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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01270/2026

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4046-2022 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1271/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/11/2021 R.G.N. 605/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N.4046/2022 Cron.

Rep.

Ud21/10/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'Appello di Milano ha respinto il gravame dell'INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Monza, che aveva accolto le domande dell’attuale intimato, dipendente dal primo dicembre 2008 di [OSCURATO:PERSONA] epoi passato alle dipendenze della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e aveva condannato l'Istituto al pagamento degl'importi richiesti per quote di trattamento di fine rapporto non versate al fondo di previdenza complementare Cometa e per retribuzioni non corrisposte, come indicate in ricorso.

2. A fondamento della decisione, i giudici d'appello osservano che legittimamente può essere invocato l'intervento del Fondo di garanzia in ordine alle somme non corrisposte dal datore di lavoro ammesso all'amministrazione straordinaria.

Non rileva, in senso contrario, la prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario dell'azienda, in quanto è stata concordata una deroga alla solidarietà prevista dall'art. 2112 cod. civ. e il cessionario in bonis non risponde delle obbligazioni del cedente rimaste inadempiute.

3. L'INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d'appello, formulando due motivi di censura.

4. Il ricorrente in epigrafe indicato resiste con controricorso.

5. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.

6. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

7. All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

9. Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'Istituto denuncia la violazione degli artt. 2, commi 1 e 3, e 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, in riferimento all'art. 2112 cod. civ. e all'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

10. Avrebbe errato la Corte di merito nel reputare valide le deroghe alla solidarietà tra cedente e cessionario, benché siano state pattuite in un momento anteriore all'apertura dell'amministrazione straordinaria (15 marzo 2017) di [OSCURATO:PERSONA], società cedente.

Il lavoratore, per la tutela dei propri diritti, potrebbe rivolgersi all'attuale datore di lavoro in bonis, responsabile in solido con la società cedente alla stregua dell'art. 2112 cod. civ., e dunque difetterebbe il presupposto dell'obbligo dell'INPS di sostituirsi al datore di lavoro in caso di sua insolvenza.

11. Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, in riferimento all'art. 2112 cod. civ.

12. La sentenza d'appello meriterebbe censura anche per aver trascurato le peculiarità della vicenda controversa, contraddistinta "da un trasferimento d'azienda e dalla successiva prosecuzione (...) del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessionario in bonis".

Sarebbe dunque applicabile l'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990 e non l'art. 47, comma 5, della medesima legge, disposizione richiamata dai giudici del gravame a supporto della decisione.

In definitiva, l'intervento dell'INPS presupporrebbe l'insolvenza del datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di ammissione al passivo viene proposta e tale requisito, nel caso di specie, non sarebbe soddisfatto.

13. I motivi, per la connessione che li avvince, possono essere esaminati congiuntamente e si rivelano fondati, come già affermato da questa Corte, all’esito della trattazione in udienza pubblica di ricorsi nella medesima materia (Cass. n. 1951 del 2025 e, da ultimo, Cass. n. 23503 del 2025), concernenti i lavoratori dipendenti dalla medesima società, poi ammessa all'amministrazione straordinaria, e ha respinto le pretese avanzate nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall'INPS, sulla scorta di rilievi che si attagliano anche al caso di specie e che gli argomenti della parte controricorrente non inducono a rimeditare.

14. Quanto all'intervento del Fondo di garanzia, anche quando sia richiesto in relazione al mancato pagamento delle quote di TFR al Fondo di previdenza complementare designato dal lavoratore (Cass., sez. lav., 26 aprile 2024, n. 11198), presupposto indefettibile è l'insolvenza del soggetto titolare in atto del rapporto di lavoro, del datore di lavoro che è tale al momento in cui avviene la risoluzione del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2025, n. 4265).

15. Nel caso di specie, tale presupposto non sussiste.

16. Invero, non è controverso che il rapporto di lavoro del controricorrente, originariamente instaurato con la società ammessa all'amministrazione straordinaria, sia proseguito con una società in bonis, [OSCURATO:PERSONA], che ha acquistato il ramo d'azienda (Cass., sez. lav., 25 novembre 2024, n. 30259).

17. Né la legge correla il presupposto di cui si discorre all'applicabilità delle tutele di cui all'art. 2112 cod. civ., al contrario di quel che prospetta la sentenza d'appello (pagina 4), nel propugnare un'interpretazione riduttiva delle enunciazioni di principio di questa Corte.

18. Il profilo dirimente è che il credito del lavoratore non può essere agganciato "senza limiti temporali e prescindendo dalla attuale individuazione dei soggetti del rapporto di lavoro, ad uno degli ex datori di lavoro, interessati dalle vicende circolatorie pregresse, che viene dichiarato fallito in epoca in cui il rapporto di lavoro non è più in essere nei confronti del lavoratore istante perché proseguito con altro soggetto" (Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, punto 32 delle Ragioni della decisione).

19. Una diversa interpretazione, che riconoscesse la doverosità dell'intervento del Fondo anche a fronte della prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario dell'azienda o di un suo ramo, sol perché è stata concordata una rinuncia alla solidarietà dicui all'art. 2112 cod. civ., svierebbe il Fondo dalla sua finalità istituzionale (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2025, n. 1951, punto 5 delle Ragioni della decisione; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 24 dicembre 2024, n. 34292).

20. Né gioverebbe opporre la definitività dello stato passivo, posto che tale definitività non preclude all'Istituto di contestare i presupposti di operatività dell'intervento del Fondo che gestisce.

21. A diverse conclusioni non possono condurre neppure gli accordi derogatori, che costituiscono l'asse portante della decisione impugnata.

22. L'intervento del Fondo di garanzia, che rappresenta adempimento di un'obbligazione pubblica assoggettata alla disciplina cogente della legge, non può essere condizionato dalle eventuali pattuizioni che deroghino alla garanzia apprestata dall'art. 2112 cod. civ., come l'Istituto ha evidenziato anche nel giudizio di gravame.

23. Le pattuizioni in esame, invero, configurano res inter alios acta e non dispiegano effetti di sorta sul rapporto previdenziale (sentenza n. 1951 del 2025, cit., punto 9 delle Ragioni della decisione, in linea con Cass., sez. lav., 17 giugno 2024, n. 16740; di recente, Cass., sez. lav., 4 febbraio 2025, n. 2639).

24. Tali conclusioni s'impongono anche per le quote non versate al Fondo di previdenza complementare (sentenze n. 4265 e n. 1951 del 2025, cit.).

25. L'inopponibilità degli accordi, in definitiva, è ragione prioritaria e assorbente, che le argomentazioni delineate dal controricorrente non valgono a scalfire, e consente di soprassedere alla disamina delle contestazioni sulla compatibilità con le prescrizioni dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990.

26. Dalle considerazioni svolte discendono l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.

27. La causa è rinviata alla Corte d'Appello di Milano, che, in diversa composizione, rinnoverà l'esame della fattispecie controversa alla luce dei princìpi ribaditi nella presente ordinanza.

28. Al giudice di rinvio è rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4046-2022 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1271/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/11/2021 R.G.N. 605/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.4046/2022 Cron. Rep. Ud21/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'Appello di Milano ha respinto il gravame dell'INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Monza, che aveva accolto le domande dell’attuale intimato, dipendente dal primo dicembre 2008 di [OSCURATO:PERSONA] epoi passato alle dipendenze della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e aveva condannato l'Istituto al pagamento degl'importi richiesti per quote di trattamento di fine rapporto non versate al fondo di previdenza complementare Cometa e per retribuzioni non corrisposte, come indicate in ricorso. 2. A fondamento della decisione, i giudici d'appello osservano che legittimamente può essere invocato l'intervento del Fondo di garanzia in ordine alle somme non corrisposte dal datore di lavoro ammesso all'amministrazione straordinaria. Non rileva, in senso contrario, la prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario dell'azienda, in quanto è stata concordata una deroga alla solidarietà prevista dall'art. 2112 cod. civ. e il cessionario in bonis non risponde delle obbligazioni del cedente rimaste inadempiute. 3. L'INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d'appello, formulando due motivi di censura. 4. Il ricorrente in epigrafe indicato resiste con controricorso. 5. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 6. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7. All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 9. Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'Istituto denuncia la violazione degli artt. 2, commi 1 e 3, e 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, in riferimento all'art. 2112 cod. civ. e all'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. 10. Avrebbe errato la Corte di merito nel reputare valide le deroghe alla solidarietà tra cedente e cessionario, benché siano state pattuite in un momento anteriore all'apertura dell'amministrazione straordinaria (15 marzo 2017) di [OSCURATO:PERSONA], società cedente. Il lavoratore, per la tutela dei propri diritti, potrebbe rivolgersi all'attuale datore di lavoro in bonis, responsabile in solido con la società cedente alla stregua dell'art. 2112 cod. civ., e dunque difetterebbe il presupposto dell'obbligo dell'INPS di sostituirsi al datore di lavoro in caso di sua insolvenza. 11. Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, in riferimento all'art. 2112 cod. civ. 12. La sentenza d'appello meriterebbe censura anche per aver trascurato le peculiarità della vicenda controversa, contraddistinta "da un trasferimento d'azienda e dalla successiva prosecuzione (...) del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessionario in bonis". Sarebbe dunque applicabile l'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990 e non l'art. 47, comma 5, della medesima legge, disposizione richiamata dai giudici del gravame a supporto della decisione. In definitiva, l'intervento dell'INPS presupporrebbe l'insolvenza del datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di ammissione al passivo viene proposta e tale requisito, nel caso di specie, non sarebbe soddisfatto. 13. I motivi, per la connessione che li avvince, possono essere esaminati congiuntamente e si rivelano fondati, come già affermato da questa Corte, all’esito della trattazione in udienza pubblica di ricorsi nella medesima materia (Cass. n. 1951 del 2025 e, da ultimo, Cass. n. 23503 del 2025), concernenti i lavoratori dipendenti dalla medesima società, poi ammessa all'amministrazione straordinaria, e ha respinto le pretese avanzate nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall'INPS, sulla scorta di rilievi che si attagliano anche al caso di specie e che gli argomenti della parte controricorrente non inducono a rimeditare. 14. Quanto all'intervento del Fondo di garanzia, anche quando sia richiesto in relazione al mancato pagamento delle quote di TFR al Fondo di previdenza complementare designato dal lavoratore (Cass., sez. lav., 26 aprile 2024, n. 11198), presupposto indefettibile è l'insolvenza del soggetto titolare in atto del rapporto di lavoro, del datore di lavoro che è tale al momento in cui avviene la risoluzione del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2025, n. 4265). 15. Nel caso di specie, tale presupposto non sussiste. 16. Invero, non è controverso che il rapporto di lavoro del controricorrente, originariamente instaurato con la società ammessa all'amministrazione straordinaria, sia proseguito con una società in bonis, [OSCURATO:PERSONA], che ha acquistato il ramo d'azienda (Cass., sez. lav., 25 novembre 2024, n. 30259). 17. Né la legge correla il presupposto di cui si discorre all'applicabilità delle tutele di cui all'art. 2112 cod. civ., al contrario di quel che prospetta la sentenza d'appello (pagina 4), nel propugnare un'interpretazione riduttiva delle enunciazioni di principio di questa Corte. 18. Il profilo dirimente è che il credito del lavoratore non può essere agganciato "senza limiti temporali e prescindendo dalla attuale individuazione dei soggetti del rapporto di lavoro, ad uno degli ex datori di lavoro, interessati dalle vicende circolatorie pregresse, che viene dichiarato fallito in epoca in cui il rapporto di lavoro non è più in essere nei confronti del lavoratore istante perché proseguito con altro soggetto" (Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, punto 32 delle Ragioni della decisione). 19. Una diversa interpretazione, che riconoscesse la doverosità dell'intervento del Fondo anche a fronte della prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario dell'azienda o di un suo ramo, sol perché è stata concordata una rinuncia alla solidarietà dicui all'art. 2112 cod. civ., svierebbe il Fondo dalla sua finalità istituzionale (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2025, n. 1951, punto 5 delle Ragioni della decisione; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 24 dicembre 2024, n. 34292). 20. Né gioverebbe opporre la definitività dello stato passivo, posto che tale definitività non preclude all'Istituto di contestare i presupposti di operatività dell'intervento del Fondo che gestisce. 21. A diverse conclusioni non possono condurre neppure gli accordi derogatori, che costituiscono l'asse portante della decisione impugnata. 22. L'intervento del Fondo di garanzia, che rappresenta adempimento di un'obbligazione pubblica assoggettata alla disciplina cogente della legge, non può essere condizionato dalle eventuali pattuizioni che deroghino alla garanzia apprestata dall'art. 2112 cod. civ., come l'Istituto ha evidenziato anche nel giudizio di gravame. 23. Le pattuizioni in esame, invero, configurano res inter alios acta e non dispiegano effetti di sorta sul rapporto previdenziale (sentenza n. 1951 del 2025, cit., punto 9 delle Ragioni della decisione, in linea con Cass., sez. lav., 17 giugno 2024, n. 16740; di recente, Cass., sez. lav., 4 febbraio 2025, n. 2639). 24. Tali conclusioni s'impongono anche per le quote non versate al Fondo di previdenza complementare (sentenze n. 4265 e n. 1951 del 2025, cit.). 25. L'inopponibilità degli accordi, in definitiva, è ragione prioritaria e assorbente, che le argomentazioni delineate dal controricorrente non valgono a scalfire, e consente di soprassedere alla disamina delle contestazioni sulla compatibilità con le prescrizioni dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990. 26. Dalle considerazioni svolte discendono l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. 27. La causa è rinviata alla Corte d'Appello di Milano, che, in diversa composizione, rinnoverà l'esame della fattispecie controversa alla luce dei princìpi ribaditi nella presente ordinanza. 28. Al giudice di rinvio è rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la
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