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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 03598/2026

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6 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5561/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S . r . l . in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale cessionario di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso il decreto del Tribunale di Bari in RG n. 2/2021 sub 1 , depositato il 07/02/2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bari ha omologato l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 10 e s. , l. n. 3/2012 , proposto dai debitori [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e OrazioAntonio Giannico, che prevedeva il versamento della somma totale di € 1.466.495,59 mediante l’apporto di finanza esterna, con pagamento di due anticipi entro 60 e 90 giorni d al l’omologazione e d i n. 64 rate a partire dal quarto mese dopo l’omologazione da parte del terzo assuntore, la società agricola [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.

1.1. — Con ricorso del 16.10.2023 il creditore [OSCURATO:SOCIETA]., cessionario di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., ha chiesto la risoluzionedell’accordo omologato, con conseguente revoca del decreto di omologazione e , in via subordinata , la conversione della procedura di composizione in liquidazione; nel procedimento è intervenuto [OSCURATO:SOCIETA]. lamentando di non aver ricevuto alcun pagamento.

1.2. —Dopo una lunga serie di rinvii, inutilmente concessi ai debitori per la verifica degli ulteriori pagamenti promessi, il G.D., con decreto del 3.10.2024, ha dichiarato risolto l’accordo per inadempimento dei debitori, in quanto, alla data del 31.8.2024, erano stati integralmente pagati solo i crediti prededucibili e un credito privilegiato , m entre non risultavano rispettate le scadenze successive sia per gli altri creditori privilegiati che per il creditore ipotecario [OSCURATO:PERSONA] .

In particolare, dalla relazione aggiornata dell’OCC risultavaversata in totale la somma di € 373.962,30 su un totale dovuto di € 549.639,58 con un residuo già scaduto da pagare di € 175,677,28.

Con specifico riferimento alla situazione dei creditori istanti, [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto € 283.458,32 (con credito residuo scaduto di € 59.157,48), mentre Siena NPL non aveva ricevuto ancora alcun pagamento, come tutti i creditori chirografari, che avrebbero dovuto ricevere il pagamento rateale mensile adecorrere da aprile 2023.

1.3. — [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha p roposto reclamo, chiedendo la revoca del decreto di risoluzione dell’accordo e la prosecuzione della procedura. [OSCURATO:PERSONA] e il creditore [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto il rigetto del reclamo.

1.4. — Il Tribunale di Bari ha respinto il reclamo, rigettando l’eccezione di tardività della domanda di risoluzione e rilevando, nel merito, che il provvedimento “visto agli atti” apposto sull’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]non p oteva aver ingenerato un affidamento sull’accoglimento dell’istanza di differimento semestrale dei pagamenti presentata dai sovraindebitati (cioè di una modifica dell’accordo, peraltro già modificato con una precedente, ma espressa, autorizzazione giudiziale), ritenendo evidente che il GD aveva disposto «solo l’acquisizione della istanza agli atti della procedura, laddove l’autorizzazione alla dilazione dei pagamenti (in sostanziale modifica dell’accordo già omologato) avrebbe richiesto un provvedimento esplicito di autorizzazione/non autorizzazione».

2. — Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione in quattro mezzi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con distinti controricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. — Con il primo motivo, rubricato “ Nullità del decreto per violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 11, 14 della l. 3/2012, art.100 c.p.c., artt. 2967 e 2727 c.c. ex artt. 360 co. 1 n. 3, 366 c.p.c. n. 4 e 111 Cost.”, la ricorrent e deduc e, per vero in modo alquanto confuso: i) che l’interpretazione del provvedimento “visto agli atti” apposto sull’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di differimento semestrale dei pagamenti, come non corrispondente a un provvedimento di autorizzazione, sarebbe erratae che, tenendo conto di quel differimento – sul quale i debitori e il terzo assuntore avevano fatto in buona fede legittimo affidamento – alla data del 12.9.2024 «i pagamenti erano regolari» e quindi non sussisteva il presupposto del grave inadempimento per la disposta risoluzione; ii) che, partendo dalle scadenze prospettate dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] nella domanda di risoluzione, il tribunale l’avrebbe dovuta ritenere inammissibile perché da proporre entro il 17.5.2023, con conseguente «violazione dell’art. 14 L. 3/12, avendoproposto il ricorso dopo i sei mesi dalla presumibile scoperta a nulla valendo nella fattispecie il diverso termine dell’anno riferito al termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dall’accordo»; iii) che difettava l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di [OSCURATO:PERSONA] e Siena NPL, essendo attestata la convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria; iv) che, come in sede di accesso alla procedure di sovraindebitamento, così anche ai fini della sua risoluzione, dovrebbero rilevare solo colpa grave, malafede e frode.

2.2. — Con il secondo mezzo, rubricato come il primo, si lamenta, per un verso, la mancata considerazione che l’art. 8, l. n. 3/2012 , come interpretato nella giurisprudenza di legittimità, consente che la proposta preveda una dilazione del pagamento dei privilegiati anche oltre un anno, se bilanciata dalla attribuzione del diritto di voto sul conseguente pregiudizio; e, per altro verso, che la risoluzione verrebbe a ledere i principi propri dell'istituto del sovraindebitamento, «creato nell’ottica del salvataggio e della concessione di una seconda chance».

2.3. — Con il terzo motivo la ricorrent e denunziano la “ Nullità del decreto per violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 335 c.p.c., 24 e 111 Cost. ex artt. 360 co. 1 n. 3, 366 c.p.c. n. 4”, in relazione sia alla asserita lesione del suo diritto di difesa e del contraddittorio , per non aver avuto accesso al PCT, sia alla violazione dell’obbligo di riunione dei due reclami proposti avverso il medesimo provvedimento di risoluzione.

2.4. — Con il quarto, rubricato “ Nullità del decreto per violazione e falsa applicazione degli articoli 132 n. 4 c.p.c. e 118 disposizioni attuative c.p.c., in relazione all’articolo 360 comma 1 n. 4 c.p.c. e 111 Cost.”, si lamenta che la motivazione del decreto impugnato sarebbe meramente apparente sulla interpretazione del provvedimento “visto agli atti”, censurata nel primo motivo.

3. — Tutti i motivi sono inammissibili, anche perché formulati in modo confuso (specie il primo), o con richiamo eccentrico a principi inconferenti e avulsi dalla fattispecie concreta (specie il secondo), o afferenti a questioni nuove (specie il terzo) o incompatibili tra loro (come il quarto rispetto al primo). 3.1.— In generale, i prospettati vizi di violazione di legge difettano del requisito di specificitàsancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., che onera il ricorrente, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui lamenta la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, da richiamare espressamente al fine di dimostrarne il contrasto col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni –la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez.

U., 23745/2020; conf. ex multisCass. 18998/2021).

4. — A ciò si aggiunga, con specifico riguardo al primo motivo, che la censura di erronea interpretazione del provvedimento di “visto agli atti”, apposto sull’istanza di dilazione semestrale dei termini di pagamento, nemmeno indica una specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e s. c.c., la cui portata può ritenersi generale(Cass. 16057/2016, 2360/2025).

4.1. — In ogni caso, l’interpretazione di detto provvedimento, anche in comparazione con il precedente accoglimento esplicito di una analoga istanza di differimento dei termini, è stata congruamente argomentata dal tribunale, con una motivazione che non risulta affatto “apparente”, poiché un simile vizio ricorre solo quando le argomentazioni del giudice di merito risultano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentono l'identificazione dell'iter logico seguito, risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi, senza che possa venire più in rilievo, invece, la sufficienza o contraddittorietà della motivazione (Cass. Sez.

U., 24495/2024; Cass. 395/2021, 26893/2020, 22598/2018), mentre nel caso di specie la motivazione del decreto impugnato non è affetta da tali vizi e rispetta senza dubbio il “minimo costituzionale” richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. Sez.

U, 8053/2014, 34474/2019, 20867/2020; Cass. 27501/2022, 34459/2022, 4784/2023, 14703/2024).

Ciò rende inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., anche il quarto motivo, che censura il vizio di apparenza della motivazione.

4.2. — Sempre con riguardo al primo motivo, la censura di tardività della domanda di risoluzione è scarsamente comprensibile, e in ogni caso il tribunale, nel richiamare l’art. 14, comma 3, l. n. 3/2012 – in base al quale «il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dall’accordo» –ha dato atto che nel caso in esame il ricorso, presentato in data 16.10.2023, è tempestivo, tenuto conto che l’accordo è stato omologato con decreto del 5.6.2022e che non risulta «spirato il termine ultimo fissato nell’accordo».

Peraltro, il riferimento del ricorrente alla “scoperta” dell’inadempimento, come dies a quodella domanda di risoluzione, appare questione nuova, e anche perciò inammissibile.

4.3. — Manifestamente infondato è il preteso difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in ragione della certificata convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria, posto che la norma sulla risoluzione dell’accordo (art. 14, comma 2, l. n. 3/2012) opera su un piano diverso e in una fase successiva alla sua omologazione, nella quale ciò che rileva non è la convenienza dell’accordo, ma il fatto che il proponente non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dall’accordo, o che le garanzie promesse non siano costituite o anche se l’esecuzione dell’accordo divenga impossibile per ragioni non imputabili al debitore: è sufficiente infatti la presenza di uno di tali presupposti per legittimare «ciascun creditore» a chiedere al tribunale la risoluzione dell’accordo.

Nel caso di specie il tribunale ha congruamente motivato anche sulla rilevanza del protratto inadempimento agli obblighi derivanti dall’accordo, nonostante l’iniziale differimento dei termini, espressamente autorizzato con provvedimento del 14.10.2022; inadempimento cui la legge invero fa riferimento ex se, senza alcuna specifica connotazione di gravità o non scarsa importanza, e che, comunque, emerge dagli atti in tutta la sua nitidezza, se si considera anche che, nonostante i plurimi rinvii concessi per provvedere ai pagamenti scaduti o per ottenere il finanziamento richiesto, nessun ulteriore pagamento risulta nelle more effettuato.

4.4. — Il fatto, poi, che, ai fini della risoluzione dell’accordo, rilevi anche l’impossibilità della sua esecuzione per cause non imputabili al debitore, rende del tutto ultronei i riferimenti del primo motivo ai criteri della colpa grave, malafede o frode che governano ora l’ammissibilità del piano del consumatore o, diversamente, dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (cfr. art. 7, comma 2, lett. d-ter) e d-quater) l. n. 3/2012 come modificato dal d.l. n. 137/2020, conv. in l. n.176/2020).

5. — Quanto al secondo motivo, risultano del tutto inconferenti le osservazioni svolte sul meccanismo della cd. moratoria del pagamento dei creditori privilegiati di cui all’art. 8, comma 4, l. n. 3/2012 , come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 31790/2024, 34150/2024, 9549/2025), che riguarda il contenuto della proposta e la sua ammissibilità, in relazione anche al diritto di voto, e non già la fase della sua esecuzione.

Del tutto generici sono invece i riferimenti ai principi del “salvataggio” e della “seconda chance” cui si ispira la legislazione sul sovraindebitamento.

6. —Con riguardo al terzo motivo, la lamentata lesione del diritto di difesa, per mancanza di accessibilità al PCT, difetta del tutto di autosufficienza, oltre a risultare dedotta per la prima volta in questa sede.

Invece, la mancata riunione delle due impugnazioni proposte contro il medesimo provvedimento, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., non produce effetti invalidanti, in assenza di specifica comminatoria (Cass. 18374/2025), quando, pur mancando un formale provvedimento di riunione, le impugnazioni abbiano sostanzialmente avuto, come risulta nella specie, uno svolgimento pressoché contestuale, e siano state decise dallo stesso collegio, a nulla rilevando la separata redazione di due pronunce per una decisione di tipo unitario(cfr. Cass. 20514/2016).

7. — Segue l’inammissibilità del ricorso con condanna de lla ricorrente alla rifusione delle spese in favore di ciascuno dei due controricorrenti, con distrazione delle spese in favore del difensore di [OSCURATO:PERSONA].

8. — Sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna la ricorrent e al pagamento, in favore d ei due controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno di essi in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale difensore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5561/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S . r . l . in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale cessionario di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso il decreto del Tribunale di Bari in RG n. 2/2021 sub 1 , depositato il 07/02/2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bari ha omologato l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 10 e s. , l. n. 3/2012 , proposto dai debitori [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e OrazioAntonio Giannico, che prevedeva il versamento della somma totale di € 1.466.495,59 mediante l’apporto di finanza esterna, con pagamento di due anticipi entro 60 e 90 giorni d al l’omologazione e d i n. 64 rate a partire dal quarto mese dopo l’omologazione da parte del terzo assuntore, la società agricola [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. 1.1. — Con ricorso del 16.10.2023 il creditore [OSCURATO:SOCIETA]., cessionario di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., ha chiesto la risoluzionedell’accordo omologato, con conseguente revoca del decreto di omologazione e , in via subordinata , la conversione della procedura di composizione in liquidazione; nel procedimento è intervenuto [OSCURATO:SOCIETA]. lamentando di non aver ricevuto alcun pagamento. 1.2. —Dopo una lunga serie di rinvii, inutilmente concessi ai debitori per la verifica degli ulteriori pagamenti promessi, il G.D., con decreto del 3.10.2024, ha dichiarato risolto l’accordo per inadempimento dei debitori, in quanto, alla data del 31.8.2024, erano stati integralmente pagati solo i crediti prededucibili e un credito privilegiato , m entre non risultavano rispettate le scadenze successive sia per gli altri creditori privilegiati che per il creditore ipotecario [OSCURATO:PERSONA] . In particolare, dalla relazione aggiornata dell’OCC risultavaversata in totale la somma di € 373.962,30 su un totale dovuto di € 549.639,58 con un residuo già scaduto da pagare di € 175,677,28. Con specifico riferimento alla situazione dei creditori istanti, [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto € 283.458,32 (con credito residuo scaduto di € 59.157,48), mentre Siena NPL non aveva ricevuto ancora alcun pagamento, come tutti i creditori chirografari, che avrebbero dovuto ricevere il pagamento rateale mensile adecorrere da aprile 2023. 1.3. — [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha p roposto reclamo, chiedendo la revoca del decreto di risoluzione dell’accordo e la prosecuzione della procedura. [OSCURATO:PERSONA] e il creditore [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto il rigetto del reclamo. 1.4. — Il Tribunale di Bari ha respinto il reclamo, rigettando l’eccezione di tardività della domanda di risoluzione e rilevando, nel merito, che il provvedimento “visto agli atti” apposto sull’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]non p oteva aver ingenerato un affidamento sull’accoglimento dell’istanza di differimento semestrale dei pagamenti presentata dai sovraindebitati (cioè di una modifica dell’accordo, peraltro già modificato con una precedente, ma espressa, autorizzazione giudiziale), ritenendo evidente che il GD aveva disposto «solo l’acquisizione della istanza agli atti della procedura, laddove l’autorizzazione alla dilazione dei pagamenti (in sostanziale modifica dell’accordo già omologato) avrebbe richiesto un provvedimento esplicito di autorizzazione/non autorizzazione». 2. — Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione in quattro mezzi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con distinti controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. — Con il primo motivo, rubricato “ Nullità del decreto per violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 11, 14 della l. 3/2012, art.100 c.p.c., artt. 2967 e 2727 c.c. ex artt. 360 co. 1 n. 3, 366 c.p.c. n. 4 e 111 Cost.”, la ricorrent e deduc e, per vero in modo alquanto confuso: i) che l’interpretazione del provvedimento “visto agli atti” apposto sull’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di differimento semestrale dei pagamenti, come non corrispondente a un provvedimento di autorizzazione, sarebbe erratae che, tenendo conto di quel differimento – sul quale i debitori e il terzo assuntore avevano fatto in buona fede legittimo affidamento – alla data del 12.9.2024 «i pagamenti erano regolari» e quindi non sussisteva il presupposto del grave inadempimento per la disposta risoluzione; ii) che, partendo dalle scadenze prospettate dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] nella domanda di risoluzione, il tribunale l’avrebbe dovuta ritenere inammissibile perché da proporre entro il 17.5.2023, con conseguente «violazione dell’art. 14 L. 3/12, avendoproposto il ricorso dopo i sei mesi dalla presumibile scoperta a nulla valendo nella fattispecie il diverso termine dell’anno riferito al termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dall’accordo»; iii) che difettava l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di [OSCURATO:PERSONA] e Siena NPL, essendo attestata la convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria; iv) che, come in sede di accesso alla procedure di sovraindebitamento, così anche ai fini della sua risoluzione, dovrebbero rilevare solo colpa grave, malafede e frode. 2.2. — Con il secondo mezzo, rubricato come il primo, si lamenta, per un verso, la mancata considerazione che l’art. 8, l. n. 3/2012 , come interpretato nella giurisprudenza di legittimità, consente che la proposta preveda una dilazione del pagamento dei privilegiati anche oltre un anno, se bilanciata dalla attribuzione del diritto di voto sul conseguente pregiudizio; e, per altro verso, che la risoluzione verrebbe a ledere i principi propri dell'istituto del sovraindebitamento, «creato nell’ottica del salvataggio e della concessione di una seconda chance». 2.3. — Con il terzo motivo la ricorrent e denunziano la “ Nullità del decreto per violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 335 c.p.c., 24 e 111 Cost. ex artt. 360 co. 1 n. 3, 366 c.p.c. n. 4”, in relazione sia alla asserita lesione del suo diritto di difesa e del contraddittorio , per non aver avuto accesso al PCT, sia alla violazione dell’obbligo di riunione dei due reclami proposti avverso il medesimo provvedimento di risoluzione. 2.4. — Con il quarto, rubricato “ Nullità del decreto per violazione e falsa applicazione degli articoli 132 n. 4 c.p.c. e 118 disposizioni attuative c.p.c., in relazione all’articolo 360 comma 1 n. 4 c.p.c. e 111 Cost.”, si lamenta che la motivazione del decreto impugnato sarebbe meramente apparente sulla interpretazione del provvedimento “visto agli atti”, censurata nel primo motivo. 3. — Tutti i motivi sono inammissibili, anche perché formulati in modo confuso (specie il primo), o con richiamo eccentrico a principi inconferenti e avulsi dalla fattispecie concreta (specie il secondo), o afferenti a questioni nuove (specie il terzo) o incompatibili tra loro (come il quarto rispetto al primo). 3.1.— In generale, i prospettati vizi di violazione di legge difettano del requisito di specificitàsancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., che onera il ricorrente, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui lamenta la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, da richiamare espressamente al fine di dimostrarne il contrasto col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni –la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U., 23745/2020; conf. ex multisCass. 18998/2021). 4. — A ciò si aggiunga, con specifico riguardo al primo motivo, che la censura di erronea interpretazione del provvedimento di “visto agli atti”, apposto sull’istanza di dilazione semestrale dei termini di pagamento, nemmeno indica una specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e s. c.c., la cui portata può ritenersi generale(Cass. 16057/2016, 2360/2025). 4.1. — In ogni caso, l’interpretazione di detto provvedimento, anche in comparazione con il precedente accoglimento esplicito di una analoga istanza di differimento dei termini, è stata congruamente argomentata dal tribunale, con una motivazione che non risulta affatto “apparente”, poiché un simile vizio ricorre solo quando le argomentazioni del giudice di merito risultano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentono l'identificazione dell'iter logico seguito, risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi, senza che possa venire più in rilievo, invece, la sufficienza o contraddittorietà della motivazione (Cass. Sez. U., 24495/2024; Cass. 395/2021, 26893/2020, 22598/2018), mentre nel caso di specie la motivazione del decreto impugnato non è affetta da tali vizi e rispetta senza dubbio il “minimo costituzionale” richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. Sez. U, 8053/2014, 34474/2019, 20867/2020; Cass. 27501/2022, 34459/2022, 4784/2023, 14703/2024). Ciò rende inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., anche il quarto motivo, che censura il vizio di apparenza della motivazione. 4.2. — Sempre con riguardo al primo motivo, la censura di tardività della domanda di risoluzione è scarsamente comprensibile, e in ogni caso il tribunale, nel richiamare l’art. 14, comma 3, l. n. 3/2012 – in base al quale «il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dall’accordo» –ha dato atto che nel caso in esame il ricorso, presentato in data 16.10.2023, è tempestivo, tenuto conto che l’accordo è stato omologato con decreto del 5.6.2022e che non risulta «spirato il termine ultimo fissato nell’accordo». Peraltro, il riferimento del ricorrente alla “scoperta” dell’inadempimento, come dies a quodella domanda di risoluzione, appare questione nuova, e anche perciò inammissibile. 4.3. — Manifestamente infondato è il preteso difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in ragione della certificata convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria, posto che la norma sulla risoluzione dell’accordo (art. 14, comma 2, l. n. 3/2012) opera su un piano diverso e in una fase successiva alla sua omologazione, nella quale ciò che rileva non è la convenienza dell’accordo, ma il fatto che il proponente non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dall’accordo, o che le garanzie promesse non siano costituite o anche se l’esecuzione dell’accordo divenga impossibile per ragioni non imputabili al debitore: è sufficiente infatti la presenza di uno di tali presupposti per legittimare «ciascun creditore» a chiedere al tribunale la risoluzione dell’accordo. Nel caso di specie il tribunale ha congruamente motivato anche sulla rilevanza del protratto inadempimento agli obblighi derivanti dall’accordo, nonostante l’iniziale differimento dei termini, espressamente autorizzato con provvedimento del 14.10.2022; inadempimento cui la legge invero fa riferimento ex se, senza alcuna specifica connotazione di gravità o non scarsa importanza, e che, comunque, emerge dagli atti in tutta la sua nitidezza, se si considera anche che, nonostante i plurimi rinvii concessi per provvedere ai pagamenti scaduti o per ottenere il finanziamento richiesto, nessun ulteriore pagamento risulta nelle more effettuato. 4.4. — Il fatto, poi, che, ai fini della risoluzione dell’accordo, rilevi anche l’impossibilità della sua esecuzione per cause non imputabili al debitore, rende del tutto ultronei i riferimenti del primo motivo ai criteri della colpa grave, malafede o frode che governano ora l’ammissibilità del piano del consumatore o, diversamente, dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (cfr. art. 7, comma 2, lett. d-ter) e d-quater) l. n. 3/2012 come modificato dal d.l. n. 137/2020, conv. in l. n.176/2020). 5. — Quanto al secondo motivo, risultano del tutto inconferenti le osservazioni svolte sul meccanismo della cd. moratoria del pagamento dei creditori privilegiati di cui all’art. 8, comma 4, l. n. 3/2012 , come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 31790/2024, 34150/2024, 9549/2025), che riguarda il contenuto della proposta e la sua ammissibilità, in relazione anche al diritto di voto, e non già la fase della sua esecuzione. Del tutto generici sono invece i riferimenti ai principi del “salvataggio” e della “seconda chance” cui si ispira la legislazione sul sovraindebitamento. 6. —Con riguardo al terzo motivo, la lamentata lesione del diritto di difesa, per mancanza di accessibilità al PCT, difetta del tutto di autosufficienza, oltre a risultare dedotta per la prima volta in questa sede. Invece, la mancata riunione delle due impugnazioni proposte contro il medesimo provvedimento, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., non produce effetti invalidanti, in assenza di specifica comminatoria (Cass. 18374/2025), quando, pur mancando un formale provvedimento di riunione, le impugnazioni abbiano sostanzialmente avuto, come risulta nella specie, uno svolgimento pressoché contestuale, e siano state decise dallo stesso collegio, a nulla rilevando la separata redazione di due pronunce per una decisione di tipo unitario(cfr. Cass. 20514/2016). 7. — Segue l’inammissibilità del ricorso con condanna de lla ricorrente alla rifusione delle spese in favore di ciascuno dei due controricorrenti, con distrazione delle spese in favore del difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 8. — Sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrent e al pagamento, in favore d ei due controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno di essi in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale difensore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore imp
Decreto Cassazione n. 03598/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris