CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 24608/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30090-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] \TOCCA; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimati - avverso la sentenza n. 618/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Napoli, in accoglimento del gravame dell'INPS, ha rigettato l'opposizione proposta dal ricorrente avverso l'avviso di addebito notificato il 18 aprile 2013 per contributi relativi agli anni 1990-1991; 2. la sentenza impugnata, in premessa, dà atto della prospettazione difensiva secondo cui il ricorrente avrebbe avuto conoscenza dell'obbligo contributivo, di cui all'avviso di addebito opposto, soltanto a seguito di una richiesta di estratto di ruolo ottenuta 1'11 giugno 2014; la Corte territoriale ha, invece, osservato come l'INPS, in primo grado, avesse offerto prova della notifica dell'avviso di addebito in data 18 aprile 2013. L'istituto aveva, infatti, prodotto, in relazione all'atto, copia della raccomandata con ricevuta di ritorno. A tale riguardo, la Corte di merito ha ritenuto che non vi fossero ragioni per dubitare della conformità della copia all'originale dell'atto sia per l'assenza di specifiche contestazioni in ordine a detta conformità, sia per la completezza della relata di notificazione, con indicazione (precisa) dell'indirizzo del destinatario e del numero dell'avviso; di conseguenza, ha giudicato ogni eccezione relativa al merito delle pretese contributive preclusa per la tardività dell'impugnazione; 3. della decisione ha chiesto la cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]., con tre motivi, successivamente illustrati con memoria; 4. sono rimasti intimati l'INPS e l'Agenzia delle Entrate Riscossione; 5. è stata comunicata ritualmente la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2020 n. 30090 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- 6. con il primo motivo è dedotta -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- la violazione e falsa applicazione dell'art. 2719 cod.civ. È censurata la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la ricorrente avrebbe genericamente contestato la conformità della documentazione in copia all' all'originale; parte ricorrente assume che, nel giudizio di primo grado, non avrebbe disconosciuto il contenuto della copia prodotta dall'Inps ma semplicemente impugnato la documentazione prodotta in copia perché priva dell'attestazione di autenticità da parte di pubblico ufficiale competente; la Corte di appello, nel dare rilievo alla condotta di mancato disconoscimento, avrebbe perciò violato la norma di legge; 7. il motivo va respinto; 8. l'art. 2719 stabilisce che «le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta»; 9. la norma dunque collega la conformità della copia dell'atto all'originale tanto all' attestazione del pubblico ufficiale (nel qual caso non viene proprio in rilievo il disconoscimento che, ove pure vi fosse, sarebbe irrilevante) quanto, in difetto di attestazione, alla mancata contestazione della conformità della copia fotografica o fotostatica all'originale; 10. in applicazione della regola fissata, la Corte di merito, in difetto di attestazione di conformità del pubblico ufficiale, ha attribuito rilievo alla condotta della ricorrente e giudicato non contestata, nei termini di legge, la conformità della copia fotostatica all'originale; coerentemente, ha accertato la piena corrispondenza della riproduzione al suo originale; 11. con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr 5 cod.proc.civ. - è dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento all'omesso esame della questione di prescrizione dei crediti, in quanto ritenuto precluso dall'accertamento di validità della notifica dell'avviso di addebito; Ric. 2020 n. 30090 sez. ML - ud. 22-03-2022 -3- 12. anche il secondo motivo è infondato; 13. questa Corte ha affermato che «In tema di omissioni contributive, ove il ricorrente in opposizione [...] eccepisca la prescrizione del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale» può ritenersi proposta, ai sensi dell'art. 615 cod.proc.civ., tanto l'azione in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24 d.Ig. n. 46 del 1999, quanto quella diretta a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (pur contestata) della cartella, con obbligo, in caso di domande contestuali, di provvedere su ciascuna di esse (v., di recente, Cass. nr.18256 del 2020); 14. il principio è riferibile anche all'opposizione di avviso di addebito dell'INPS, che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento, per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mod., in legge n. 122 del 2010); 15. nella fattispecie, sulla base dell'interpretazione della domanda fornita dai giudici di merito, risulta che la parte abbia proposto solo la prima domanda; 16. la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al Giudice di merito (ex plurimis, Cass.nr. 11103 del 2020), non sindacabile in questa sede di legittimità, se non in ristretti casi, qui, tuttavia, non prospettati; 17. la resa interpretazione, peraltro, è coerente con la vicenda processuale, posto che la notifica della cartella è avvenuta nel 2013 mentre il giudizio risulta introdotto con ricorso depositato il 6.6.2014, quando dunque non poteva essere maturato il successivo termine quinquennale decorrente dalla notifica dell'avviso; 18. con il terzo motivo è dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento all'omessa verifica dell'interesse ad agire in ordine all'impugnazione dell'estratto di ruolo; 19. il motivo, con cui, nella sostanza, si assume la possibilità di impugnare la cartella esattoriale e/o l'avviso di addebito di cui Ric. 2020 n. 30090 sez. ML - ud. 22-03-2022 -4- l'interessato è venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato, su sua richiesta, dal concessionario della riscossione, oltre a difettare di un concreto interesse ad agire, è assorbito dall'accertamento, oramai definitivo, dell'avvenuta notifica, nel caso di specie, dell'avvio di addebito impugnato; 20. sulla base delle esposte argomentazioni, il ricorso va, complessivamente rigettato; 21. nulla deve provvedersi in merito alle spese processuali, in difetto di attività difensiva da parte degli intimati; 22. sussistono invece í presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que