti a proprietari diversi e da società diverse, pur se operanti nel medesimo settore delle energie rinnovabili.

Infine, si specifica che la consulenza tecnica allegata ai motivi di riesame del coindagato Zonca, aveva fatto emergere, da un punto di vista tecnico, l'autonomia ed indipendenza funzionale di ogni impianto, indicando che ciascuno di questi era risultato dotato di una propria cabina di consegna localizzata su una distinta particella catastale e caratterizzato da punti di connessione alla rete differenti, identificati da propri codici POD (cfr. pag 40 dell'ordinanza impugnata).

Sicché, tutte le pur articolate argomentazioni contenute nel ricorso in relazione all'astratta configurabilità del delitto di falso valutativo si rivelano, sotto l'indicata prospettiva, prive di specificità, in quanto non attaccano direttamente e nel suo complesso la motivazione svolta sul punto.

Anche gli argomenti spesi dal Tribunale del riesame in ordine all'attestazione del 17 dicembre 2008, nel senso della genericità dell'imputazione, non hanno incontrato alcuna argomentata e diretta replica da parte dell'impugnante.

Sul punto della rilevata aspecificità va, quindi, data continuità al pacifico orientamento affermato in sede di legittimità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264, di cui si ripercorrono, parzialmente, le argomentazioni; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584) quello secondo il quale il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essere conforme all'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve enucleare in modo specifico il vizio denunciato (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). 1.1.In relazione alla fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen. l'impugnazione, del pari, è inammissibile per difetto di specificità.

Il provvedimento impugnato, in definitiva, finisce per escludere il reato di truffa, considerato il complesso della motivazione svolta, non solo per l'insussistenza di un presupposto, cioè l'idoneità della condotta a trarre in inganno il G.S.E., in quanto organismo non abilitato a sindacare la legittimità del titolo edilizio sulla cui base gli impianti vengono realizzati, essendo tale sindacato demandato alle Amministrazioni competenti al rilascio del titolo.

Tale punto della motivazione, invero, risulta attinto da ampia critica.

Il pubblico ministero ricorrente, alla stregua di un'articolata descrizione della normativa di settore, vigente all'epoca dei fatti oggetto del procedimento e dell'elaborazione giurisprudenziale, ha censurato la conclusione secondo la quale non rientrava nei poteri del G.S.E., nell'ambito del procedimento destinato a concludersi con un provvedimento di ammissione agli incentivi ovvero, in alternativa, con un provvedimento di rigetto della relativa richiesta, il controllo della legittimità del titolo conseguito per la realizzazione dell'impianto e la sua congruenza rispetto alla potenza dell'impianto medesimo, nell'ambito dei parametri dimensionali, che, secondo la normativa vigente, determinavano la necessità della D.I.A. o della A.U.R.

Sennonché il ricorso si presenta, comunque, aspecifico posto che le false attestazioni di cui s'è detto al §

1. (che il Tribunale ha ritenuto insussistenti sulla base di articolate argomentazioni) rappresentano, nella prospettazione accusatoria, gli artifici e raggiri attraverso i quali sarebbe stato procurato il profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen.

La mancanza di critiche al riguardo, dunque, implica l'inammissibilità della doglianza anche relativamente al delitto citato in quanto investe soltanto il descritto profilo della sindacabilità, da parte di GSE, della legittimità dei titoli edilizi rilasciati, senza occuparsi, a monte, dell'effettiva falsità realizzata attraverso l'artata frammentazione ( per il Tribunale insussistente ) di un unico impianto fotovoltaico, di numerosi MW, volta ad aggirare il più lungo ed oneroso procedimento di autorizzazione unica.

Infine, è appena il caso di osservare che alcuna puntuale e specifica critica viene svolta rispetto al ragionamento con il quale il Tribunale esclude che la finalità perseguita con il frazionamento, sia stata quella di accelerare l'accesso ai finanziamenti, nella parte in cui si sottolinea, peraltro, la natura perentoria del termine di 180 giorni previsto per la conclusione del procedimento amministrativo per il rilascio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BARInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] et_t ter,_ eifte,ecr; ../t, CZ — udito il difensore ettjz (,te ett3:-c--e it LA-Q [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in premessa il Tribunale di Bari, in funzione di riesame, adito ex artt. 322 cod. proc. pen., annullava il decreto di sequestro preventivo, emesso ai sensi degli artt. 321, comma 1 e 2, cod. proc. pen., 640-quater e 322-ter, cod. pen., dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari il 7 agosto 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di direttore dei lavori delle DD.II.AA. in variante n . 30772 , 30774 del 11 novembre 2009 e DIA in variante n. 33099 del 30 novembre 2009, Parco fotovoltaico [OSCURATO:PERSONA] (RICORSO N. 7) indagato, in concorso con altri, del delitto di cui agli artt. 110, 479, in relazione all'art. 476, comma 2, 61 n. 2 cod. pen. ( capo 1) e di quello di cui agli artt. 81, 110, 640-bis, cod. pen. (capo 2). 2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, nell'ambito del medesimo procedimento ha disposto, nei confronti di una pluralità di indagati, persone fisiche e persone giuridiche: 1) il sequestro preventivo, ai fini di confisca, in forma diretta e/o per equivalente, fino alla concorrenza della somma di euro 39.730.230,68, quale profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., oggetto dell'imputazione provvisoria contestata nel capo n. 2); 2) il sequestro preventivo impeditivo di una serie di impianti fotovoltaici in quanto "tuttora regolarmente in funzione e, dunque, idonei a generare elargizioni non dovute da parte del G. S. E., aggravando le conseguenze del reato". Secondo l'ipotesi accusatoria, in tre contrade del comune di Gravina in Puglia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sono stati realizzati dieci parchi fotovoltaici, tra essi variamente integrati, in modo da costituire un unico, imponente insediamento industriale, riconducibile a due unitari, quantunque distinti, centri di interesse giuridico ed economico (gruppo Telmo, con sede a Bergamo, gruppo Ghella, con sede a Roma). Le singole unità produttive, che, complessivamente considerate, costituiscono il suddetto insediamento, sarebbero state fittiziamente suddivise in più micro-impianti contigui, ciascuno di potenza di poco inferiore a un megawatt, allo scopo di eludere il complesso iter previsto per il rilascio dell'[OSCURATO:PERSONA] (A.U.R), di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 387 del 2003, avvalendosi, per ognuna delle menzionate unità, della Denuncia di [OSCURATO:PERSONA] (da ora in poi D.I.A.), titolo abilitativo semplificato previsto dalla normativa regionale all'epoca vigente, per la realizzazione di impianti di potenza nominale inferiore alla soglia di un megawatt, i cui tempi di rilascio (contenuti in sessanta giorni) erano di gran lunga inferiori a quelli, pari a circa tre anni, necessari a ottenere l'A.U.R. La semplificazione procedurale "era funzionale alla velocizzazione delle procedure al fine di rispettare i termini entro cui, secondo la normativa vigente, gli impianti di produzione di energie rinnovabili avrebbero dovuto essere realizzati per potere beneficiare del contributo incentivante per rientrare nel cd. [OSCURATO:PERSONA]" (decreto interministeriale del 19 febbraio 2007) "che prevedeva contributi di importo maggiore rispetto ai successivi di importo progressivamente decrescente", a partire dall'entrata in esercizio dell'impianto produttivo, materialmente erogati dal Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] (da ora in poi G.S.E.), ente pubblico completamente controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Come afferma il giudice per le indagini preliminari nella motivazione del titolo cautelare, tale risultato era stato raggiunto attraverso il rilascio, da parte di compiacenti pubblici ufficiali dell'[OSCURATO:PERSONA] del comune di Gravina di Puglia, delle attestazioni analiticamente indicate nel capo A) della rubrica, in ordine alla idoneità delle D.I.A. predette a costituire titolo valido ed efficace per la realizzazione degli impianti in esame, da ritenersi, ideologicamente false", ai sensi degli artt. 479, 476, comma 2, cod. pen., in quanto, come si è detto, volte a rappresentare una realtà diversa dal vero, vale a dire che i singoli campi fotovoltaici fossero delle unità produttive autonome e distinte, ciascuna con potenza nominale inferiore alla soglia di un megawatt, laddove si trattava, invece, di impianti reciprocamente integrati, la cui potenzialità produttiva aggregata era di gran lunga superiore a tale soglia, per la cui realizzazione, dunque, sulla base della normativa vigente, sarebbe stato necessario il rilascio dell'A.U.R. e non di una semplice D.I.A. In tal modo, secondo la ricostruzione accusatoria, le società titolari dei suddetti parchi fotovoltaici avrebbero goduto di contributi pubblici, sotto forma di "incentivi" previsti dal citato decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, erogati dal G.S.E. per un importo complessivo pari a euro 39.730.230,68, in realtà non dovuti, trattandosi di impianti realizzati sulla base di un titolo abilitativo, la D.I.A, difforme da quello, l'A.U.R, che la normativa di settore imponeva in relazione alle reali dimensioni degli impianti stessi. Ciò giustificava la contestazione del reato di cui agli artt. 110, 640-bis, cod. pen. 3. Il Tribunale del riesame di Bari, investito dell'impugnativa riguardante il titolo cautelare in premessa indicato, disattendeva l'assunto accusatorio, ritenendo l'insussistenza del fumus commissi delícti per entrambe le ipotesi di reato oggetto della contestazione provvisoria. 3.1. Con particolare riferimento alla contestazione di falsità ideologica, ex artt. 479, 476, comma 2, cod. pen., osserva il giudice dell'impugnazione cautelare che, come si evince dalla lettura del relativo capo d'incolpazione provvisoria, quattro sono gli atti di cui si assume la falsità: le attestazioni n. 20391, n. 20392 e n. 20393, datate 29 giugno 2011, nella parte in cui esse affermano che la D.I.A. costituisce titolo idoneo alla realizzazione degli impianti fotovoltaici; l'atto n. 35786 del 17 dicembre 2008, a firma dell'indagata, ing. [OSCURATO:PERSONA], funzionario dell'U.T.C. del comune di Gravina di Puglia, con il quale si attestava falsamente l'avvenuta decorrenza del termine per il relativo perfezionamento, con riferimento a due D.I.A., recanti la data del 9 luglio 2008. L'atto di incolpazione per [OSCURATO:PERSONA] indica il tecnico come progettista, asseveratore delle DD.II.AA. presentate al Comune di Gravina di Puglia, sulla cui base i tecnici del Comune presso l'U.T.C. formavano i quattro atti indicati come falsi, consentendo il completamento e l'accesso a contributi pubblici previsti dal cd. [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto, rileva il Tribunale, al fine di escludere il fumus del delitto che quando un pubblico ufficiale dichiari che una D.I.A. costituisce titolo idoneo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, non attesta un fatto avvenuto in sua presenza, né documenta alcunché, ma opera una valutazione circa la sussistenza in punto di diritto dei requisiti onde procedere alla realizzazione dell'opera. Tale valutazione può essere in sé giusta o sbagliata, in tale ultimo caso potendo integrare (ove ne sussistano gli elementi costitutivi) un reato contro la pubblica amministrazione, ma non già falsa nei termini previsti dall'art. 476 cod. pen. A sostegno della sua tesi, il Tribunale richiama una serie di princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di cd. falso valutativo, a partire dall'affermazione secondo cui non è configurabile il reato di falsità ideologica in atto pubblico, con riferimento al contenuto valutativo di un documento che contenga un giudizio di conformità alla normativa di settore, formulato con riguardo non già a situazioni di fatto costituenti il presupposto dell'atto, bensì alla mera interpretazione della normativa stessa (Sez. 5, n. 7879 del 16/01/2018, Rv. 272457). Se è vero, pertanto, che è configurabile il delitto di falso ideologico nella valutazione tecnica formulata in un contesto implicante l'accettazione di parametri normativamente predeterminati o tecnicamente indiscussi, è altrettanto vero che appare ormai consolidato nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità l'indirizzo secondo cui, in tema di falso ideologico in atto pubblico, nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto; diversamente, se l'atto da compiere fa riferimento anche implicito a previsioni normative che dettano criteri di valutazione si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicché l'atto potrà risultare falso se detto giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato (ex plurimís, Sez. F, n. 39843 del 04/08/2015, Rv. 264364: la Corte ha pertanto ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva ravvisato il reato in questione con riferimento all'omessa indicazione, in provvedimenti urbanistici di tipo abilitativo, da parte di funzionari e dirigenti comunali, della reale consistenza delle opere, della loro incidenza sulla realtà territoriale e della normativa correttamente applicabile nel caso concreto). In applicazione di tali princìpi, dunque, il Tribunale ha evidenziato che l'ipotizzata falsità non riguarda gli elementi di fatto, quali, ad esempio, l'esatta localizzazione degli impianti fotovoltaici, la loro ampiezza, la loro potenza o altre caratteristiche tecniche, concernendo, piuttosto, "la necessità di valutare ciascun impianto in correlazione con gli altri, sì da ritenerli parte di un unico grande impianto che, come tale, avrebbe dovuto essere assentito con un'autorizzazione unica regionale. Il che equivale ad una valutazione, in ordine ai presupposti giuridici del provvedimento autorizzatorio che il pubblico ufficiale (ing. [OSCURATO:PERSONA]) riteneva sufficiente nel caso di specie", vale a dire la D.I.A. Orbene, nel caso in esame, ribadiva il giudice dell'impugnazione cautelare, viene in rilievo proprio "una valutazione correlata alla mera interpretazione della normativa di settore, svincolata da qualsiasi riferimento ad elementi fattuali integranti il presupposto dell'atto", priva, pertanto, "di quella funzione informativa in forza della quale l'enunciato può essere predicato di falsità. Un siffatto enunciato può, ricorrendo i requisiti di legge, integrare un reato contro la pubblica amministrazione, ma non un reato contro la fede pubblica". Rilevava, inoltre, il Tribunale del riesame, che non risultava nemmeno accertata la riconducibilità di tutti i campi fotovoltaici ad un unico impianto, profilo sul quale la motivazione dell'ordinanza oggetto di ricorso si sofferma in particolare nelle pagine dedicate all'indicato delitto di truffa aggravata. Esclusa la falsità delle attestazioni relative alla ritenuta idoneità della D.I.A. quale titolo autorizzativo, per il Tribunale analoghe considerazioni valgono per l'atto imputabile alla funzionaria dell'U.T.C., attestante, secondo la contestazione falsamente, l'avvenuta decorrenza del termine per il perfezionamento di due D.I.A. del 9 luglio 2008 (presentate, rispettivamente, dalle società "I [OSCURATO:SOCIETA]" e "[OSCURATO:PERSONA] srl"). "Il riconoscimento delle gravi, precise e concordanti inadempienze che avrebbero dovuto farle ritenere inefficaci ab origine", evidenziava, infatti, il giudice dell'impugnazione cautelare, "rientra, nuovamente, in quell'ambito valutativo che non integra né una descrizione, né una ricognizione, ma che potrebbe" integrare, "riconoscendone i requisiti, il reato di abuso di ufficio". 3.2. In ordine al delitto ex artt. 110, 640-bis cod. pen., di cui al capo n. 2) dell'incolpazione provvisoria, il Tribunale con funzione di riesame ha escluso la configurabilità del fumus commissi delicti attraverso un percorso motivazionale, che si articola attraverso le seguenti fasi: 1) alla luce delle considerazioni già rappresentate in tema di falsità ideologica, non può ritenersi falsa la documentazione che ha indotto in errore il G.S.E. nell'erogazione degli incentivi pubblici; 2) il fulcro su cui si fonda l'ipotesi accusatoria, secondo cui, come si è detto, sarebbe stato realizzato un frazionamento simulato di un unico insediamento industriale in dieci parchi fotovoltaici, ciascuno di potenza inferiore alla soglia di un megawatt, non corrisponde al vero, in quanto i suddetti parchi non sono contigui, né vicini e non sono frutto di un'unica iniziativa imprenditoriale, in qualsiasi modo riconducibile a un unitario centro di interesse giuridico economico, anche perché gli stessi sono stati progettati e realizzati in tempi diversi, per cui, anche da un punto di vista tecnico e funzionale, appaiono del tutto autonomi l'uno dall'altro; 3) tale conclusione veniva ribadita, attraverso l'esame della documentazione acquisita e della normativa di settore, nazionale e locale, vigente all'epoca della loro realizzazione, anche con riferimento a ciascun gruppo di impianti ubicati nelle singole contrade; 4) il titolo edilizio presentato (D.I.A) non era idoneo a trarre in errore il G.S.E., non avendo quest'ultimo il potere di sindacarne la legittimità, in quanto, da un lato, l'art. 11, d.m. 19 febbraio 2007, disciplinante l'accesso al cd. Secondo conto energia, prevedeva la decadenza dalla tariffa incentivante solo a seguito di false dichiarazioni inerenti una serie di disposizioni del medesimo decreto, tra le quali non era ricompresa la legittimità dei titoli edilizi, dall'altro, il controllo di legittimità dei titoli amministrativi non era di spettanza del G.S.E., ma delle Amministrazioni competenti al rilascio, che, nel caso in esame, ne hanno accertato la regolarità (principio affermato, proprio con riferimento alle competenze del G.S.E., dal Consiglio di Stato nella sentenza della IV Sezione, n. 2859 del 14 maggio 2018). Sicché diventa impossibile l'induzione in errore, rilevante ai fini della configurazione del delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen., quando l'errore cade, come nel caso in esame, su un elemento, quale il titolo edilizio abilitativo, estraneo al potere di valutazione spettante al G.S.E. al fine della erogazione degli incentivi pubblici. Il Tribunale con funzione di riesame, infine, rilevava anche come l'ipotesi accusatoria non trovasse conferma negli atti di indagine anche in relazione al profilo del dolo generico richiesto per l'integrazione della fattispecie incriminatrice.Ciò in ragione: 1) della circostanza che il concorso di tutti gli indagati, i quali, nella prospettazione accusatoria a partire dal 2007 avrebbero concordato unitamente di porre in essere una "mega truffa" ai danni del G.S.E., mal si concilia con il proliferare della legislazione e delle circolari degli anni a seguire e con gli interventi della Corte Costituzionale, il cui contenuto i prevenuti non potevano ex ante conoscere; 2) del fatto che al momento della presentazione della maggior parte delle D.I.A., gli indagati non potevano sapere né che gli incentivi del [OSCURATO:PERSONA], di cui al d.m. 6 agosto 2010, sarebbero stati inferiori a quelli indicati dal [OSCURATO:PERSONA], né che l'applicazione di quest'ultimo sarebbe stata prorogata al punto di consentire di usufruirne; 3) dell'assenza di significativi contatti tra gli indagati, confermata dagli esiti negativi delle disposte intercettazioni telefoniche; 4) della disciplina, contenuta nel [OSCURATO:PERSONA], che prevedeva un'unica tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici non integrati di potenza superiore a 20 Kw, sicché, ove anche la richiesta di incentivi fosse stata presentata per un unico impianto da circa 10 Mw, invece che per dieci di potenza di poco inferiore ad 1 Mw, l'importo degli incentivi non sarebbe diminuito; 5) del fatto che, a partire dal settembre del 2007, vi sarebbe stato ampio margine di tempo per iniziare e concludere la procedura per il rilascio della A.U.R. entro il termine utile del 31 dicembre 2010 per connettere tutti gli impianti e che, comunque, il termine di 180 giorni previsto per la conclusione del procedimento amministrativo per il rilascio della suddetta autorizzazione ha natura perentoria, la cui inosservanza, pertanto, determina la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni subìti dal proponente; 6) della circostanza che deve considerarsi meramente ipotetica e non suffragata da alcun riscontro fattuale l'affermazione secondo cui la procedura per il rilascio della A.U.R. avrebbe potuto presentare maggiori ostacoli. 4. Avverso l'ordinanza di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, lamentando violazione di legge penale ed erronea applicazione degli artt. 479, 476, comma 2, 640-bis, cod. pen. 4.1. Con particolare riferimento alla fattispecie di falsità ideologica di cui si discute, il ricorrente, dopo avere ripercorso gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, per ricavarne princìpi di diritto in larga parte coincidenti con quelli richiamati nell'ordinanza oggetto di ricorso, perché desunti dai medesimi arresti della Suprema Corte, contesta l'applicazione che di tali princìpi è stata operata dal tribunale del riesame nel caso concreto. Ad avviso del pubblico ministero, infatti, la falsa attestazione compiuta dai funzionari pubblici negli atti oggetto dell'imputazione provvisoria lungi dall'essere il frutto di una semplice interpretazione dei presupposti giuridici dei provvedimenti abilitativi cui gli stessi si riferivano, si configura come un'attestazione falsa, perché fondata sulla rappresentazione di una situazione non corrispondente al vero, in quanto inficiata da una documentazione progettuale (tecnica, urbanistica, societaria) e da una situazione di fatto non aderente alla realtà, artatamente rappresentata e fatta propria dai funzionari pubblici, nelle attestazioni di idoneità richiamate nell'imputazione provvisoria, regolarmente trasmesse e protocollate in entrata dal G.S.E.; preordinata, in altri termini, a simulare che i singoli campi fotovoltaici oggetto di D.I.A. fossero delle entità produttive tra loro autonome e distinte, ciascuna con potenza nominale inferiore alla soglia di un MW, ciascuna appartenente a distinti proprietari e/o gestori, con autonomi punti di connessione alla rete elettrica nazionale, su terreni non oggetto di lottizzazione nel biennio precedente. In questa prospettiva il ricorrente ribadisce come l'attestazione effettuata dai pubblici ufficiali indagati attenesse proprio alle situazioni fattuali rappresentate nelle DD.II.AA. dai soggetti a vario titolo interessati alla realizzazione degli impianti, fondate su elementi di fatto artificiosamente alterati o sottaciuti (come la reale potenza produttiva; la riconducibilità a uno o a due comuni centri di interesse; l'autonomia strutturale ed elettrica degli impianti), che i pubblici funzionari avevano fatto proprie riversandole nelle attestazioni false a propria firma circa l'idoneità delle suddette DD.II.AA. quali atti abilitativi legittimanti la tipologia e la dimensione di ciascun impianto. 4.2. In relazione alla fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen. il pubblico ministero opera innanzitutto un'ampia disamina della normativa di settore, nazionale e locale, vigente all'epoca dei fatti oggetto del procedimento penale di cui si discute, degli interventi della Corte Costituzionale in materia, della elaborazione giurisprudenziale operata dalla Corte di Cassazione, in sede di interpretazione del precetto penale, per poi concentrarsi sul meccanismo noto come [OSCURATO:PERSONA], in base al quale sono state introdotte tariffe incentivanti della durata ventennale per la produzione di energia elettrica. Per incentivo, specifica il ricorrente, si deve intendere l'integrazione economica al ricavo connesso alla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta, idonea ad assicurare un'equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio, corrisposta al produttore dal G.S.E., società per azioni integralmente controllata dal M.E.F., in riferimento alla produzione netta di energia elettrica immessa in rete. Il suddetto meccanismo, in vigore dal luglio 2005 al luglio 2013, anno in cui sono terminati gli incentivi per gli impianti fotovoltaici, prevedeva che gli impianti venissero effettivamente realizzati, messi in esercizio ovvero collegati alla rete, pronti per immettere energia elettrica nella rete di distribuzione e di trasmissione nazionale, dopodiché i soggetti, a seconda delle procedure che le leggi specificavano in dettaglio, potevano avanzare richiesta di riconoscimento di incentivi al G.S.E., presentando una serie di documenti attraverso i quali, tramite una prima istruttoria, l'ente verificava che l'impianto fosse accessibile all'incentivo; tra questi documenti ve ne erano alcuni relativi ai dati tecnici dell'impianto e altri di natura amministrativa, nei quali era ricompreso il titolo abilitativo conseguito per la realizzazione dell'impianto. Il procedimento attivato presso il G.S.E. era destinato a concludersi con un provvedimento di ammissione agli incentivi ovvero, in alternativa, con un provvedimento di rigetto della relativa richiesta, nel caso in cui fossero stati riscontrati motivi ostativi all'accoglimento, tra i quali, ad avviso del ricorrente, rientrava il titolo autorízzativo conseguito per la realizzazione dell'impianto. Non può, pertanto, essere condivisa, rileva il pubblico ministero, l'affermazione del Tribunale secondo cui il G.S.E. non aveva il potere di sindacare la legittimità del titolo edilizio presentato, in quanto l'incongruenza tra titolo abilitativo conseguito e potenza dell'impianto realizzato, nell'ambito dei parametri dimensionali, che, secondo la normativa vigente, determinavano la necessità della D.I.A. o della A.U.R., rientrava pacificamente tra i requisiti oggetto di istruttoria da parte del G.S.E. Quest'ultimo, infatti, in qualità di soggetto attuatore, ai sensi dell'artt. 11 del d.m. 19 febbraio 2007, aveva il potere/dovere di procedere al controllo di quanto dichiarato dai soggetti responsabili, anche mediante verifiche sugli impianti, come confermato dall'art. 11 del d.m. 31 gennaio 2014, che ha imposto al G.S.E. di disporre il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate, qualora, in esito all'attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate le violazioni rilevanti di cui all'Allegato 1, che comprende, per l'appunto, l'inefficacia del titolo autorizzativo per la costruzione dell'impianto. Rileva, infine, il ricorrente che la trasmissione delle DD.II.AA., quale titolo inidoneo alla realizzazione di parchi fotovoltaici di potenza ben superiore a un MW, è servita a ottenere in tempi rapidi gli incentivi erogati dal G.S.E., così da competere con gli altri imprenditori del settore, pur non avendo i richiedenti alcuna legittimazione alla relativa percezione, in assenza della corrispondenza tra impianto realizzato e titolo edilizio impiegato. L'obiettivo avuto di mira dagli indagati era, dunque, quello di rientrare nel cd. [OSCURATO:PERSONA], evitando che terminassero gli incentivi da esso previsti, provenienti da una dotazione massima di incentivi erogabili, che si sarebbero esauriti, una volta raggiunto il limite dei 1200 MW, come espressamente indicato dal d.m. 19 febbraio 2007. 5.11 Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, ex art. 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5.1.11 difensore ha chiesto, con memoria fatta pervenire a mezzo p.e.c., il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile. 1.Con riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva che è noto l'orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo (o probatorio) è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione, tali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a comprendere l'iter logico seguito dal giudice. Sicché il ricorso contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo, è ammissibile solo quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). Va, inoltre, precisato che il provvedimento di sequestro preventivo, anche se adottato ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., deve essere adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del presupposto del fumus commissi delicti, consistente nell'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal Pubblico Ministero, dell'ipotesi criminosa cui è correlata la confisca, senza che rilevi la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, richiesta invece per le misure cautelari personali. Detto fumus (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Rv. 278152) necessario per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita, comunque, dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato. Ciò posto, in via generale, si osserva con riferimento al caso al vaglio, che nessuna delle considerazioni contenute nel ricorso si concentra sulla valutazione, condotta in termini specifici dall'articolata motivazione resa sul punto dall'ordinanza impugnata, relativamente alla non individuabilità, alla stregua delle risultanze fattuali acquisite (non rivedibili, peraltro, in alcuna parte in questa sede di legittimità) della unicità dell'impianto o, comunque, della suscettibilità dei vari impianti oggetto di D.I.A di essere ricondotti, sia pure parzialmente, ad unità. Sul punto, infatti, il provvedimento impugnato ha motivato in modo articolato, nel senso che i parchi di cui all'incolpazione provvisoria, insistono su tre diverse aree geografiche e urbanistiche del comune di Gravina, nettamente separate tra loro, specificando anche che tra i parchi della stessa area emergono elementi di discontinuità. Inoltre, si espone che i parchi erano risultati realizzati su terreni appartenenti a proprietari diversi e da società diverse, pur se operanti nel medesimo settore delle energie rinnovabili. Infine, si specifica che la consulenza tecnica allegata ai motivi di riesame del coindagato Zonca, aveva fatto emergere, da un punto di vista tecnico, l'autonomia ed indipendenza funzionale di ogni impianto, indicando che ciascuno di questi era risultato dotato di una propria cabina di consegna localizzata su una distinta particella catastale e caratterizzato da punti di connessione alla rete differenti, identificati da propri codici POD (cfr. pag 40 dell'ordinanza impugnata). Sicché, tutte le pur articolate argomentazioni contenute nel ricorso in relazione all'astratta configurabilità del delitto di falso valutativo si rivelano, sotto l'indicata prospettiva, prive di specificità, in quanto non attaccano direttamente e nel suo complesso la motivazione svolta sul punto. Anche gli argomenti spesi dal Tribunale del riesame in ordine all'attestazione del 17 dicembre 2008, nel senso della genericità dell'imputazione, non hanno incontrato alcuna argomentata e diretta replica da parte dell'impugnante. Sul punto della rilevata aspecificità va, quindi, data continuità al pacifico orientamento affermato in sede di legittimità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264, di cui si ripercorrono, parzialmente, le argomentazioni; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584) quello secondo il quale il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essere conforme all'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve enucleare in modo specifico il vizio denunciato (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). 1.1.In relazione alla fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen. l'impugnazione, del pari, è inammissibile per difetto di specificità. Il provvedimento impugnato, in definitiva, finisce per escludere il reato di truffa, considerato il complesso della motivazione svolta, non solo per l'insussistenza di un presupposto, cioè l'idoneità della condotta a trarre in inganno il G.S.E., in quanto organismo non abilitato a sindacare la legittimità del titolo edilizio sulla cui base gli impianti vengono realizzati, essendo tale sindacato demandato alle Amministrazioni competenti al rilascio del titolo. Tale punto della motivazione, invero, risulta attinto da ampia critica. Il pubblico ministero ricorrente, alla stregua di un'articolata descrizione della normativa di settore, vigente all'epoca dei fatti oggetto del procedimento e dell'elaborazione giurisprudenziale, ha censurato la conclusione secondo la quale non rientrava nei poteri del G.S.E., nell'ambito del procedimento destinato a concludersi con un provvedimento di ammissione agli incentivi ovvero, in alternativa, con un provvedimento di rigetto della relativa richiesta, il controllo della legittimità del titolo conseguito per la realizzazione dell'impianto e la sua congruenza rispetto alla potenza dell'impianto medesimo, nell'ambito dei parametri dimensionali, che, secondo la normativa vigente, determinavano la necessità della D.I.A. o della A.U.R. Sennonché il ricorso si presenta, comunque, aspecifico posto che le false attestazioni di cui s'è detto al § 1. (che il Tribunale ha ritenuto insussistenti sulla base di articolate argomentazioni) rappresentano, nella prospettazione accusatoria, gli artifici e raggiri attraverso i quali sarebbe stato procurato il profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. La mancanza di critiche al riguardo, dunque, implica l'inammissibilità della doglianza anche relativamente al delitto citato in quanto investe soltanto il descritto profilo della sindacabilità, da parte di GSE, della legittimità dei titoli edilizi rilasciati, senza occuparsi, a monte, dell'effettiva falsità realizzata attraverso l'artata frammentazione ( per il Tribunale insussistente ) di un unico impianto fotovoltaico, di numerosi MW, volta ad aggirare il più lungo ed oneroso procedimento di autorizzazione unica. Infine, è appena il caso di osservare che alcuna puntuale e specifica critica viene svolta rispetto al ragionamento con il quale il Tribunale esclude che la finalità perseguita con il frazionamento, sia stata quella di accelerare l'accesso ai finanziamenti, nella parte in cui si sottolinea, peraltro, la natura perentoria del termine di 180 giorni previsto per la conclusione del procedimento amministrativo per il rilascio de
Decreto Cassazione n. 37469/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris