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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 48572/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 14 luglio 2021, la Corte di appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava l'indulto che era stato applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in attuazione della legge 31 luglio 2006, n. 241, con ordinanza del Tribunale di Bologna del 26 novembre 2013, in relazione alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 285,00 di multa, che risultava inflitta al Galassi, complessivamente, per effetto delle sentenze emesse il 19 febbraio 1997 dalla Corte di appello di Firenze e il 1° luglio 1997 dalla Corte di appello di Bologna.

La revoca era basata sul rilievo che, nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge citata, [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso dei reati fra i quali un delitto di associazione per delinquere iniziato almeno nel 2004 e protrattosi sino al 2013, reati per i quali risultava condannato in forza di sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova il 3 ottobre 2019, divenuta irrevocabile il 24 marzo 2021.

Il giudice dell'esecuzione affermava che l'eccezione difensiva - tendente a far ritenere che l'applicazione dell'indulto non potesse essere revocata, per prescrizione della pena cui si riferiva - fosse infondata, poiché il termine di prescrizione della pena decorreva dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce il presupposto della revoca del beneficio, e quindi dal 24 marzo 2021.

2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 172 cod. pen.

Nel ricorso si sostiene che il giudice dell'esecuzione non abbia tenuto conto che la pena complessiva in argomento era già estinta per prescrizione in epoca anteriore al momento in cui venne emessa la suddetta ordinanza del 26 novembre 2013, di applicazione della legge di concessione dell'indulto.

Il termine di prescrizione, infatti, decorre dalla data di irrevocabilità delle sentenze di condanna, e cioè dal giorno 13 gennaio 1998 per la porzione di pena che risulta inflitta in forza della sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 19 febbraio 1997 e il giorno 11 febbraio 1998 per la porzione di pena che risulta inflitta in forza della sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna in data lalfebtazwy 1997.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Il giudice dell'esecuzione ha richiamato il principio, stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale, nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio (Sez.

U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Rv. 261399 — 01).

1.2. Il richiamo del principio, pienamente condivisibile sul piano astratto, non vale, da solo, a risolvere la questione proposta dalla difesa in via di eccezione nel caso in esame, perché la rilevanza di esso in un determinato caso presuppone implicitamente, sul piano logico-giuridico, che l'indulto sia stato precedentemente applicato, in modo corretto, con riferimento a una pena non ancora estinta all'epoca.

Nel caso in esame, invece, la difesa sostiene che la pena oggetto dell'ordinanza del 26 novembre 2013, di applicazione dell'indulto, fosse già estinta prima di tale data.

La prospettazione difensiva non risulta esaminata in modo pieno dal giudice dell'esecuzione che, se non fosse incorso nel vizio di omesso esame, ne avrebbe potuto stabilire la fondatezza o l'infondatezza, sulla base delle opportune verifiche.

Prima di richiamare e applicare il suddetto principio sulla decorrenza del termine per l'estinzione della pena in caso di condanna per reato commesso successivamente alla concessione dell'indulto, il giudice dell'esecuzione, infatti, avrebbe dovuto stabilire: in primo luogo, se la pena in discussione fosse già estinta in epoca anteriore all'applicazione dell'indulto; in secondo luogo, e coerentemente, se fossero sussistenti o carenti i presupposti logico-giuridici della richiesta del Pubblico Ministero. di revoca dell'applicazione dell'indulto.

2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione che, senza incorrere nel vizio riscontrato, provvederà a nuovo giudizio sulla richiesta di revoca dell'indulto avanzata dal Pubblico Ministero e sull'eccezione difensiva illustrata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 luglio 2021, la Corte di appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava l'indulto che era stato applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in attuazione della legge 31 luglio 2006, n. 241, con ordinanza del Tribunale di Bologna del 26 novembre 2013, in relazione alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 285,00 di multa, che risultava inflitta al Galassi, complessivamente, per effetto delle sentenze emesse il 19 febbraio 1997 dalla Corte di appello di Firenze e il 1° luglio 1997 dalla Corte di appello di Bologna. La revoca era basata sul rilievo che, nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge citata, [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso dei reati fra i quali un delitto di associazione per delinquere iniziato almeno nel 2004 e protrattosi sino al 2013, reati per i quali risultava condannato in forza di sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova il 3 ottobre 2019, divenuta irrevocabile il 24 marzo 2021. Il giudice dell'esecuzione affermava che l'eccezione difensiva - tendente a far ritenere che l'applicazione dell'indulto non potesse essere revocata, per prescrizione della pena cui si riferiva - fosse infondata, poiché il termine di prescrizione della pena decorreva dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce il presupposto della revoca del beneficio, e quindi dal 24 marzo 2021. 2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 172 cod. pen. Nel ricorso si sostiene che il giudice dell'esecuzione non abbia tenuto conto che la pena complessiva in argomento era già estinta per prescrizione in epoca anteriore al momento in cui venne emessa la suddetta ordinanza del 26 novembre 2013, di applicazione della legge di concessione dell'indulto. Il termine di prescrizione, infatti, decorre dalla data di irrevocabilità delle sentenze di condanna, e cioè dal giorno 13 gennaio 1998 per la porzione di pena che risulta inflitta in forza della sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 19 febbraio 1997 e il giorno 11 febbraio 1998 per la porzione di pena che risulta inflitta in forza della sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna in data lalfebtazwy 1997.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il giudice dell'esecuzione ha richiamato il principio, stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale, nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Rv. 261399 — 01). 1.2. Il richiamo del principio, pienamente condivisibile sul piano astratto, non vale, da solo, a risolvere la questione proposta dalla difesa in via di eccezione nel caso in esame, perché la rilevanza di esso in un determinato caso presuppone implicitamente, sul piano logico-giuridico, che l'indulto sia stato precedentemente applicato, in modo corretto, con riferimento a una pena non ancora estinta all'epoca. Nel caso in esame, invece, la difesa sostiene che la pena oggetto dell'ordinanza del 26 novembre 2013, di applicazione dell'indulto, fosse già estinta prima di tale data. La prospettazione difensiva non risulta esaminata in modo pieno dal giudice dell'esecuzione che, se non fosse incorso nel vizio di omesso esame, ne avrebbe potuto stabilire la fondatezza o l'infondatezza, sulla base delle opportune verifiche. Prima di richiamare e applicare il suddetto principio sulla decorrenza del termine per l'estinzione della pena in caso di condanna per reato commesso successivamente alla concessione dell'indulto, il giudice dell'esecuzione, infatti, avrebbe dovuto stabilire: in primo luogo, se la pena in discussione fosse già estinta in epoca anteriore all'applicazione dell'indulto; in secondo luogo, e coerentemente, se fossero sussistenti o carenti i presupposti logico-giuridici della richiesta del Pubblico Ministero. di revoca dell'applicazione dell'indulto. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione che, senza incorrere nel vizio riscontrato, provvederà a nuovo giudizio sulla richiesta di revoca dell'indulto avanzata dal Pubblico Ministero e sull'eccezione difensiva illustrata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ge
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