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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16309/2026

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,[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentate e difesedall'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA] Salerno in persona del le-gale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoRosa [OSCURATO:PERSONA] all'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.12142/2025 depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21779/2025Numero sezionale 671/2026Numero di raccolta generale 16309/2026Data pubblicazione 26/05/20261.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (giàArtes [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]., CO.EL.MOS.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (giàVIBO [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:SOCIETA]. e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delConsorzio per l'Area di [OSCURATO:PERSONA] di Salerno hanno propostoistanza congiunta per la correzione dell'errore materiale contenutonell'ordinanza n. 12142/2025 emessa da questa Corte in data 8.5.2025, nella parte in cui, nel liquidare le spese del giudizio in favoredelle parti controricorrenti, non ha disposto, nel dispositivo, la distra-zione a favore del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si eradichiarato antistatario, facendone richiesta nel controricorso.Ragioni della decisioneIl ricorso è fondato.In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle speseproposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressaindicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di im-pugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi allastregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzionedell'errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre adessere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che adesso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfat-to il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore ri-spetto del principio costituzionale della ragionevole durata del proces-so, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distratta-rio di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art.391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cas-sazione (ex aliis, Cass. nn. 12437 del 2017, 5082 del 2024, 33258del 2025).Numero registro generale 21779/2025Numero sezionale 671/2026Numero di raccolta generale 16309/2026Data pubblicazione 26/05/2026Nella specie, come detto, il difensore delle società controricorrentiaveva richiesto la distrazione delle spese nel controricorso, ma la Cor-te, nel provvedere sulle spese a favore delle parti assistite dal mede-simo difensore, per mera svista, le aveva liquidate omettendo di di-sporre la richiesta distrazione; pertanto, va disposta la correzione delpredetto errore materiale, come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel di-spositivo dell'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, n. 12142/2025, depositata l'8 maggio 2025, nel senso che alla statuizione ivicontenuta, nel secondo capoverso, del tenore “Condanna il ricorrenteal pagamento delle spese di giudizio, che liquida in relazione a cia-scuna costituzione di parti controricorrenti in euro 6.000.00, oltre eu-ro 200,00 per spese generali”, sia aggiunto il seguente periodo: “Di-spone che le spese liquidate alle controricorrenti siano distratte in fa-vore del loro difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antista-tario”.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gliartt. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
,[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentate e difesedall'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA] Salerno in persona del le-gale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoRosa [OSCURATO:PERSONA] all'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.12142/2025 depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21779/2025Numero sezionale 671/2026Numero di raccolta generale 16309/2026Data pubblicazione 26/05/20261. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (giàArtes [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]., CO.EL.MOS.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (giàVIBO [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:SOCIETA]. e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delConsorzio per l'Area di [OSCURATO:PERSONA] di Salerno hanno propostoistanza congiunta per la correzione dell'errore materiale contenutonell'ordinanza n. 12142/2025 emessa da questa Corte in data 8.5.2025, nella parte in cui, nel liquidare le spese del giudizio in favoredelle parti controricorrenti, non ha disposto, nel dispositivo, la distra-zione a favore del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si eradichiarato antistatario, facendone richiesta nel controricorso.Ragioni della decisioneIl ricorso è fondato.In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle speseproposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressaindicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di im-pugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi allastregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzionedell'errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre adessere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che adesso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfat-to il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore ri-spetto del principio costituzionale della ragionevole durata del proces-so, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distratta-rio di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art.391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cas-sazione (ex aliis, Cass. nn. 12437 del 2017, 5082 del 2024, 33258del 2025).Numero registro generale 21779/2025Numero sezionale 671/2026Numero di raccolta generale 16309/2026Data pubblicazione 26/05/2026Nella specie, come detto, il difensore delle società controricorrentiaveva richiesto la distrazione delle spese nel controricorso, ma la Cor-te, nel provvedere sulle spese a favore delle parti assistite dal mede-simo difensore, per mera svista, le aveva liquidate omettendo di di-sporre la richiesta distrazione; pertanto, va disposta la correzione delpredetto errore materiale, come da dispositivo. P.Q.MLa Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel di-spositivo dell'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, n. 12142/2025, depositata l'8 maggio 2025, nel senso che alla statuizione ivicontenuta, nel secondo capoverso, del tenore “Condanna il ricorrenteal pagamento delle spese di giudizio, che liquida in relazione a cia-scuna costituzione di parti controricorrenti in euro 6.000.00, oltre eu-ro 200,00 per spese generali”, sia aggiunto il seguente periodo: “Di-spone che le spese liquidate alle controricorrenti siano distratte in fa-vore del loro difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antista-tario”.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gliartt. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteGuido Mercolino
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