CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16968/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che si è proceduto de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 ottobre 2022, il Tribunale di Salerno, in sede di riesame, confermava il provvedimento con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di due autovetture di cui [OSCURATO:PERSONA]Alessandro si era indebitamente appropriato sottraendole alla società, srl [OSCURATO:PERSONA], che li aveva avuti in noleggio dalla proprietaria [OSCURATO:PERSONA] spa, formando, D'Alessandro, falsi atti di vendita (a nome della [OSCURATO:SOCIETA]), atti che produceva alla motorizzazione per il passaggio di proprietà. Il Tribunale riteneva priva di fondamento la richiesta di riesame del vincolo avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA] srl, proprietaria di una della auto (la Mercedes tg. [OSCURATO:TARGA]), in persona di [OSCURATO:PERSONA], per averla in buona fede acquistata da [OSCURATO:PERSONA]Albero a sua volta avente causa da [OSCURATO:PERSONA]Alessandro. Il Tribunale, premessa la sussistenza dei requisiti del vincolo nei confronti del D'Alessandro, il fumus commissi delicti ed il perículum in mora, aveva osservato come il sequestro preventivo adottato non fosse finalizzato alla confisca (dovendo la vettura essere restituita al proprietario che ne era stato spogliato) e potesse quindi vincolare anche beni acquistati dal terzo in buona fede (Cass. n. 57595/2018). Nel caso di specie poi doveva altresì considerarsi che erano falsi anche gli atti notarili di compravendita delle vetture così che la società ricorrente ne era divenuta solo formalmente proprietaria. 2. Propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] nella persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge in quanto il Tribunale non aveva considerato che, qualora non si versasse nell'ipotesi di cui agli artt. 1156 e 2688 cod. civ. a causa della illegittimità della trascrizione degli atti di vendita, andrebbe pur sempre applicato il disposto dell'art. 153 cod. civ. con il conseguente consolidamento dell'acquisto in buona fede (Cass. n. 5600/2001). 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al ritenuto periculum in mora posto che l'indagato D'Alessandro non avrebbe comunque più potuto disperdere il bene non essendone più né il proprietario né il detentore (Cass. n. 5 luglio 2005). [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto. 1. Si è, infatti, affermato che, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167). Nel caso di specie, il termine di 15 giorni (Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, dep. 2019, Ficarra, Rv. 275190) per l'impugnazione dell'ordinanza, dalla comunicazione del provvedimento avvenuta il 2 novembre 2022, era spirato il 17 novembre 2022 mentre il ricorso per cassazione era pervenuto alla cancelleria del Tribunale per il riesame solo il 30 novembre 2022. 2. Comunque il ricorso sarebbe stato anche manifestamente infondato perché non si era considerata la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca, come è il vincolo reale per cui è processo, implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691), come era stato adeguatamente motivato nel provvedimento impugnato. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle amme