CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 15538/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1145/2022 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 161/2021depositata il 02/07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 2.7.2021, la Corte d'appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’INPS avverso la pronuncia di primo grado che, in accoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aveva annullato l’avviso di addebito con cui l’INPS aveva richiesto a quest’ultima il pagamento, tra l’altro, di somme indebitamente erogate ai dipendenti a titolo di integrazione salariale ordinaria e straordinaria; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che Edilcalce di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso, parimenti poi illustrato con memoria; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°,c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 434 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto l’inammissibilità dell’appello siccome meramente reiterativo delle difese svolte in prime cure, senza verificare in concreto se queste ultime, ancorché sovrapponibili alle argomentazioni svolte nel grado precedente, potessero validamente costituire specifiche ragioni di critica della sentenza impugnata; che va preliminarmente disattesa l’eccezione d'inamm issibilità del ricorso per avere l’Istituto dato spontanea esecuzione alla sentenza impugnata, essendosi chiarito che l'adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza ad essa e pertanto non si configura come comportamento idoneo ad escludere l'ammissibilità dell'impugnazione, dovendo presumersi da tale comportamento unicamente la finalità di evitare l'esecuzione forzata ed altri più gravi pregiudizi (cfr. fra le tante Cass. nn. 18187 del 2007, 13429 del 2010, 14368 del 2014, 26860 del 2018); che, nel merito, va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di chiarire che, sebbene l’atto di appello che riproponga argomentazioni già spese in primo grado non sia di per sé stesso inammissibile, dovendo pur sempre la specificità dei motivi commisurarsi all'ampiezza e alla portata delle argomentazionispese dal primo giudice, occorre nondimeno che il gravame contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, per modo che l'atto affianchi alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (così Cass. S.U. nn. 27199 del 2017 e 36481 del 2022); che, nella specie, i giudici territoriali hanno rilevato che, con riguardo al presunto abuso della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, l’Istituto si era limitato “a riprodurre, in maniera pressoché letterale, le difese svolte in primo grado, a loro volta basate sui verbali ispettivi, senza neppure accennare a quanto diffusamente rilevato dal Tribunale, in particolare nelle pagine dal 10 a 12 della sentenza” (così la sentenza impugnata, pag. 11, che richiama interamente le considerazioni svolte dal primo giudice alle precedenti pagg. 6-10); che, ponendo a confronto le argomentazioni sviluppate dal giudice di prime cure con i motivi di gravame proposti dall’INPS nell’appello (e debitamente trascritte alle pagg. 20-24 del ricorso per cassazione), balza evidente come nessuna censura sia stata in realtà spiegata dall’INPS né per confutare l’affermazione del primo giudice circa la necessità di un provvedimento ministeriale di revoca dell’ammissione alla cassa integrazione quale presupposto necessario per poter richiedere al datore di lavoro quanto indebitamente a tal titolo corrisposto ai suoi dipendenti, né per criticare le risultanze peritali sulla scorta delle quali quel giudice aveva ritenuto che non vi fosse stato alcun significativo ricorso dell’odierna controricorrente a prestazioni di lavoro straordinario nelle settimane di CIG e CIGS, né ancora per revocare in dubbio l’ulteriore affermazione secondo cui l’esternalizzazione dei servizi di pompaggio e trasporto non poteva costituire indizio di un’utilizzazione distorta dello strumento dell’integrazione salariale; che, pertanto, affatto correttamente i giudici territoriali hanno dichiarato l’inammissibilità dell’appello dell’INPS; che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 18.200,00, di cui € 18.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove do