CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02720/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10422/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma alla Via [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentae difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza del TRIBUNALE ROMA, n. 18882/17, depositata in data 05/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Spese giudiziali civili R.G.N. 10422/2018 Ud. 19/12/2022CC R.G. 10422/2018 - Pagina nr. 2 di 3 Rilevato che: − [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del TRIBUNALE ROMA, n. 18882/17, depositata in data 05/10/2017; − [OSCURATO:PERSONA] è rimast a intimat a ; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. − in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, [OSCURATO:PERSONA] MONTEha rinunciato al ricorso; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). R.G. 10422/2018 - Pagina nr. 3 di 3 − nella specie, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata, con la conseguenza che il giudizio di Cassazione va dichiarato estinto, senzaalcuna statuizione sulle spese; P. Q. M. Dichiara estinto il giudizio Così deciso in Roma, nella camera di c