CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 29196/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO-blato avviso alle parti;] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 7 giugno 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava il reclamo presentato da CALVANO Romeo avverso il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza respingeva le sue doglianze relative al fatto che i colloqui con il proprio difensore in procedimenti penali in corso sarebbero stati ostacolati dalle disposizioni interne della casa di reclusione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto mera dichiarazione ricorso per Cassazione CALVANO Romeo, con atto personale. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione. Ed invero sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; v. Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità„ al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, nel caso di specie, in euro cinquecento, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore I Peside