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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 38920/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la difformità tra la data della deliberazione della sentenza impugnata e quella indicata in dispositivo, è del tutto aspecifico, in considerazione della correzione del relativo errore materiale, disposta con ordinanza del 29 novembre 2021; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è privo di specificità perché non si confronta con gli argomenti giuridici rassegnati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 sulla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 11 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la difformità tra la data della deliberazione della sentenza impugnata e quella indicata in dispositivo, è del tutto aspecifico, in considerazione della correzione del relativo errore materiale, disposta con ordinanza del 29 novembre 2021; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è privo di specificità perché non si confronta con gli argomenti giuridici rassegnati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 sulla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 38920/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris