CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2026
Cassazione n. 16980/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a BARI il 17/10/1971 avverso la sentenza del 08/10/2025 del GIP TRIBUNALE di CHIETI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che VERNA Anna, imputata dei reati di trasporto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Chieti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla mancanza di determinazioni giudiziali sulla somma in sequestro; ritenuto che le censure siano manifestamente infondate, dovendo farsi applicazione, quanto alla prima censura, del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.» (Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); ritenuto che debba trovare applicazione, quanto alla residua doglianza, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di patteggiamento, la sentenza con cui il giudice non dispone la confisca nè la restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio non può essere impugnata con ricorso per cassazione, dovendo, invece, l'interessato rivolgersi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.263, comma sesto, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 10542 del 18/01/2017, Tenuzzo, Rv. 269542 - 01, la quale, in motivazione, ha precisato che il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente avverso l'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., è rigettata l'opposizione al diniego di restituzione pronunciata dal giudice dell'esecuzione). ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammi P.Q.Mprocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 marzo 2026 Il consiglie stensore [OSCURATO:PERSONA] rioWzi nza r [OSCURATO:PERSONA] 12 2026 [OSCURATO:PERSONA]« soft*