CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27046/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; 1. Considerato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «Nell'ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di determinati obblighi, l'inosservanza di questi da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo l'interessato allegare la comprovata impossibilità dell'adempimento» (Sez. 2, n. 1656 del 06/03/1998, Fontana, Rv. 211917 - 01), e che, per converso, solo la dimostrazione, da parte del condannato, dell'assoluta impossibilità di provvedere, preclude l'adozione, in sede esecutiva, dell'ordinanza di revoca (Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587 - 01); 2. Rilevato che il provvedimento impugnato nel disporre la revoca della sospensione condizionale della pena per il mancato pagamento - entro il termine fissato in sede di cognizione - della provvisionale di euro 3.000 da parte, ha osservato, con motivazione adeguata e non contraddittoria, che la condannata non aveva dedotto condizioni utili a dimostrare convincentemente la sua assoluta impossibilità di adempimento. Tale non poteva essere considerata la formale condizione di disoccupazione, in sé non idonea a configurare un impedimento di carattere assoluto in assenza di allegazioni sulla ricerca da parte dell'interessata di attività lavorativa (la condannata si era iscritta al centro per l'impego solo dopo la richiesta del Pubblico ministero di revoca del beneficio) e di qualsiasi tentativo di adempiere (anche in modo parziale) all'obbligo impostole 3. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma