CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 38457/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]: il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Venezia, con ordinanza del 29 ottobre 2021, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona il 21 aprile 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge, per avere la Corte territoriale ritenuto privo di specificità il motivo d'appello, fondato sulla carenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 640 cod. pen., e per avere trascurato il contratto, prodotto dall'imputato per dimostrare che la società mandante non aveva adempiuto all'obbligo contrattuale di fornire la documentazione richiesta. 3. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che si è esattamente osservato (Sez. VI, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta". Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a censurare l'ordinanza impugnata con doglianze del tutto generiche, che non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia d'appello e che non indicano specificamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a base delle richieste. Ciò, peraltro, a fronte della motivazione (v. f. 2) del provvedimento impugnato, immuni da vizi, sindacabili in questa sede. Deve, dunque, affermarsi che le censure difettano di specificità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA]. .4 bi Paola DE:P OS