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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 aprile 2022

Cassazione n. 42238/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli; 2) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a Napoli; avverso la ordinanza del 11/04/2022 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, la ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 11 aprile 2022 il Tribunale di Napoli ha rigettato le istanze di riesame presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 9 marzo 2022, con la quale veniva applicata nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad un'associazione a delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti (del tipo hashish, marijuana e cocaina), organizzata, in forza dell'apporto di familiari e agenti della Polizia penitenziaria, dai detenuti del reparto "Ligure" (di alta sicurezza) della struttura carceraria di [OSCURATO:PERSONA], con condotta perdurante almeno sino al dicembre 2019 [capo 1) dell'imputazione provvisoria].

2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dei predetti indagati, deducendo, con un primo motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla gravità indiziaria della partecipazione alla fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dal Tribunale del riesame ritenuta sulla base delle chiamate in correità provenienti, per [OSCURATO:PERSONA], dalle scarne dichiarazioni accusatorie di due soli collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), e per il Vigilia dalle dichiarazioni sia dei predetti collaboratori che da quelle rese da un altro collaboratore ([OSCURATO:PERSONA]).

Si pone in rilievo, sotto tale profilo, che il contributo narrativo offerto dalle dichiarazioni dei su indicati collaboratori sarebbe solo genericamente formulato in ordine al tipo di condotte realizzate dagli indagati e al ruolo che costoro avrebbero assunto all'interno del sodalizio criminale de quo, né risulterebbe assistito da elementi di riscontro specifici e di carattere individualizzante rispetto all'attribuzione dei fatti loro contestati in sede cautelare.

2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento al profilo delle esigenze cautelari, dal Tribunale esaminato sulla base di argomentazioni generiche, attraverso il mero rinvio ai precedenti penali a carico e senza prendere in esame il consistente lasso temporale intercorso rispetto all'epoca di realizzazione dei fatti.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 12 settembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, assertivamente reiterando profili di doglianza analoghi a quelli già prospettati in sede di riesame cautelare, senza articolare un adeguato confronto critico-argomentativo rispetto al complesso delle ragioni giustificative illustrate a sostegno dell'epilogo decisorio cui l'ordinanza impugnata è coerentemente pervenuta.2.

Il provvedimento impugnato, invero, ha dato ragione della connotazione di gravità attribuita al complesso degli elementi costitutivi della base indiziaria, evidenziando la rilevanza del ruolo assunto dai predetti indagati all'interno del sodalizio criminale oggetto della provvisoria incolpazione formulata in sede cautelare nel capo 1).

Nella motivazione, infatti, si spiega come il loro contributo operativo non sia stato solo il frutto di uno sporadico sostegno all'associazione, traducendosi, piuttosto, in un'attività continuativamente volta a favorire l'ingresso, all'interno della sezione penitenziaria di riferimento, delle sostanze stupefacenti che provenivano dall'esterno con la complicità di altre persone (ivi compresi alcuni appartenenti alla Polizia penitenziaria).

Richiamate le risultanze indiziarie offerte dal convergente contributo narrativo dei predetti collaboratori, che hanno riconosciuto in foto entrambi gli indagati, l'ordinanza impugnata ha posto in rilievo le modalità di realizzazione della condotta di partecipazione, reiteratamente posta in essere in un contesto funzionale al perseguimento degli obiettivi del sodalizio de quo, ed ha evidenziato come i predetti indagati facessero parte di un sotto-gruppo di spaccio operativo all'interno della seconda sezione del reparto "53 Ligure", coadiuvando assieme ad altri detenuti il coordinatore, [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta si occupava dell'attività di approvvigionamento, nelle operazioni di occultamento, preparazione e cessione delle sostanze stupefacenti.

Congruamente valutati, in relazione ai su menzionati profili fattuali, devono ritenersi gli apporti dichiarativi oggetto delle correlative chiamate in correità, quale frutto di una diretta, reciprocamente riscontrata e costante osservazione della condotta tenuta dagli indagati all'interno dell'istituto penitenziario, sì da giustificare la coerenza logica del vaglio delibativo al riguardo operato dal Tribunale sulla base della loro pregressa conoscenza ovvero dei comuni, e temporalmente significativi, periodi di detenzione ivi sofferti.

3. Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione alla prognosi di recidiva, che il Tribunale, anche a prescindere dalla non superata presunzione normativa di pericolosità sociale e adeguatezza della prescelta misura cautelare, ha motivatamente formulato, giustificando, allo stato, il vaglio di inidoneità di una diversa misura cautelare sulla base della gravità della condotta di partecipazione - peraltro posta in essere in un luogo dove avrebbe dovuto verificarsi il recupero sociale degli indagati - della sua protrazione temporale lungo il periodo della restrizione carceraria e dei gravi precedenti penali a carico.4.

In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze procedinnentali, congruamente illustrate attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logico-giuridici, deve rilevarsi come i ricorrenti non abbiano individuato passaggi o punti della decisione tali da incrinare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbiano sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di riesame cautelare, la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile.

5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli; 2) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a Napoli; avverso la ordinanza del 11/04/2022 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, la ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 11 aprile 2022 il Tribunale di Napoli ha rigettato le istanze di riesame presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 9 marzo 2022, con la quale veniva applicata nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad un'associazione a delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti (del tipo hashish, marijuana e cocaina), organizzata, in forza dell'apporto di familiari e agenti della Polizia penitenziaria, dai detenuti del reparto "Ligure" (di alta sicurezza) della struttura carceraria di [OSCURATO:PERSONA], con condotta perdurante almeno sino al dicembre 2019 [capo 1) dell'imputazione provvisoria]. 2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dei predetti indagati, deducendo, con un primo motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla gravità indiziaria della partecipazione alla fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dal Tribunale del riesame ritenuta sulla base delle chiamate in correità provenienti, per [OSCURATO:PERSONA], dalle scarne dichiarazioni accusatorie di due soli collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), e per il Vigilia dalle dichiarazioni sia dei predetti collaboratori che da quelle rese da un altro collaboratore ([OSCURATO:PERSONA]). Si pone in rilievo, sotto tale profilo, che il contributo narrativo offerto dalle dichiarazioni dei su indicati collaboratori sarebbe solo genericamente formulato in ordine al tipo di condotte realizzate dagli indagati e al ruolo che costoro avrebbero assunto all'interno del sodalizio criminale de quo, né risulterebbe assistito da elementi di riscontro specifici e di carattere individualizzante rispetto all'attribuzione dei fatti loro contestati in sede cautelare. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento al profilo delle esigenze cautelari, dal Tribunale esaminato sulla base di argomentazioni generiche, attraverso il mero rinvio ai precedenti penali a carico e senza prendere in esame il consistente lasso temporale intercorso rispetto all'epoca di realizzazione dei fatti. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 12 settembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, assertivamente reiterando profili di doglianza analoghi a quelli già prospettati in sede di riesame cautelare, senza articolare un adeguato confronto critico-argomentativo rispetto al complesso delle ragioni giustificative illustrate a sostegno dell'epilogo decisorio cui l'ordinanza impugnata è coerentemente pervenuta.2. Il provvedimento impugnato, invero, ha dato ragione della connotazione di gravità attribuita al complesso degli elementi costitutivi della base indiziaria, evidenziando la rilevanza del ruolo assunto dai predetti indagati all'interno del sodalizio criminale oggetto della provvisoria incolpazione formulata in sede cautelare nel capo 1). Nella motivazione, infatti, si spiega come il loro contributo operativo non sia stato solo il frutto di uno sporadico sostegno all'associazione, traducendosi, piuttosto, in un'attività continuativamente volta a favorire l'ingresso, all'interno della sezione penitenziaria di riferimento, delle sostanze stupefacenti che provenivano dall'esterno con la complicità di altre persone (ivi compresi alcuni appartenenti alla Polizia penitenziaria). Richiamate le risultanze indiziarie offerte dal convergente contributo narrativo dei predetti collaboratori, che hanno riconosciuto in foto entrambi gli indagati, l'ordinanza impugnata ha posto in rilievo le modalità di realizzazione della condotta di partecipazione, reiteratamente posta in essere in un contesto funzionale al perseguimento degli obiettivi del sodalizio de quo, ed ha evidenziato come i predetti indagati facessero parte di un sotto-gruppo di spaccio operativo all'interno della seconda sezione del reparto "53 Ligure", coadiuvando assieme ad altri detenuti il coordinatore, [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta si occupava dell'attività di approvvigionamento, nelle operazioni di occultamento, preparazione e cessione delle sostanze stupefacenti. Congruamente valutati, in relazione ai su menzionati profili fattuali, devono ritenersi gli apporti dichiarativi oggetto delle correlative chiamate in correità, quale frutto di una diretta, reciprocamente riscontrata e costante osservazione della condotta tenuta dagli indagati all'interno dell'istituto penitenziario, sì da giustificare la coerenza logica del vaglio delibativo al riguardo operato dal Tribunale sulla base della loro pregressa conoscenza ovvero dei comuni, e temporalmente significativi, periodi di detenzione ivi sofferti. 3. Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione alla prognosi di recidiva, che il Tribunale, anche a prescindere dalla non superata presunzione normativa di pericolosità sociale e adeguatezza della prescelta misura cautelare, ha motivatamente formulato, giustificando, allo stato, il vaglio di inidoneità di una diversa misura cautelare sulla base della gravità della condotta di partecipazione - peraltro posta in essere in un luogo dove avrebbe dovuto verificarsi il recupero sociale degli indagati - della sua protrazione temporale lungo il periodo della restrizione carceraria e dei gravi precedenti penali a carico.4. In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze procedinnentali, congruamente illustrate attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logico-giuridici, deve rilevarsi come i ricorrenti non abbiano individuato passaggi o punti della decisione tali da incrinare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbiano sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di riesame cautelare, la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile. 5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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