CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02483/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TODIREL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nawii (il/01/197S [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03JIQE;') no il 12/01 1992 avverso la sentenza del 20/12/2021 della ORTE APPELLO i. ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal ' -onsgliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione • [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati atti di impugnazione a cura del medesimo Difensore di 'fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 20 dicembre 2021 ha integralmente confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Civitavecchia il 22 aprile 2021, all'esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli imputati responsabili del reato di cui agli all'artt. 99, 110, 624 bis, commi 1 e 3, e 625, nn. 2 e 5, cod. pen., condannandoli alla pena di giustizia. I ricorrenti si affidano ad un solo motivo con il quale deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto assertivi, generici e non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria. I ricorrenti contestano, peraltro in modo assai vago, il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua. Questa si incentra sulle modalità dell'azione, sui precedenti penali degli imputati e sull'avvenuto arresto in flagranza degli stessi, che rende irrilevante l'ammissione dell'addebito, oltre che sulla prossimità al minimo edittale della pena applicata; inoltre, l'avvenuto risarcimento del danno è già stato valutato ai fini del» riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 .giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione peci iniaria nella misura, che si Stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso