CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25828/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con caducazione degli arresti domiciliari, e, in subordine, l'annullamento con rinvio al Tribunale del riesame in diversa composizione. [OSCURATO:PERSONA] , 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tripur,aale di Palermo, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello 'avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Palermo del 3 dicembre 2025, con la quale era stata rigettata la 1richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt. 119, comma 13.bis.1 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 640, comma 2, cod. pen., anche in forma tentata, e 8 d.lgs. 9 marzo 2000, n. 74. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in sei motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge. Deduce che: il Tribunale ha ritenuto che la misura cautelare decorresse dal 14 novembre 2024 (data dell'ordinanza di riesame) e che la stessa non avesse perso ancora efficacia al momento dell'aggravamento, intervenuto 1'11 novembre 2025; la misura interdittiva era stata già applicata con l'ordinanza del 17 ottobre 2024, eseguita il 23 ottobre 2024, cumulativamente agli arresti domiciliari; l'ordinanza del 14 novembre 2024 non ha introdotto una nuova misura cautelare, ma ha sostituito la misura custodiale con le misure interdittive, limitando l'ambito oggettivo (solo comparto edilizia) e non disponendo oltre la durata di un anno; il termine di efficacia di una misura interdittiva decorre dalla sua esecuzione, indipendentemente dall'essere stata preceduta da altra misura più grave; la sostituzione non determina un nuovo termine; il termine annuale decorreva dal 23 ottobre 2024 e si esauriva il 23 ottobre 2025; alla data dell'il novembre 2025 la misura interdittiva era già scaduta. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge. Deduce che: l'art. 276 cod. proc. pen. consente l'aggravamento della misura cautelare solo in presenza di una trasgressione, certa, attuale e specifica delle prescrizioni imposte; il Tribunale ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse violato il divieto di esercitare attività di impresa nel settore dell'edilizia e la professione di ingegnere; la memoria difensiva ha dimostrato, con puntuale richiamo alle fatture e alla normativa di settore, che tali attività appartengono al comparto metalmeccanico e impiantistico e non richiedono il titolo di ingegnere; il Tribunale, qualificando come "lavori edilizi" e come esercizio della professione di ingegnere attività che, per legge e giurisprudenza, non lo sono, ha esteso, in via analogica, il divieto interdittivo oltre il suo tenore letterale e applicato l'art. 276 cod. proc. pen. in assenza di una trasgressione effettiva. 2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione. Deduce che il Tribunale: ha travisato le dichiarazioni di Fazzini e Marino, attribuendo loro un significato (attività edilizia, attività di ingegnere) che non emerge dagli atti; la difesa ha chiarito che il termine "tecnico" è stato usato in senso operativo, non come sinonimo di "ingegnere"; ha omesso di confrontarsi con le puntuali 2deduzioni difensive; ha trasformato un generico riferimento a "tecnico" in prova di esercizio della professione di ingegnere. 4 tv 2.4 Con il tf motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che: le fatture del 31 dicembre 2024 riportano espressamente: "lavori eseguiti fino al 21.10.2024", cioè prima dell'esecuzione dell'ordinanza del 23 L.) ottobre 2024; il verbale di sopralluogo del 28 agosto 2025 descrive il cantiere come "in stato di abbandono"; secondo la giurisprudenza la mera emissione di fattura per lavori pregressi non integra violazione di misura interdittiva e la prosecuzione di attività vietata deve essere attuale e concretamente dimostrata; il Tribunale ha confuso lavori pregressi (antecedenti all'interdittiva) con lavori successivi e ha valorizzato la "mancata esecuzione" dei lavori come indice di pericolo, quando essa, semmai, dimostra l'assenza di attività. 2.5 Con il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che: la motivazione con la quale si afferma che l'indagato ha dato prova di non essere in grado di rispettare correttamente le prescrizioni imposte e che non sono stati addotti dati da cui desumere l'intervenuta cessazione o attenuazione delle esigenze cautelari è apparente e non si confronta con i dati oggettivi della riorganizzazione aziendale conforme all'interdittiva, dell'assenza di attività edilizia e delle esigenze di vita e lavoro dell'indagato; il Tribunale non ha svolto alcuna valutazione concreta sulla possibilità di mantenere le sole misure interdittive, sull'eventuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e sull'effettiva necessità degli arresti domiciliari; il Tribunale continua a qualificare i fatti come tentata truffa e continua a fondare il pericolo di reiterazione su una qualificazione non più esistente, ignorando del tutto che la corretta qualificazione incide sul fumus e sulla proporzionalità. 2.6 Con il sesto motivo lamenta vizio di motivazione. Deduce che: l'ordinanza impugnata non si confronta con la memoria difensiva che ha dettagliato, fattura per fattura, la natura delle attività; non valuta la giurisprudenza di legittimità richiamata, non spiega perché attività impiantistiche e metalmeccaniche dovrebbero rientrare nel comparto edilizia; non spiega perché la mera qualifica di "tecnico" debba essere letta come "ingegnere"; non spiega perché lavori cessati prima dell'interdittiva possano integrare una trasgressione successiva; la motivazione, dunque, è apparente. 3. Il ricorrente ha depositato memoria con le proprie conclusioni e ulteriore memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. 3CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale di Palermo ha rigettato il motivo di appello, con il quale si sosteneva che la misura interdittiva applicata nei confronti del ricorrente fosse cessata alla data 23 ottobre 2025, essendo trascorso un anno dall'esecuzione della misura dell'originaria ordinanza cautelare, emessa il 17 ottobre 2024, osservando quanto segue: «...il termine di durata delle misure interdittive inizia a decorrere dal momento della sua concreta esecuzione, a prescindere dall'eventuale applicazione di altre misure2 e poiché, nel caso di specie, il divieto di esercitare la professione di ingegnere, per la durata di un anno, è stato disposto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] il 14 novembre 2024, all'esito del procedimento di riesame [cumulativamente al già imposto divieto di esercitare attività d'impresa o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ristretto, però al solo settore dell'edilizia ed in sostituzione di quella degli arresti domiciliari] essa non aveva perso ancora efficacia al momento dell'aggravamento intervenuto 1'11 novembre 2025» (nella nota 2 è stata richiamata la sentenza n. 5373 del 1999 appresso indicata). Occorre precisare che il Tribunale di Palermo, con l'ordinanza del 14 novembre 2024, all'esito del riesame, ha riqualificato i fatti di reato di cui ai capi 2), 4), 6), 10), 12), 14), 16), 18, ai sensi degli artt. 56, 640, secondo comma, cod. pen. ed esclusa l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con le misure interdittive, cumulate, del divieto di esercitare la professione di "ingegnere" nonché "attività di impresa o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nel settore dell'edilizia" per la durata di un anno. La misura interdittiva del divieto di esercitare attività d'impresa o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese era stata già applicata con l'ordinanza impugnata, emessa il 17 ottobre 2024 ed eseguita il 23 ottobre 2024. Con la suindicata decisione tale misura è stata limitata al settore dell'edilizia ed è stata confermata la relativa durata di un anno. L'ulteriore misura interdittiva del divieto di svolgere la professione di ingegnere, per la durata di un anno, è stata applicata in sostituzione degli arresti donniciliari e, pertanto, alla data dell'11 novembre 2025 in cui è stata emessa l'ordinanza con la quale è stata aggravata tale misura cautelare con quella degli arresti domiciliari non era decorso il relativo termine massimo di durata di un anno (secondo Sez. 5, n. 5372 del 10/01/1999, Spinosa, Rv. 215471 - 01, richiamata dal Tribunale e dallo stesso 4ricorrente, «[i]l termine iniziale per l'efficacia di una misura cautelare interdittiva, diversa dalla custodia cautelare, comincia a decorrere dalla sua esecuzione, indipendentemente dall'essere stata o meno tale misura preceduta da altra più grave»). Il termine annuale era invece decorso per l'altra misura interdittiva, eseguita il 23 ottobre 2024. 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente stante la connessione tra le questioni dedotte, sono fondati e il loro accoglimento fa ritenere assorbiti i rimanenti motivi. Il Tribunale ha ritenuto che gli elementi raccolti dalla polizia giudiziaria dessero conto della violazione delle misure cautelari imposte all'indagato, ha precisato che ciò si ricavasse dalle dichiarazioni dei legali rappresentati della [OSCURATO:SOCIETA]. e ha espresso le seguenti ulteriori considerazioni: «Ed invero, oltre ai riferimenti specifici ad attività che risultano comunque accessorie a quella edilizia [Leonardo MARINO ha spiegato di aver intrattenuto rapporti di tipo commerciale con [OSCURATO:PERSONA], che in qualità di cliente e di professionista si era occupato di consulenze tecniche e di progettazione per la loro impresa ed ha specificato che la fattura lE dell'Il aprile 2025 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] (sic) di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] riguardava un impianto fotovoltaico e gli adempimenti successivi all'istallazione e Francesco FAZZINI ha riferito in ordine ai rapporti commerciali con l'indagato in relazione ad opere riguardanti l'impianto di refrigerazione, quello elettrico e delle scaffalature], sono emersi - come riferito da FAZZINI - i rapporti della [OSCURATO:SOCIETA]. con [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione di lavori edilizi, con specifico riferimento alla realizzazione di un copertura coibentata nell'immobile di Misilnneri, fra novembre 2024 e luglio 2025, ed alla costruzione, tonnpagnatura con pannelli in fibrocemento, coibentazione e struttura portante in profili di acciaio, nell'immobile di Misilmeri [lavori iniziato a giugno 2025]». Dalla lettura di tale motivazione non emerge, con la necessaria chiarezza, se per l'esecuzione delle opere eseguite dal [OSCURATO:PERSONA], durante la misura cautelare interdittiva, fosse o meno necessario l'esercizio della professione di ingegnere. In particolare, il riferimento al termine "professionista" e alle "consulenze tecniche e di progettazione" non è sufficiente, per genericità, per affermare che tali attività fossero state svolte dal [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di ingegnere. Né la sintetica descrizione dei lavori svolti dalla società del [OSCURATO:PERSONA] può ritenersi sufficiente per affermare che l'indagato abbia trasgredito alla misura cautelare che gli inibiva lo svolgimento della professione di ingegnere. Va, inoltre, rimarcato che la qualificazione dei lavori come edilizi (o accessori all'edilizia) da parte del Tribunale non può rilevare di per sé ai fini dell'aggravamento, poiché la misura 5interdittiva con la quale era stato imposto il divieto di attività di impresa o uffici direttivi delle persone giuridiche nel settore dell'edilizia, come sopra evidenziato, era scaduta all'atto dell'aggravamento. Si impone, pertanto, un rinnovato giudizio con il quale si dovrà valutare se le opere eseguite dal [OSCURATO:PERSONA] durante la misura cautelare interdittiva del divieto di svolgere la professione di ingegnere abbiano o meno comportato lo svolgimento di tale attività professionale. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., per nuovo giudizio. Devono eseguirsi gli adempimenti indicati in dispositivo. P.Q P.Q.M