CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 aprile 2025
Cassazione n. 15628/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia;avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia emessa in data 09/04/2025;preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestoil rigetto del ricorso;sentito il difensore della parte civile il quale ha insisto nel ricorso;sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorsoe, insubordine,di rigettarlo;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 09/04/2025 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenzaemessa in data 21/01/2016 dal Tribunale di Venezia, con la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] èstato assolto, con formula “perché il fatto non sussiste”, dal reato di truffa commesso tra il2004 e il 2008 ai danni del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.In estrema sintesi, premesso che il calzaturificio si avvaleva dell'opera professionale delladitta individuale [OSCURATO:PERSONA], alla quale commissionava il taglio di tomaie dei prodotti amarchio [OSCURATO:PERSONA], si contesta al [OSCURATO:PERSONA] che la fattura n. 11 del 30 giugno 2008 era stata emessaper un numero di tomaie superiore rispetto a quelle commissionate e consegnate; convocato ilMion e contestatagli l'avvenuta sovrafatturazione, questi l’ammetteva, precisando che sitrattava di un errore e riemetteva il documento fiscale in modo corretto; da un controllo aritroso negli anni, emergeva che nel corso di quattro anni di rapporto lavorativo vi sarebberostate altre sovrafatturazioni per un importo complessivo di oltre 103.090,44 euro (si appuravache era stato commissionato un numero di paia di tomaie inferiore a quello che era statofatturato); in seguito a querela per truffa sporta in data 30 settembre 2008, all’esitodell’indagine contabile e degli accertamenti della Guarda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] veniva rinviato agiudizio per truffa e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si costituiva parte civile; il Tribunale di Venezia assolveval’imputato con formula “perché il fatto non sussiste”, respingendo la richiesta di risarcimentodel danno e di rifusione delle spese processuali; proponeva appello la parte civile ai soli effetticivili, ritenendo di avere provato che [OSCURATO:PERSONA] avesse operato le sovrafatturazioni (ai punti 1, 2 e 4dell'imputazione, mentre per il capo numero 3 era stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a confessare e ariemettere la nuova fattura con gli importi corretti); proponeva appello anche l'imputato aisensi dell'art. 574, comma 2, cod. proc. pen., chiedendo la condanna della parte civile equerelante alla rifusione delle spese processuali e al risarcimento del danno.2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore della parte civileCalzaturificio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentantepro tempore, formulando cinquemotivi.2.1. Con il primo motivo, si deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.,violazione di legge in relazione all'art 2697 cod. civ., laddove la sentenza impugnata (pag. 8paragrafo 1.3), pur avendo stabilito che la parte civile attraverso le produzioni documentaliaveva fornito la prova certa della sovrafatturazione illecita (mediante gli ordini, i documenti ditrasporto, le schede di produzione e le fatture), riteneva tale dato “neutro”, così errandonell’applicazione dei principi relativi all’onere della prova poiché, una volta riconosciuta lasovrafatturazione effettuata da [OSCURATO:PERSONA], non spettava alla [OSCURATO:PERSONA] l'onere di dimostrare di nonavere effettuato richieste integrative agli ordini (provando quindi il fatto illecito e il nesso dicausa), ma sarebbe spettato a quest'ultimo fornire la prova di avere eseguito un numeromaggiore di tomaie perché richieste dalla committente per giustificare la sovrafatturazione;tale prova non risulta essere stata fornita e non si rileva dal testo della sentenza.2.2. Con il secondo motivo, si censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.,violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen. per avere la corte diappello omesso, o comunque ridimensionato nel loro contenuto, la testimonianza del sig.[OSCURATO:PERSONA] - resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (il quale riferisce che dai controlli eseguiti,emergeva che il quantitativo di tomaie fatturato da [OSCURATO:PERSONA] non corrispondeva a quanto ordinatoe che non erano state chieste integrazioni degli ordini) a conferma della illiceità dellasovrafatturazione, quale elemento incompatibile con l'argomentazione della sentenza chegiustifica la sovrafatturazione come conseguente a una richiesta della [OSCURATO:PERSONA] di fornire unmaggiore numero di tomaie rispetto all'originario ordinativo -; la testimonianza della testeReanna [OSCURATO:PERSONA] – la quale riferisce che le grandi firme per le quali la [OSCURATO:PERSONA] lavora controllanonumero e qualità di quanto consegnato, che non può essere superiore a quanto commissionato-, e le dichiarazioni confessorie dello stesso imputato [OSCURATO:PERSONA] (rese all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]),che ha confermato la precisione dei controlli effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA]; la difesa censural’affermazione della corte di appello che qualifica le testimonianze come “una serie di elementipoco incisivi”, senza nessuna argomentazione congrua e logica.2.3. Con il terzo motivo, si censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.,vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen. per avere la cortedi appello omesso la valutazione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] resel'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale i testi confermavano che i controlli degli ordinativi dellecase di moda avvenivano anche nei quantitativi; la difesa censura la illogicità della motivazionedella corte di appello che ha ritenuto trattarsi di un dato generico, riferito semplicemente allasussistenza di detti controlli e che la “pervasività dei controlli ... non esclude che … dettesocietà potessero nel corso del tempo aumentare le quantità degli ordini richiesti” (p.17ricorso); tale argomento, attraverso un ragionamento ipotetico, probabilistico e genericoazzera la valenza probatoria di un dato obiettivamente acquisito e certo.2.4. Con il quarto motivo, si censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc.pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., peravere la corte di appello, in spregio ai principi generali che regolano la valutazione della prova,sminuito e ritenuto privo di rilevanza probatoria il fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva offerto in viastragiudiziale la somma di euro 50.000 (come confermato dal teste della Guardia di [OSCURATO:PERSONA],Bianchi) per evitare il contenzioso e che nello stesso periodo un altro terzista che operava conanaloghe modalità aveva ammesso le proprie responsabilità e risarcito il danno; secondo lacorte di merito, tali dati sarebbero irrilevanti: [OSCURATO:PERSONA] aveva abbandonato le trattative,reputando, dopo l’incontro con il commercialista, di avere operato correttamente; l'altroelemento veniva ritenuto estraneo alla vicenda.Con riferimento in particolare alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], la difesa censura che la corte diappello, a fronte dell’ammissione di avere effettuato una sovrafatturazione in occasione dellacontestazione fattagli da [OSCURATO:PERSONA] alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] (v. testimonianza ReannaBallin ud. 04/12/2014), ha illogicamente attribuito maggiore rilievo alla successiva negazionedel fatto da parte del [OSCURATO:PERSONA], dopo avere consultato un commercialista, valutandola idonea avincere un elemento di prova costituito dall’offerta di un risarcimento.2.5. Con il quinto motivo, si censurano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 2697 cod. civ. e vizio di motivazione conriferimento alla parte in cui la corte di appello conclude per la maggiore probabilità della tesidel [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella della ditta [OSCURATO:PERSONA], in quanto solo la prima sarebbe suffragata daelementi probatori di riscontro individuati: nella testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] (cuginodell'imputato), il quale aveva riferito di avere ricevuto alcune telefonate ad integrazione degliordini senza peraltro precisare - e nella sentenza non ve ne è traccia - se queste fosseroriferibili agli episodi di cui al capo di imputazione; a fronte del compendio probatorio fornitodalla parte civile costituito da: prova documentale certa della sovrafatturazione; prova che icontrolli delle maison della moda si estendevano anche alle quantità dei prodotti commissionatie che tali ordini non erano soggetti a modificazione; riconoscimento dell’addebito da partedell’imputato ed emissione (v. capo 3 dell’l'imputazione) di una nuova fattura in sostituzione diquella contestata; la volontà manifestata dall'imputato di versare la somma di euro 50.000,00per evitare il contenzioso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato per i motivi di seguito illustrati.2.Deve, innanzitutto, premettersi che nel caso in esame ci si trova in presenza di sentenze dimerito costituenti una cd. “doppia conforme” e che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio dimotivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primogrado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici delgravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli delprimo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della primasentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamentodella decisione (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 29007del 09/10/2020, Casamonica; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01;Sez. 5,n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013,Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01).3. Tanto premesso, i motivi di ricorso vengono trattati unitariamente, essendo strettamenteconnessi.3.1. Gli elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale, nel corso della quale erano stati sentiti,oltre all’imputato e al querelante, anche dei testimoni ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendentedella società sui controlli ad opera della maison di moda committenti), non erano stati ritenutiidonei dal Tribunale, con giudizio condiviso dalla Corte di appello, a comprovare che l’imputatoavesse agito con artifici e raggiri ai fini della contestata sovrafatturazione, valutando come“poco incisivi” gli elementi a sostegno della tesi della parte civile (pp. 9-10 sentenzaimpugnata: prova documentale della sovrafatturazione; prova che i controlli delle maison dellamoda si estendevano anche alle quantità dei prodotti commissionati e che tali ordini non eranosoggetti a modificazione; riconoscimento dell’addebito da parte dell’imputato per il capo 3 dell’l'imputazione con emissione di nuova fattura sostitutiva; proposta, sia pure poi revocata, diversamento della somma di euro 50.000,00 per evitare il contenzioso).La Corte d’appello, conformemente al giudice di primo grado, ha ritenuto non dirimenti i citatigli elementi a sostegno della tesi accusatoria, (ad avviso della parte civile “svalutati”), inquanto: la sussistenza di incisivi controlli, all’interno del calzaturificio [OSCURATO:PERSONA] ad opera dellemaison di moda committenti al momento della consegna della merca, è stata ritenuta nonpuntualmente riscontrata, poiché i testi avevano fornito versioni diverse sulle modalità, anchetemporali, del controllo (per es. sporadiche, secondo il [OSCURATO:PERSONA]), sicché è apparso pocorilevante che esso potesse riguardare la qualità e quantità dei beni se effettuato in modo noncostante; d’altra parte, si è ritenuto che l’eventuale pervasività dei controlli non escludeva chele società, nel corso del tempo, potessero aumentare la quantità di ordini richiesti, sollecitandoquindi la [OSCURATO:PERSONA] ad adoperarsi in tal senso presso i propri terzisti.La Corte d’appello ha preso specificamente in considerazione tutte le deduzioni della difesadella parte civile, compresa la volontà iniziale del [OSCURATO:PERSONA] di addivenire ad un accordostragiudiziale, tramite pagamento della somma di euro 50.000,00 a favore della [OSCURATO:PERSONA], atacitazione di ogni pretesa, come anche l’ammissione da parte di altro terzista della [OSCURATO:PERSONA] diavere operato sovrafatturazioni, dando atto, sul punto, delle ragioni per cui l’imputato,inizialmente, si era mostrato favorevole all’accordo con la parte civile per poi abbandonare letrattative, a seguito di confronto con il commercialista e con l’associazione degli artigiani diriferimento (reputando di avere operato correttamente nella predisposizione della fattura n. 3del capo di imputazione); anche la vicenda che aveva coinvolto altro terzista veniva ritenutainconferente in quanto del tutto estranea rispetto a quella del [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, la motivazionedella Corte d’appello, nel ritenere non dirimenti tali elementi, appare esente da vizi logicogiuridici, essendo evidente che la vicenda di “altro terzista” non abbia alcun rilievo nel caso inesame e che non appare manifestamente illogica la giustificazione fornita al “cambiamento distrategia” da parte del [OSCURATO:PERSONA] circa l’iniziale ipotesi di accordo.Per contro, la Corte d’appello, ha ritenuto la tesi difensiva suffragata da elementi di riscontro(p. 10 sentenza impugnata): la testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’imputato, aconferma che le ordinazioni, nel corso dell’esecuzione, sovente venivano modificate, anchemediante telefonate; la presenza presso i locali della ditta del [OSCURATO:PERSONA] di un quantitativo dipellame di significativamente superiore rispetto a quello necessario per l’esecuzione degliordini, nonché la sussistenza, insieme alle fatture calcolate in eccesso, di una serie difatturazioni stimate per difetto; elementi, questi, dai quali emergerebbe che le ordinazioni dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] non si basavano su uno schema rigido di corrispondenza tra l’ordine originario ela successiva consegna, potendo anche variare in ragione delle mutevoli esigenze dellaclientela, rappresentata, soprattutto, dalle maison di moda.4. Osserva il Collegio che la sentenza impugnata, in uno con quella del Tribunale, risultacongruamente motivata sotto i profili dedotti dalla ricorrente parte civile; detta motivazione,non è certo “manifestamente” illogica, né risulta alcun travisamento degli elementi probatori e,conseguentemente, valutativi.Per contro, deve osservarsi che la difesa della parte civile ricorrente, sotto il profilo del vizio dimotivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materialeprobatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un - non consentito -nuovo giudizio di merito, in contrasto con il diritto vivente, dovendo rammentare, in proposito,che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanzeacquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa edalternativa lettura, seppure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzionestorica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti diprova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del24/10/2018, I3arraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso,Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto,mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione; per cui sono inammissibili tuttele doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o dipuntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano unadifferente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenzianoragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità,dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965).A ciò si aggiunge che nel caso in esame la difesa del ricorrente propone una ricostruzionealternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione,perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primocomma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimentoargomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltantoun’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr. con riferimento a massime diesperienza alternative, Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054) e ciò valesia per il processo penale che per le questioni civili incardinate nel processo penale. Del restoin tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione nondeve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibilericostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare setale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibileopinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745;Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Modesto, Rv. 196955).4. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616comma 1 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore La PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]