Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 23220/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17160/2014R.G. proposto da Agenzia delle e ntrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma alla via de lla Balduina n.7, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende insieme con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -resistente- avverso la sentenza n.148/31/14 della Commissione t ributaria regionale delPiemonte, pronunciata il 9 maggio 2013, depositata il 24 gennaio 2014e non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.l’Agenzia delle entrate ricorr e con due motivi contro la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. per la cassazione della sentenza n.148/31/14 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, pronunciata il 9 maggio 2013, depositata il 24 gennaio 2014 e non notificata, che ha accolto l’appello dellacontribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2005, con cui l’ufficio recuperava a tassazione l’omessa applicazione della ritenuta a titolo di imposta sugli interessi passivi maturati in ragione del finanziamento fruttifero erogato dalla società statunitense controllante, [OSCURATO:PERSONA].;

2. con la sentenza impugnata, la C.t.r., dopo aver premesso che l’impugnazione riguardava solo il rilievo n.1 dell’avviso di accertamento (relativo al recupero delle ritenute sugli interessi) e le relative sanzioni, contenute nell’atto di contestazione conseguenziale, rilevava che il fatto doveva essere analizzato sotto due differenti aspetti, cioè quello della tecnica contabile e quello della normativa fiscale sulleritenute su interessi; secondo la C.t.r., sotto il primo profilo il contribuente aveva agito correttamente, rispettando il principio di imputazione degli interessi passivi per competenza nell’anno di maturazione, senza considerare l’effettuazione o meno del pagamento; inoltre, il giudice di appello, anche sotto il profilo fiscale,affermava che era corretto il comportamento della contribuente, che non aveva effettuato la ritenutasugli interessi maturati, sostenendo di non aver effettuato il relativopagamento;

3. a seguito del ricorso, la contribuentenotifica tardivamente, il 16 dicembre 2016, una prima memoria e successivamente ne deposita una seconda in prossimità dell’adunanza camerale; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 12 luglio 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; [OSCURATO:PERSONA]:

1. preliminarmente, deve rilevarsi che la contribuente, pur non essendosi ritualmente costituita con controricorso, ha depositato memorie, che sono da ritenersi ammissibili, trattandosi di ricorso depositato prima del 30 ottobre 2016 e per i l qual e è stata successivamente fissata adunanza camerale; ciò per sopperire al venir meno dellafacoltà della parte, che non avevaprovveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art. 370 cod. proc. civ.,di partecipare alla discussione orale , possibilità riconosciuta dalla pregressa normativa; invero, trova in tali casi applicazione l'art. 1 del Protoc ollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il [OSCURATO:PERSONA], l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione(così Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4533 del 22/02/2017 - Rv. 643324 – 01 ; conf.

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 5508 del 28/02/2020 -Rv. 657368 -01);

1.1. con il primo motivo, la ricorrent e denunzia la violazione e la falsa applicazione dell’art.132 cod.proc.civ. e dell’art.36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 , cod.proc.civ.; in via pregiudiziale, la ricorrente eccepisce il vizio di nullità della sentenza per assoluto difetto o comunque mera apparenza della motivazione; secondo la ricorrente, la C.t.r.avrebbe omesso ogni considerazione sulla questione della sussistenza dei presupposti di applicazione dell'art. 26 d.P.R. n.600/1973 alla fattispecie concreta; ilc ollegio d'appello si sarebbe limitato a riportare il trattamento contabile della fattispecie, che non era oggetto di contestazione, non avendo le parti processuali mai messo in dubbio la circostanza che gli interessi passivi fossero stati contabilizzati e dedotti dalla società Italtrecce in quanto contrattualmente maturati; tuttavia, la questione di diritto controversa aveva ad oggetto le circostanze al verificarsi delle quali la società italiana Italtrecce avrebbe dovuto applicare la ritenuta sugli interessi, derivanti dal contratto di finanziamento in essere con la controllante americana; su tale vicenda le parti avevano offerto due interpretazioni opposte, in quanto l'Agenzia delle e ntrate aveva sostenut o che si dovesse far riferimento al momento di maturazione degli interessi sul finanziamento, visto che la società italiana li aveva simmetricamente dedotti, mentre la società contribuente aveva sostenuto la non applicabilità dellaritenuta non avendo ancora erogato finanziariamente detti interessi alla mutuante americana; secondo la ricorrente, su tale tema la sentenza impugnata non fornisce alcuna motivazione, limitandosi a riportare letteralmente il testo dell'art. 26 d.P.R. n.600/1973, a riprodurre le norme in materia di versamenti delle ritenute (circostanza irrilevante, non avendo il contribuente effettuato alcuna ritenuta), per po i concludere in modo del tutto apodittico che il comportamento della società appellante fosse stato conforme al dettato legislativo;

1.2. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 45, 48, 89 e 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, (T.u.i.r.), dell'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, 602/73, dell'art. 2423 bis c od.civ. e dell'art. 53 Cost., ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.;secondo la ricorrente, la controversia in oggetto concerne la mancata applicazione della ritenuta a titolo di imposta sugli interessi maturati a favore della società controllante statunitense [OSCURATO:PERSONA]., in esecuzione di un contratto di finanziamento in essere tra soggetti d'impresa; la società Italtrecce deduceva l'importo di €. 122.841 ,27 , corrispondente all'interesse annuo maturato sulle somme ottenute dalla controllante, in diminuzione dal reddito imponibile secondo il corretto principio di competenza economica, nonostante tale importo non fosse stato ancora corrisposto alla capogruppo; sulla somma corrispondente all’importo degli interessi passivi dedotti, la società non applicava alcuna ritenuta a titolo d'imposta, come invece prescritto dall'art. 26,co. 5, d.P.R. n. 600/1973 e richiesto dall'Agenzia delle e ntrate nell'atto impositi vo notificato alla contribuente; la sentenza della C.t.r., nel ritenere, senza peraltro motivare sul punto, corretto l’agire della società contribuente, sarebbe incorsa nelle denunziate violazioni di legge;

2. il primo motivo è fondato con conseguente assorbimento del secondo; nel caso in esame, l'oggetto del prelievo fiscale è rappresentato da interessi maturati a fronte di un finanziamento; la società contribuente aveva provveduto all’imputazione temporale degli interessi nell’esercizio di competenza, in base alla maturazione degli stessi, secondo il principio di competenza contenuto all'art. 109, co. 1 , d.P.R. n. 917/1986 , ma non aveva effettuato la ritenuta d’imposta; ai sensi dell'art. 2423-bis cod. civ., ai fini della redazione del bilancio si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento ; inoltre, l'art. 26 d.P.R. n. 600/1973, al comma V, vigen te ratione temporis, stabilisce che i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale.

La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso ; in materia questa Corte ha già avuto modo di affermare che la società di capitali che abbia ricevuto somme di denaro a titolo di mutuo dai propri soci ha l'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto sugli interessi corrispettivi dovuti ai soci mutuanti in conseguenza del finanziamento, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, non solo nel caso in cui la corresponsione dei suddetti interessi sia effettivamente avvenuta, ma anche quando essa sia soltanto presunta dalla legge (ai sensi dell'art. 42, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) (Cass. n. 16821/2007; conf. n. 3819/2018); deve, dunque, ritenersi che la societàdi capitali, che abbia ricevuto somme di denaro a titolo di mutuo dai propri soci, ha l'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto (o a titolo di imposta , nel caso di soggetti percipienti non residenti) sugli interessi corrispettivi dovuti ai soci mutuanti in conseguenza del finanziamento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 600/73, non solo nel caso in cui la corresponsione dei suddetti interessi sia effettivamente avvenuta, ma anche quando essa sia soltanto presunta dalla legge; in linea di principio, dunque, l’applicazione della ritenuta, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, prescinde dalla dimostrazione della materiale corresponsione degli interessi, salvo che la contribuente non fornisca un’adeguata prova contraria, idonea a superarela presunzione di onerosità del mutuo; nel caso di specie, dalla motivazione dell’avviso di accertamento, riprodotto integralmente nel ricorso dell’Agenzia delle entrate, si evince la circostanza, non contestata dalla società contribuente, che gli interessi scaturivano da un contratto di mutuo fruttifero concesso dalla sua controllante statunitense, con la pattuizione di interessi annuali nella misura variabile tra il 4 ed il 6 per centoe che tali i nteressi, per l’anno di imposta in contestazione,erano stabilit i nella misura del 5 per cento; inoltre, come si è detto, la società contribuente aveva provveduto all’imputazione temporale degli interessi nell’esercizio di competenza, individuato in base alla maturazione degli stessi; passando allasentenza impugnata, il giudice di appello, dopo ave descritto la fattispecie concreta, peraltro in maniera sintetica e non sempre chiara,si limita a riportare letteralmente il testo dell'a rt . 26 d.P.R. n.600/1973 ed a riprodurre le norme in materia di versamenti delle ritenute,per poi concludere nel senso che il comportamento della società appellante era conforme al dettato legislativo , senza alcuna motivazione idonea a palesarel’iter logico seguito; come le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione) (Cass. Sez.U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016); pertanto il primo motivo di ricorso va accolto, con conseguente assorbimento del secondo, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.t.r. del Piemonte,in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. la Corte accoglieil primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17160/2014R.G. proposto da Agenzia delle e ntrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma alla via de lla Balduina n.7, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende insieme con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -resistente- avverso la sentenza n.148/31/14 della Commissione t ributaria regionale delPiemonte, pronunciata il 9 maggio 2013, depositata il 24 gennaio 2014e non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.l’Agenzia delle entrate ricorr e con due motivi contro la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. per la cassazione della sentenza n.148/31/14 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, pronunciata il 9 maggio 2013, depositata il 24 gennaio 2014 e non notificata, che ha accolto l’appello dellacontribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2005, con cui l’ufficio recuperava a tassazione l’omessa applicazione della ritenuta a titolo di imposta sugli interessi passivi maturati in ragione del finanziamento fruttifero erogato dalla società statunitense controllante, [OSCURATO:PERSONA].; 2. con la sentenza impugnata, la C.t.r., dopo aver premesso che l’impugnazione riguardava solo il rilievo n.1 dell’avviso di accertamento (relativo al recupero delle ritenute sugli interessi) e le relative sanzioni, contenute nell’atto di contestazione conseguenziale, rilevava che il fatto doveva essere analizzato sotto due differenti aspetti, cioè quello della tecnica contabile e quello della normativa fiscale sulleritenute su interessi; secondo la C.t.r., sotto il primo profilo il contribuente aveva agito correttamente, rispettando il principio di imputazione degli interessi passivi per competenza nell’anno di maturazione, senza considerare l’effettuazione o meno del pagamento; inoltre, il giudice di appello, anche sotto il profilo fiscale,affermava che era corretto il comportamento della contribuente, che non aveva effettuato la ritenutasugli interessi maturati, sostenendo di non aver effettuato il relativopagamento; 3. a seguito del ricorso, la contribuentenotifica tardivamente, il 16 dicembre 2016, una prima memoria e successivamente ne deposita una seconda in prossimità dell’adunanza camerale; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 12 luglio 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; [OSCURATO:PERSONA]: 1. preliminarmente, deve rilevarsi che la contribuente, pur non essendosi ritualmente costituita con controricorso, ha depositato memorie, che sono da ritenersi ammissibili, trattandosi di ricorso depositato prima del 30 ottobre 2016 e per i l qual e è stata successivamente fissata adunanza camerale; ciò per sopperire al venir meno dellafacoltà della parte, che non avevaprovveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art. 370 cod. proc. civ.,di partecipare alla discussione orale , possibilità riconosciuta dalla pregressa normativa; invero, trova in tali casi applicazione l'art. 1 del Protoc ollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il [OSCURATO:PERSONA], l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione(così Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4533 del 22/02/2017 - Rv. 643324 – 01 ; conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 5508 del 28/02/2020 -Rv. 657368 -01); 1.1. con il primo motivo, la ricorrent e denunzia la violazione e la falsa applicazione dell’art.132 cod.proc.civ. e dell’art.36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 , cod.proc.civ.; in via pregiudiziale, la ricorrente eccepisce il vizio di nullità della sentenza per assoluto difetto o comunque mera apparenza della motivazione; secondo la ricorrente, la C.t.r.avrebbe omesso ogni considerazione sulla questione della sussistenza dei presupposti di applicazione dell'art. 26 d.P.R. n.600/1973 alla fattispecie concreta; ilc ollegio d'appello si sarebbe limitato a riportare il trattamento contabile della fattispecie, che non era oggetto di contestazione, non avendo le parti processuali mai messo in dubbio la circostanza che gli interessi passivi fossero stati contabilizzati e dedotti dalla società Italtrecce in quanto contrattualmente maturati; tuttavia, la questione di diritto controversa aveva ad oggetto le circostanze al verificarsi delle quali la società italiana Italtrecce avrebbe dovuto applicare la ritenuta sugli interessi, derivanti dal contratto di finanziamento in essere con la controllante americana; su tale vicenda le parti avevano offerto due interpretazioni opposte, in quanto l'Agenzia delle e ntrate aveva sostenut o che si dovesse far riferimento al momento di maturazione degli interessi sul finanziamento, visto che la società italiana li aveva simmetricamente dedotti, mentre la società contribuente aveva sostenuto la non applicabilità dellaritenuta non avendo ancora erogato finanziariamente detti interessi alla mutuante americana; secondo la ricorrente, su tale tema la sentenza impugnata non fornisce alcuna motivazione, limitandosi a riportare letteralmente il testo dell'art. 26 d.P.R. n.600/1973, a riprodurre le norme in materia di versamenti delle ritenute (circostanza irrilevante, non avendo il contribuente effettuato alcuna ritenuta), per po i concludere in modo del tutto apodittico che il comportamento della società appellante fosse stato conforme al dettato legislativo; 1.2. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 45, 48, 89 e 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, (T.u.i.r.), dell'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, 602/73, dell'art. 2423 bis c od.civ. e dell'art. 53 Cost., ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.;secondo la ricorrente, la controversia in oggetto concerne la mancata applicazione della ritenuta a titolo di imposta sugli interessi maturati a favore della società controllante statunitense [OSCURATO:PERSONA]., in esecuzione di un contratto di finanziamento in essere tra soggetti d'impresa; la società Italtrecce deduceva l'importo di €. 122.841 ,27 , corrispondente all'interesse annuo maturato sulle somme ottenute dalla controllante, in diminuzione dal reddito imponibile secondo il corretto principio di competenza economica, nonostante tale importo non fosse stato ancora corrisposto alla capogruppo; sulla somma corrispondente all’importo degli interessi passivi dedotti, la società non applicava alcuna ritenuta a titolo d'imposta, come invece prescritto dall'art. 26,co. 5, d.P.R. n. 600/1973 e richiesto dall'Agenzia delle e ntrate nell'atto impositi vo notificato alla contribuente; la sentenza della C.t.r., nel ritenere, senza peraltro motivare sul punto, corretto l’agire della società contribuente, sarebbe incorsa nelle denunziate violazioni di legge; 2. il primo motivo è fondato con conseguente assorbimento del secondo; nel caso in esame, l'oggetto del prelievo fiscale è rappresentato da interessi maturati a fronte di un finanziamento; la società contribuente aveva provveduto all’imputazione temporale degli interessi nell’esercizio di competenza, in base alla maturazione degli stessi, secondo il principio di competenza contenuto all'art. 109, co. 1 , d.P.R. n. 917/1986 , ma non aveva effettuato la ritenuta d’imposta; ai sensi dell'art. 2423-bis cod. civ., ai fini della redazione del bilancio si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento ; inoltre, l'art. 26 d.P.R. n. 600/1973, al comma V, vigen te ratione temporis, stabilisce che i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso ; in materia questa Corte ha già avuto modo di affermare che la società di capitali che abbia ricevuto somme di denaro a titolo di mutuo dai propri soci ha l'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto sugli interessi corrispettivi dovuti ai soci mutuanti in conseguenza del finanziamento, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, non solo nel caso in cui la corresponsione dei suddetti interessi sia effettivamente avvenuta, ma anche quando essa sia soltanto presunta dalla legge (ai sensi dell'art. 42, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) (Cass. n. 16821/2007; conf. n. 3819/2018); deve, dunque, ritenersi che la societàdi capitali, che abbia ricevuto somme di denaro a titolo di mutuo dai propri soci, ha l'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto (o a titolo di imposta , nel caso di soggetti percipienti non residenti) sugli interessi corrispettivi dovuti ai soci mutuanti in conseguenza del finanziamento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 600/73, non solo nel caso in cui la corresponsione dei suddetti interessi sia effettivamente avvenuta, ma anche quando essa sia soltanto presunta dalla legge; in linea di principio, dunque, l’applicazione della ritenuta, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, prescinde dalla dimostrazione della materiale corresponsione degli interessi, salvo che la contribuente non fornisca un’adeguata prova contraria, idonea a superarela presunzione di onerosità del mutuo; nel caso di specie, dalla motivazione dell’avviso di accertamento, riprodotto integralmente nel ricorso dell’Agenzia delle entrate, si evince la circostanza, non contestata dalla società contribuente, che gli interessi scaturivano da un contratto di mutuo fruttifero concesso dalla sua controllante statunitense, con la pattuizione di interessi annuali nella misura variabile tra il 4 ed il 6 per centoe che tali i nteressi, per l’anno di imposta in contestazione,erano stabilit i nella misura del 5 per cento; inoltre, come si è detto, la società contribuente aveva provveduto all’imputazione temporale degli interessi nell’esercizio di competenza, individuato in base alla maturazione degli stessi; passando allasentenza impugnata, il giudice di appello, dopo ave descritto la fattispecie concreta, peraltro in maniera sintetica e non sempre chiara,si limita a riportare letteralmente il testo dell'a rt . 26 d.P.R. n.600/1973 ed a riprodurre le norme in materia di versamenti delle ritenute,per poi concludere nel senso che il comportamento della società appellante era conforme al dettato legislativo , senza alcuna motivazione idonea a palesarel’iter logico seguito; come le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione) (Cass. Sez.U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016); pertanto il primo motivo di ricorso va accolto, con conseguente assorbimento del secondo, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.t.r. del Piemonte,in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. la Corte accoglieil primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la
Sentenza Cassazione n. 23220/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris