CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17822/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta procura speciale in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3267/2020Numero sezionale 4519/2026Numero di raccolta generale 17822/2026Data pubblicazione 04/06/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente–avverso la sentenza n. 3745/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 30/9/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 27/5/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANOmotivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui laCommissione tributaria regionale della Lombardia aveva accolto l’appelloerariale avverso la sentenza n. 3859/2017 emessa dalla Commissionetributaria provinciale di Bergamo, in accoglimento del ricorso propostoavverso avviso di accertamento in rettifica, da B/1 a D/4, della renditacatastale proposta con dichiarazione DOCFA dalla Fondazione,relativamente a struttura per servizi socio-sanitari-assistenziali di suaproprietà.Agenzia delle entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata indata 16/4/2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso conrichiesta di compensazione delle spese di lite.1.2. A tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesionel’Amministrazione finanziaria.1.3. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazioneintegrale delle spese di lite.1.4. Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento delcontributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia alricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012,che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versareNumero registro generale 3267/2020Numero sezionale 4519/2026Numero di raccolta generale 17822/2026Data pubblicazione 04/06/2026un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misurasi applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell'impugnazione o della suadeclaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misuraeccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e nonsuscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 27.5.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]