CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 10826/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 22 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 17 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso (replicato con la memoria depositata il 27 dicembre u.s.), che censura la sentenza impugnata per omessa motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., risulta manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di ricettazione, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., sotto il profilo della componente soggettiva del fatto (Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019-dep. 24/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277963); talché, essendo manifestamente infondata la doglianza prospettata con il motivo di gravame, la Corte di merito non aveva onere motivazionale sul punto dedotto (Sez. 3, n. 46588 del 3/10/2019, Rv. 277281). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.