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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 luglio 2024

Cassazione n. 29820/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21594/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]), che lo rappresenta e difendegiusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura speciale allegata al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]. ) presso cui è elettivamente domiciliata. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 778/2022 depositata il 16/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Salerno, Sezione staccata di Eboli, emetteva in favore dell'[OSCURATO:SOCIETA]. decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di somme per canoni idrici rimasti insoluti.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, eccependo sia l’inesistenza del decreto ingiuntivo, per aver ricevuto la notifica dello stessosenza l’allegazione del ricorso introduttivo del procedimento monitorio, sia l'inesistenza del rapporto di fornitura per mancanza di regolare contratto tra le parti.

Si costituiva, resistendo, l’[OSCURATO:SOCIETA]., che depositava, altresì, istanza di rimessione in termini per la rinotifica, adducendo che l'omessa notifica del ricorso monitorio unitamente al decreto ingiuntivo fosse dipesa da causa a lei non imputabile.

1.2. A seguito della rinotifica del decreto ingiuntivo, autorizzata dal giudice, il Rossomando instaurava un secondo giudizio di opposizione , che veniva poi riunito al precedente.

1.3. Con sentenza n. 5225/2016 del 14 novembre 2016, il Tribunale di Salerno rigettava le opposizioni a decreto ingiuntivo, condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite.

2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello e la [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva, resistendo al gravame.

2.1. Con sentenza n. 778 del 16 giugno 2022 la Corte d’Appello di Salerno rigettava il gravame.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, n.3, 3 cod. proc. civ., “Violazione dell’art. 2697 cod. civ. e 2709 cod. civ. in relazione agli artt. 115, 116 e 634 cod. proc. civ.”.

Lamenta che la corte di merito non ha considerato che era onere della [OSCURATO:SOCIETA]. dimostrare sia di aver somministrato la fornitura idrica, sia di averla prestata in favore di [OSCURATO:PERSONA] che la società non aveva assolto a tale onere probatorio.

1.1. Il primo motivo è infondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il vizio di violazione dell'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era effettivamente gravata secondo le regole di «scomposizione» della fattispecie legale del diritto controverso (v.

Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 28 febbraio 2017, n. 5009; Cass.11 dicembre 2015, n. 25029; Cass. 7 marzo 2014, n. 5411; Cass. 10 novembre 2013, n. 16831; Cass. 13 aprile 2010, n. 8730; Cass. 25 agosto 2003, n. 12467; Cass. 2 aprile 2002, n. 4627; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949).

Quanto poi alla invocata violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc., va ricordato l’insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui per dedurre la violazione dell’articolo 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’articolo 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez.

Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass., Sez.

Un., 05/08/2016, n. 16598).

Si è inoltre precisato che sussiste violazione dell’articolo 116 cod. proc. civ. quando il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non ha operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppureancora, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; diversamente, ove si deduca che il giudice abbia solo male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui è ancora consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, e dunque solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati dalle stesse Sezioni unite nelle note sentenze Cass., Sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014 (v. anche , quali successive conformi, Cass., Sez.

Un., 27/12/2019, n. 34474; Cass., Sez.

Un.n. 20867/20, cit.).

1.2. Tanto premesso, va rilevato che nel caso di specie il ricorrente critica la valutazione svolta dalla corte d’appello in ordine alla rilevanza probatoria della documentazione, contenente un elenco fatture e denominato “documenti contabili”, sulla base della quale ha ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse effettivamente prestato la fornitura alRossomando e d avesse dunque diritto al pagamento della stessa da parte del medesimo.

Pertanto, l e censure dedotte, sotto la formale invocazione del vizio di violazione di legge, si risolvono nella critica all’eser cizio del potere di apprezzamento delle prove (non legali) da parte del giudice di merito e non sono, pertanto, inquadrabili ne’ nel paradigma dell’articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), ne’ in quello del precedente n. 4, disposizione che –per il tramite dell’articolo 132 cod. proc. civ., n. 4– da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., 26/09/2018, n. 23153; Cass., 10/06/2016, n. 11892).

E cio’ sia perche’ la contestazione della persuasivita’ del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non piu’ censurabile secondo il nuovo parametro di cui all’articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, sia perché’ con il ricorso per cassazione la parte non puòrimettere in discussione, contrapponendovi la propria, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (Cass., 15/05/2018, n. 11863; Cass., 17/12/2017, n. 29404; Cass., 02/08/2016, n. 16056).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., “Omessa ed apparente motivazione”.

Lamenta l’assoluta incongruenza della motivazione espressadalla corte di merito sull’eccezione avente ad oggetto sia l ’ inesistenza del rapporto di somministrazione sia il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], in quanto minore di età al momento della dichiarata instaurazione del rapporto stesso.

2.1. Il motivo, da riqualificare e più correttamente considerare come dedotto ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., è infondato.

Questa Corte ha già avuto modo più volte di affermare: -che nel giudizio di legittimità il vizio di omessa o apparente motivazione può essere ritualmente dedotto in relazione alle ipotesi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass., Sez.

Un., n. 8053 e n. 8054 del 2014), che si convertono nella violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. (Cass.,02/03/2018, n. 4965); -che, al di fuori dei casi sopra descritti, il nuovo n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.consente di denunciare in Cassazione l’omesso esame di un fatto storico - da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass.n. 24035/2018)–principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (dato testuale) o dagli atti processuali (dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo nel senso che il suo esame avrebbe determinato un esito diverso della causa; viceversa il vizio non sussiste, quando il fatto storico risulti apprezzato dal giudice di secondo grado, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie connesse alla dimostrazione del fatto medesimo (Cass.n. 27415/2018); -che "La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v.

Cass., 07/03/2006, n. 4842; Cass., 27/04/2005, n. 8718); -che la deduzione del vizio di motivazione in ogni caso richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (v., tra le tante, Cass., 18/09/2009, n. 20112, Rv. 609353-01); -che, in ultima analisi, sussiste "la nullità della sentenza per motivazione solo apparente quando essa risulta fondata su una mera formula di stile riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la ratio decidendie ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità, ovvero caratterizzata da un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e da “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez.

Un. 8053/2014). -che"ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture" (Cass.,1° marzo 2022, n. 6758).

Orbene, nel caso di specie, la corte di merito ha affermato: “va innanzitutto premesso che per la esistenza e validità del contratto di somministrazione da cui trae origine la esposizione debitoria documentata nelle fatture poste a fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo non è richiesta la forma scritta, potendo essere concluso anche oralmente.

Parimenti per quanto attiene alla dedotta incapacità di agire all'epoca di inizio del rapporto, correttamente il tribunale ha rilevato che l'appellante non ha maichiesto l'annullamento di tale contratto facendo valere la propria incapacità di agire”.

La motivazione, dunque, esiste ed è stata svolta congruamente senza vizi logico-giuridici.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Nullita’ del monitorio ex art. 643, comma 2, cod. proc. civ.; omessa motivazione”.

Lamenta che essendo stata la prima notificazione del decreto ingiuntivo eseguita senza allegazione del ricorso monitorio, il decreto ingiuntivo doveva essere ritenuto nullo, perché il suo destinatario -l’ingiunto- non a veva avuto conoscenza delle ragioni di credito e non avevapotuto assumere una difesa valida ed efficace relativamente alla pretesa azionata.

3.1. Il terzo motivo è inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ.

Il ricorrente infatti silimita a riproporre eccezioni già dedotte in appello - insistendo sulla nullità del decreto ingiuntivo in quanto inizialmente notificato privo del ricorso monitorio- e trascura la motivazione con cui la corte territoriale ha escluso la dedotta nullità, richiamando un principio già posto da questa Corte con la sentenza n. 22959 del 31/10/2007, e più volte confermato, secondo cui "la notificazione del decreto ingiuntivo, comunque effettuata, e quindi anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso, ed esclude pertanto la presunzione di abbandono del titolo, che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di esso, di cui all'art. 644 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 2656 del 1974, resa a sezioni unite), inefficacia che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, può essere fatta valere con il rimedio di cui all'art. 188 disp. att. cod.proc. c iv ., o con la querela nullitatis, soltanto nei casi di mancanza o di inesistenza della notificazione, ipotesi che, come detto, non ricorrono nel caso di specie".

Ancora di recente, è stato ribadito che "Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso.

Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 cod. proc. civ., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 cod. proc. civ."(v.

Cass., n. 1509 del 21/01/2019).

Nel caso di specie, quindi, la motivazione non è stata omessa, ma esiste ed è stata resa conformemente al consolidato orientamento di legittimità, dato che la corte territoriale ha ritenuto che “sebbene la notifica fosse stata eseguita con modalità differenti dalle previsioni normative, è stata oggettivamente eseguita e, dunque, costituisce espressione dell’interesse di ottenere gli effetti derivanti dal decreto” (v. p. 5 dell’impugnata sentenza).La corte di merito ha altresì rilevato che “Nel caso di specie, peraltro, il vizio della notifica è da ritenersi sanato in virtù del principio del raggiungimento dello scopo, essendosi l’odierno appellante tempestivamente costituito ai fini dell’opposizione, cioè entro il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo” (v. p. 6); anche in tal caso la motivazione esiste, mentre le ulteriori doglianze che compongono il motivo, in ordine alla impossibilità per l’opponente, odierno ricorrente, di difendersi nel merito, sollecitano invero una rivalutazione dei fatti di causa, preclusa in sede di legittimità.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato.

5. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

6. Sussistono, infine, i presuppostiex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.per la condanna del ricorrente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, nella misura parimenti indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di euro 1.800,00, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21594/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]), che lo rappresenta e difendegiusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura speciale allegata al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]. ) presso cui è elettivamente domiciliata. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 778/2022 depositata il 16/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Salerno, Sezione staccata di Eboli, emetteva in favore dell'[OSCURATO:SOCIETA]. decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di somme per canoni idrici rimasti insoluti. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, eccependo sia l’inesistenza del decreto ingiuntivo, per aver ricevuto la notifica dello stessosenza l’allegazione del ricorso introduttivo del procedimento monitorio, sia l'inesistenza del rapporto di fornitura per mancanza di regolare contratto tra le parti. Si costituiva, resistendo, l’[OSCURATO:SOCIETA]., che depositava, altresì, istanza di rimessione in termini per la rinotifica, adducendo che l'omessa notifica del ricorso monitorio unitamente al decreto ingiuntivo fosse dipesa da causa a lei non imputabile. 1.2. A seguito della rinotifica del decreto ingiuntivo, autorizzata dal giudice, il Rossomando instaurava un secondo giudizio di opposizione , che veniva poi riunito al precedente. 1.3. Con sentenza n. 5225/2016 del 14 novembre 2016, il Tribunale di Salerno rigettava le opposizioni a decreto ingiuntivo, condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite. 2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello e la [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva, resistendo al gravame. 2.1. Con sentenza n. 778 del 16 giugno 2022 la Corte d’Appello di Salerno rigettava il gravame. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, n.3, 3 cod. proc. civ., “Violazione dell’art. 2697 cod. civ. e 2709 cod. civ. in relazione agli artt. 115, 116 e 634 cod. proc. civ.”. Lamenta che la corte di merito non ha considerato che era onere della [OSCURATO:SOCIETA]. dimostrare sia di aver somministrato la fornitura idrica, sia di averla prestata in favore di [OSCURATO:PERSONA] che la società non aveva assolto a tale onere probatorio. 1.1. Il primo motivo è infondato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il vizio di violazione dell'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era effettivamente gravata secondo le regole di «scomposizione» della fattispecie legale del diritto controverso (v. Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 28 febbraio 2017, n. 5009; Cass.11 dicembre 2015, n. 25029; Cass. 7 marzo 2014, n. 5411; Cass. 10 novembre 2013, n. 16831; Cass. 13 aprile 2010, n. 8730; Cass. 25 agosto 2003, n. 12467; Cass. 2 aprile 2002, n. 4627; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949). Quanto poi alla invocata violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc., va ricordato l’insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui per dedurre la violazione dell’articolo 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’articolo 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass., Sez. Un., 05/08/2016, n. 16598). Si è inoltre precisato che sussiste violazione dell’articolo 116 cod. proc. civ. quando il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non ha operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppureancora, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; diversamente, ove si deduca che il giudice abbia solo male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui è ancora consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, e dunque solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati dalle stesse Sezioni unite nelle note sentenze Cass., Sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014 (v. anche , quali successive conformi, Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34474; Cass., Sez. Un.n. 20867/20, cit.). 1.2. Tanto premesso, va rilevato che nel caso di specie il ricorrente critica la valutazione svolta dalla corte d’appello in ordine alla rilevanza probatoria della documentazione, contenente un elenco fatture e denominato “documenti contabili”, sulla base della quale ha ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse effettivamente prestato la fornitura alRossomando e d avesse dunque diritto al pagamento della stessa da parte del medesimo. Pertanto, l e censure dedotte, sotto la formale invocazione del vizio di violazione di legge, si risolvono nella critica all’eser cizio del potere di apprezzamento delle prove (non legali) da parte del giudice di merito e non sono, pertanto, inquadrabili ne’ nel paradigma dell’articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), ne’ in quello del precedente n. 4, disposizione che –per il tramite dell’articolo 132 cod. proc. civ., n. 4– da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., 26/09/2018, n. 23153; Cass., 10/06/2016, n. 11892). E cio’ sia perche’ la contestazione della persuasivita’ del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non piu’ censurabile secondo il nuovo parametro di cui all’articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, sia perché’ con il ricorso per cassazione la parte non puòrimettere in discussione, contrapponendovi la propria, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (Cass., 15/05/2018, n. 11863; Cass., 17/12/2017, n. 29404; Cass., 02/08/2016, n. 16056). 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., “Omessa ed apparente motivazione”. Lamenta l’assoluta incongruenza della motivazione espressadalla corte di merito sull’eccezione avente ad oggetto sia l ’ inesistenza del rapporto di somministrazione sia il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], in quanto minore di età al momento della dichiarata instaurazione del rapporto stesso. 2.1. Il motivo, da riqualificare e più correttamente considerare come dedotto ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., è infondato. Questa Corte ha già avuto modo più volte di affermare: -che nel giudizio di legittimità il vizio di omessa o apparente motivazione può essere ritualmente dedotto in relazione alle ipotesi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass., Sez. Un., n. 8053 e n. 8054 del 2014), che si convertono nella violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. (Cass.,02/03/2018, n. 4965); -che, al di fuori dei casi sopra descritti, il nuovo n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.consente di denunciare in Cassazione l’omesso esame di un fatto storico - da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass.n. 24035/2018)–principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (dato testuale) o dagli atti processuali (dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo nel senso che il suo esame avrebbe determinato un esito diverso della causa; viceversa il vizio non sussiste, quando il fatto storico risulti apprezzato dal giudice di secondo grado, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie connesse alla dimostrazione del fatto medesimo (Cass.n. 27415/2018); -che "La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 07/03/2006, n. 4842; Cass., 27/04/2005, n. 8718); -che la deduzione del vizio di motivazione in ogni caso richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (v., tra le tante, Cass., 18/09/2009, n. 20112, Rv. 609353-01); -che, in ultima analisi, sussiste "la nullità della sentenza per motivazione solo apparente quando essa risulta fondata su una mera formula di stile riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la ratio decidendie ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità, ovvero caratterizzata da un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e da “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. Un. 8053/2014). -che"ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture" (Cass.,1° marzo 2022, n. 6758). Orbene, nel caso di specie, la corte di merito ha affermato: “va innanzitutto premesso che per la esistenza e validità del contratto di somministrazione da cui trae origine la esposizione debitoria documentata nelle fatture poste a fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo non è richiesta la forma scritta, potendo essere concluso anche oralmente. Parimenti per quanto attiene alla dedotta incapacità di agire all'epoca di inizio del rapporto, correttamente il tribunale ha rilevato che l'appellante non ha maichiesto l'annullamento di tale contratto facendo valere la propria incapacità di agire”. La motivazione, dunque, esiste ed è stata svolta congruamente senza vizi logico-giuridici. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Nullita’ del monitorio ex art. 643, comma 2, cod. proc. civ.; omessa motivazione”. Lamenta che essendo stata la prima notificazione del decreto ingiuntivo eseguita senza allegazione del ricorso monitorio, il decreto ingiuntivo doveva essere ritenuto nullo, perché il suo destinatario -l’ingiunto- non a veva avuto conoscenza delle ragioni di credito e non avevapotuto assumere una difesa valida ed efficace relativamente alla pretesa azionata. 3.1. Il terzo motivo è inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ. Il ricorrente infatti silimita a riproporre eccezioni già dedotte in appello - insistendo sulla nullità del decreto ingiuntivo in quanto inizialmente notificato privo del ricorso monitorio- e trascura la motivazione con cui la corte territoriale ha escluso la dedotta nullità, richiamando un principio già posto da questa Corte con la sentenza n. 22959 del 31/10/2007, e più volte confermato, secondo cui "la notificazione del decreto ingiuntivo, comunque effettuata, e quindi anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso, ed esclude pertanto la presunzione di abbandono del titolo, che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di esso, di cui all'art. 644 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 2656 del 1974, resa a sezioni unite), inefficacia che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, può essere fatta valere con il rimedio di cui all'art. 188 disp. att. cod.proc. c iv ., o con la querela nullitatis, soltanto nei casi di mancanza o di inesistenza della notificazione, ipotesi che, come detto, non ricorrono nel caso di specie". Ancora di recente, è stato ribadito che "Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 cod. proc. civ., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 cod. proc. civ."(v. Cass., n. 1509 del 21/01/2019). Nel caso di specie, quindi, la motivazione non è stata omessa, ma esiste ed è stata resa conformemente al consolidato orientamento di legittimità, dato che la corte territoriale ha ritenuto che “sebbene la notifica fosse stata eseguita con modalità differenti dalle previsioni normative, è stata oggettivamente eseguita e, dunque, costituisce espressione dell’interesse di ottenere gli effetti derivanti dal decreto” (v. p. 5 dell’impugnata sentenza).La corte di merito ha altresì rilevato che “Nel caso di specie, peraltro, il vizio della notifica è da ritenersi sanato in virtù del principio del raggiungimento dello scopo, essendosi l’odierno appellante tempestivamente costituito ai fini dell’opposizione, cioè entro il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo” (v. p. 6); anche in tal caso la motivazione esiste, mentre le ulteriori doglianze che compongono il motivo, in ordine alla impossibilità per l’opponente, odierno ricorrente, di difendersi nel merito, sollecitano invero una rivalutazione dei fatti di causa, preclusa in sede di legittimità. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato. 5. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza. 6. Sussistono, infine, i presuppostiex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.per la condanna del ricorrente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, nella misura parimenti indicata in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di euro 1.800,00, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di cont
Decreto Cassazione n. 29820/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris