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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 agosto 2026

Cassazione n. 24904/2026

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ina [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 168/2025depositata il 13/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva l’[OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro perNumero registro generale 11684/2025Numero sezionale 2987/2026Numero di raccolta generale 24904/2026Data pubblicazione 31/08/2026l’accertamento del proprio diritto a essere assunto presso la convenuta, inquanto in possesso dei requisiti per il transito ex art. 37 C.C.N.L., e lacondanna al risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni perdutefino all’effettiva assunzione.1.1.

Esponeva di essere stato dipendente della Cooperativa “Genesi”,affidataria di servizi sociali in appalto per il Comune di Messina, dal12/04/2016 al 19/04/2019, in forza di contratto a tempo indeterminatopart-time, con qualifica di autista e inquadramento nella categoria B1 delC.C.N.L. di settore.

Deduceva che il Comune di Messina, con delibera diGiunta del 13/11/2018, approvata dal Consiglio comunale il 20/11/2018,aveva disposto l’internalizzazione dei servizi sociali mediante il transitodegli operatori già impiegati presso le cooperative sociali appaltatrici, tracui la stessa Cooperativa “Genesi”, e la costituzione dell’ente pubblicoeconomico “[OSCURATO:PERSONA]”, destinato ad assumeregli operatori già titolari di contratto a tempo indeterminato, con almenosei mesi di anzianità di servizio, privilegiando i lavoratori in possesso deirequisiti di cui all’art. 37 del C.C.N.L. di categoria.

Al momento del cambiodi gestione, la [OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso gli elenchi delpersonale in servizio disponibile alle nuove assunzioni, dai quali Toscanoera stato escluso, in quanto indicato come assunto in sostituzione, per cuila [OSCURATO:PERSONA] lo aveva escluso dall’assunzione diretta, inserendolonella c.d. long list per i lavoratori utilizzati da anni per coprire le assenzedei dipendenti delle cooperative affidatarie, destinati non all’assunzionediretta, ma a “percorsi di stabilizzazione”.

Rimasto alle dipendenze dellaCooperativa Genesi e venuto meno il cantiere di Messina, il lavoratore erastato trasferito in altra sede, con aggravio di spese di trasferta, perrassegnare infine le dimissioni per giusta causa.1.2.

Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], contestando – perquanto qui ancora rileva - la domanda attorea nel merito.Numero registro generale 11684/2025Numero sezionale 2987/2026Numero di raccolta generale 24904/2026Data pubblicazione 31/08/20261.3.

Il Tribunale accoglieva le domande del lavoratore, dichiarando il suodiritto a essere assunto alle dipendenze dell’Azienda resistente concontratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con conservazione diqualifica, mansioni e anzianità di servizio maturata, nonché con legaranzie di cui all’art. 2112 c.c.

Condannava, inoltre, l’Azienda SpecialeMessina [OSCURATO:PERSONA] a corrispondergli le retribuzioni medio temporematurate dal 01/03/2019 sino all’effettiva ripresa dell’attività lavorativa,detratto l’aliunde perceptum relativo all’ulteriore periodo di lavoro pressol’originaria cooperativa.2.

La Corte d’appello, adita dall’Azienda municipale, accoglieva ilgravame e, per l’effetto, rigettava l’originaria domanda del lavoratore,compensando le spese del giudizio.

La Corte motivava la propria decisionesecondo i seguenti passaggi: a) i capitolati di appalto, richiamati dallepertinenti delibere del Consiglio comunale che disponevano lainternalizzazione dei servizi sociali, avallati dalle sigle sindacali coinvoltenel tavolo tecnico, individuavano in 510 unità il numero complessivo deglioperatori da coinvolgere nel transito diretto all’organismo neocostituito,corrispondenti ai lavoratori assegnati stabilmente al servizio; b) il ridottomonte ore per il quale Toscano era stato assunto (27 settimanali), eraindicativo della natura sostitutiva e non stabile della sua prestazione; c)Toscano non aveva allegato elementi dimostrativi di un’eventualeillegittima assunzione, per passaggio diretto, di lavoratori privi deinecessari requisiti, né la sussistenza di un proprio diritto potiore rispettoad altri.3.

Il lavoratore soccombente ha proposto ricorso per cassazione,articolato in cinque motivi.

L’Azienda municipale [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso, successivamente integrato da memoria ex art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 11684/2025Numero sezionale 2987/2026Numero di raccolta generale 24904/2026Data pubblicazione 31/08/20261.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 37del CCNL [OSCURATO:PERSONA], per avere la Corte d’appello omesso diapplicare la richiamata norma contrattuale, che impone il passaggiodiretto dei lavoratori alle dipendenze del soggetto subentrante, conconservazione delle medesime condizioni di lavoro.2.

Con il secondo motivo si deduce l’errata interpretazione eapplicazione del medesimo art. 37 CCNL cit., per avere la Corte d’appelloritenuto, da un lato, che la norma preveda eccezioni alla sua operativitàper i lavoratori addetti alle sostituzioni e, dall’altro, che il passaggio direttooperi solo quando permangano identiche attività e organizzazione.

Ilricorrente censura, inoltre, la decisione nella parte in cui gli ha imposto diprovare un diritto potiore all’assunzione quale lavoratore in sostituzione,laddove il passaggio diretto avrebbe dovuto riguardare tutti i lavoratoriimpiegati nei servizi sociali, senza limiti assunzionali, e nella parte in cuiha attribuito al tavolo tecnico sindacale, che aveva avallato il piano delConsiglio comunale, valore vincolante ai fini dell’esclusione dal passaggiodiretto.3.

Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per omessamotivazione, in quanto la Corte d’appello avrebbe ricondotto la mancatainternalizzazione di Toscano all’assenza di fondi stanziati in bilancio dallaMessina [OSCURATO:PERSONA], senza offrire una motivazione adeguata e lineare esenza considerare le garanzie previste dall’art. 37 del CCNL CooperativeSociali.4.

Con il quarto motivo si censura la motivazione della sentenza,ritenuta illogica, contraddittoria e insufficiente su un fatto decisivo delgiudizio: la Corte d’appello non avrebbe attribuito rilievo alla circostanzache Toscano era legato alla cooperativa originaria da un contratto dilavoro a tempo indeterminato e, quindi, era stabilmente inserito nelrelativo personale.Numero registro generale 11684/2025Numero sezionale 2987/2026Numero di raccolta generale 24904/2026Data pubblicazione 31/08/20265.

Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d’appelloomesso di valutare correttamente le risultanze processuali, conconseguente nullità della sentenza impugnata.6.

Ciò esposto, i primi due motivi, che possono essere esaminaticongiuntamente, perché afferenti alla portata applicativa dell’art. 37 delCCNL Servizi sociali e alla verifica del suo rispetto nel caso concreto, sonoinfondati.6.1.

La Corte territoriale ha accertato che il Comune di Messina, dopoavere istituito l’Azienda speciale [OSCURATO:PERSONA] per internalizzare iservizi sociali in precedenza affidati a cooperative esterne, aveva definito,con plurime delibere consiliari e all’esito di un percorso partecipato anchedalle organizzazioni sindacali, i criteri per il transito del personale giàimpiegato dalle cooperative appaltatrici.

Tali criteri consistevano nellatitolarità di un contratto a tempo indeterminato e in un’anzianità diservizio di almeno sei mesi.

Il passaggio immediato al nuovo organismoera, inoltre, limitato al personale stabilmente impegnato nell’esecuzionedei servizi interessati dal nuovo assetto organizzativo.6.2.

In particolare, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, lepertinenti delibere consiliari avevano individuato in 510 unità il personaleda trasferire, in quanto stabilmente addetto ai servizi previsti dai varicapitolati di appalto, riservando al personale residuo, compreso quellodestinato alle sostituzioni, tra i quai figurava Toscano, l’inserimento nellacosiddetta long list.6.3.

Il percorso così seguito non integra una violazione dell’art. 37 delCCNL [OSCURATO:PERSONA] sociali.Con riferimento alla clausola sociale prevista dall’art. 37 del CCNL per idipendenti delle cooperative sociali, questa Corte ha affermato che, incaso di subentro di una nuova impresa nell’appalto, l’obbligo di assunzionedel personale già dipendente dell’impresa cessata opera quando restinoNumero registro generale 11684/2025Numero sezionale 2987/2026Numero di raccolta generale 24904/2026Data pubblicazione 31/08/2026invariate le prestazioni richieste e risultanti dal capitolato d’appalto,trattandosi di previsione contrattuale avente portata precettiva e diretta asalvaguardare la continuità occupazionale e le condizioni di lavoroacquisite dal personale (Cass., Sez.

L, 28/07/2016, n. 15684; Cass., Sez.L, 5/04/2024, n. 9133).Tale principio non comporta un obbligo assoluto e incondizionato diassunzione di tutto il personale comunque dipendente dall’appaltatoreuscente, ma impone di verificare se il nuovo gestore sia chiamato arendere le medesime prestazioni e con il medesimo fabbisognoorganizzativo risultante dal capitolato o dagli atti che regolano il nuovoaffidamento.

Solo in presenza di tale continuità oggettiva la clausolasociale opera quale vincolo al passaggio del personale già stabilmenteimpiegato nel servizio.6.4.

Nel caso in esame la Corte territoriale ha accertato che il Comune diMessina, con delibera del Consiglio comunale del 20/11/2018, avevadeciso di recepire la proposta della Giunta comunale del 13/11/2018 e,dunque, di procedere alla internalizzazione dei servizi sociali prima svoltida plurime cooperative esterne attraverso la costituzione della MessinaSocial City, fissando i criteri per il passaggio del personale nel rispettodell’art. 37 del CCNL.A seguito di tale delibera è stato aperto un tavolo tecnico, al quale hannopartecipato l’Assessorato ai servizi sociali, l’azienda comunaleneocostituita e le organizzazioni sindacali.

In quella sede, tenuto conto delnuovo assetto organizzativo e dei servizi da assicurare concretamente, èstato individuato il personale necessario al subentro, circoscrivendo ilpassaggio immediato ai lavoratori stabilmente adibiti ai servizi destinati aproseguire.6.5.

Ne consegue che il limite quantitativo delle assunzioni non è statofissato in modo arbitrario né in ragione di mere esigenze di bilancio, ma èstato correlato all’effettivo fabbisogno derivante dai servizi da svolgereNumero registro generale 11684/2025Numero sezionale 2987/2026Numero di raccolta generale 24904/2026Data pubblicazione 31/08/2026nell’ambito della gestione internalizzata, poiché corrispondente alle unitàdi personale già concretamente addette in maniera stabileall’espletamento dei servizi appaltati dal Comune.La Corte d’appello - diversamente dall’assunto del ricorrente - è pervenutaa tale conclusione rilevando che il numero dei lavoratori transitati allaMessina [OSCURATO:PERSONA] era stato determinato sulla base dei capitolatid’appalto relativi all’affidamento del servizio di trasporto in favore disoggetti con disabilità presso i centri occupazionali riabilitativi, conspecifico riferimento al profilo degli autisti (categoria di Toscano).6.6.

Nessuna violazione della clausola sociale è dunque riscontrabile,poiché l’art. 37 del CCNL Servizi sociali tutela la continuità occupazionalenei limiti del personale necessario alla prosecuzione dei servizi oggetto delnuovo affidamento, senza imporre il transito automatico di lavoratori nonstabilmente assegnati alle prestazioni conservate.La Corte d’appello, all’esito di un accertamento di fatto, insindacabile insede di legittimità, ha così verificato che [OSCURATO:PERSONA] non rientravanell’ambito del personale stabilmente adibito al servizio oggetto diprosecuzione, ma era inserito tra i lavoratori destinati a coprire eventualiesigenze sostitutive.

Tale accertamento, sorretto da motivazione nonapparente e fondato sulla ricostruzione degli atti di causa, esclude che lamancata assunzione integri violazione dell’art. 37 del CCNL.6.7.

Non assume rilievo decisivo, in senso contrario, la prospettazione delricorrente secondo cui, all’esito di una procedura di conciliazionestragiudiziale formalizzata nel verbale del 3.12.2019, la cooperativaGenesi aveva riconosciuto che il contratto di lavoro stipulato con Toscanodoveva essere qualificato come contratto a tempo pieno e indeterminatoper il periodo 12.04.2016 -19.04.2019, così facendo cadere la suaqualifica di lavoratore in sostituzione.In disparte la circostanza per cui la conciliazione stragiudiziale varicondotta nell’alveo di un accordo transattivo, che è efficace solo tra leNumero registro generale 11684/2025Numero sezionale 2987/2026Numero di raccolta generale 24904/2026Data pubblicazione 31/08/2026parti che l'hanno stipulata, non potendosi opporre a terzi che ne sonorimasti estranei (come la [OSCURATO:PERSONA]), è dirimente rimarcare chela diversa prospettazione del ricorrente viene a sollecitare unarivalutazione del merito della causa, non consentita in sede di legittimità.7.

Sono parimenti infondati il terzo e il quarto motivo di ricorso, entrambiriferiti alla dedotta nullità della sentenza per motivazione inesistente,illogica e contraddittoria.7.1.

Giova ricordare che il sindacato di legittimità sulla motivazione ècircoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionalerichiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.

S.U. n. 8053 e 8054/2014,n. 23940/2017, n. 16595/2019).

Nel caso di specie la Corte d’appello haadeguatamente esplicitato il percorso logico-argomentativo che l’haportata a ritenere insussistente e non dimostrato il preteso diritto diToscano al transito diretto nell’azienda municipale [OSCURATO:PERSONA],ripercorrendo la sequenza delle delibere amministrative interessate e leragioni ad esse sottese quanto al numero dei lavoratori cui assicurare iltransito diretto, gli esiti del tavolo tecnico con i sindacati, lo specificoassetto contrattuale relativo alla posizione del lavoratore.8.

Il quinto motivo è inammissibile, poiché la censura non indical’utilizzazione di prove non introdotte dalle parti o il travisamento delprincipio di disponibilità della prova, ma si risolve nella richiesta di unadiversa lettura delle risultanze istruttorie.9.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.9.1.

La novità della questione trattata, concernente l’ambito applicativodella clausola sociale di cui all’art. 37 del CCNL Cooperative sociali nelpeculiare contesto dell’internalizzazione del servizio da parte dell’entepubblico mediante costituzione di azienda speciale, nonché l’esistenza diprecedenti giurisprudenziali che hanno valorizzato, in termini generali, lafunzione di salvaguardia occupazionale della medesima clausola,Numero registro generale 11684/2025Numero sezionale 2987/2026Numero di raccolta generale 24904/2026Data pubblicazione 31/08/2026giustificano, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazioneintegrale delle spese del giudizio di legittimità.9.2.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, neltesto introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012,occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez.

U., n. 4315 del 2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spesedel giudizio di legittimità.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/06/2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ina [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 168/2025depositata il 13/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva l’[OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro perNumero registro generale 11684/2025Numero sezionale 2987/2026Numero di raccolta generale 24904/2026Data pubblicazione 31/08/2026l’accertamento del proprio diritto a essere assunto presso la convenuta, inquanto in possesso dei requisiti per il transito ex art. 37 C.C.N.L., e lacondanna al risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni perdutefino all’effettiva assunzione.1.1. Esponeva di essere stato dipendente della Cooperativa “Genesi”,affidataria di servizi sociali in appalto per il Comune di Messina, dal12/04/2016 al 19/04/2019, in forza di contratto a tempo indeterminatopart-time, con qualifica di autista e inquadramento nella categoria B1 delC.C.N.L. di settore. Deduceva che il Comune di Messina, con delibera diGiunta del 13/11/2018, approvata dal Consiglio comunale il 20/11/2018,aveva disposto l’internalizzazione dei servizi sociali mediante il transitodegli operatori già impiegati presso le cooperative sociali appaltatrici, tracui la stessa Cooperativa “Genesi”, e la costituzione dell’ente pubblicoeconomico “[OSCURATO:PERSONA]”, destinato ad assumeregli operatori già titolari di contratto a tempo indeterminato, con almenosei mesi di anzianità di servizio, privilegiando i lavoratori in possesso deirequisiti di cui all’art. 37 del C.C.N.L. di categoria. Al momento del cambiodi gestione, la [OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso gli elenchi delpersonale in servizio disponibile alle nuove assunzioni, dai quali Toscanoera stato escluso, in quanto indicato come assunto in sostituzione, per cuila [OSCURATO:PERSONA] lo aveva escluso dall’assunzione diretta, inserendolonella c.d. long list per i lavoratori utilizzati da anni per coprire le assenzedei dipendenti delle cooperative affidatarie, destinati non all’assunzionediretta, ma a “percorsi di stabilizzazione”. Rimasto alle dipendenze dellaCooperativa Genesi e venuto meno il cantiere di Messina, il lavoratore erastato trasferito in altra sede, con aggravio di spese di trasferta, perrassegnare infine le dimissioni per giusta causa.1.2. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], contestando – perquanto qui ancora rileva - la domanda attorea nel merito.Numero registro generale 11684/2025Numero sezionale 2987/2026Numero di raccolta generale 24904/2026Data pubblicazione 31/08/20261.3. Il Tribunale accoglieva le domande del lavoratore, dichiarando il suodiritto a essere assunto alle dipendenze dell’Azienda resistente concontratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con conservazione diqualifica, mansioni e anzianità di servizio maturata, nonché con legaranzie di cui all’art. 2112 c.c. Condannava, inoltre, l’Azienda SpecialeMessina [OSCURATO:PERSONA] a corrispondergli le retribuzioni medio temporematurate dal 01/03/2019 sino all’effettiva ripresa dell’attività lavorativa,detratto l’aliunde perceptum relativo all’ulteriore periodo di lavoro pressol’originaria cooperativa.2. La Corte d’appello, adita dall’Azienda municipale, accoglieva ilgravame e, per l’effetto, rigettava l’originaria domanda del lavoratore,compensando le spese del giudizio. La Corte motivava la propria decisionesecondo i seguenti passaggi: a) i capitolati di appalto, richiamati dallepertinenti delibere del Consiglio comunale che disponevano lainternalizzazione dei servizi sociali, avallati dalle sigle sindacali coinvoltenel tavolo tecnico, individuavano in 510 unità il numero complessivo deglioperatori da coinvolgere nel transito diretto all’organismo neocostituito,corrispondenti ai lavoratori assegnati stabilmente al servizio; b) il ridottomonte ore per il quale Toscano era stato assunto (27 settimanali), eraindicativo della natura sostitutiva e non stabile della sua prestazione; c)Toscano non aveva allegato elementi dimostrativi di un’eventualeillegittima assunzione, per passaggio diretto, di lavoratori privi deinecessari requisiti, né la sussistenza di un proprio diritto potiore rispettoad altri.3. Il lavoratore soccombente ha proposto ricorso per cassazione,articolato in cinque motivi. L’Azienda municipale [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso, successivamente integrato da memoria ex art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 11684/2025Numero sezionale 2987/2026Numero di raccolta generale 24904/2026Data pubblicazione 31/08/20261. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 37del CCNL [OSCURATO:PERSONA], per avere la Corte d’appello omesso diapplicare la richiamata norma contrattuale, che impone il passaggiodiretto dei lavoratori alle dipendenze del soggetto subentrante, conconservazione delle medesime condizioni di lavoro.2. Con il secondo motivo si deduce l’errata interpretazione eapplicazione del medesimo art. 37 CCNL cit., per avere la Corte d’appelloritenuto, da un lato, che la norma preveda eccezioni alla sua operativitàper i lavoratori addetti alle sostituzioni e, dall’altro, che il passaggio direttooperi solo quando permangano identiche attività e organizzazione. Ilricorrente censura, inoltre, la decisione nella parte in cui gli ha imposto diprovare un diritto potiore all’assunzione quale lavoratore in sostituzione,laddove il passaggio diretto avrebbe dovuto riguardare tutti i lavoratoriimpiegati nei servizi sociali, senza limiti assunzionali, e nella parte in cuiha attribuito al tavolo tecnico sindacale, che aveva avallato il piano delConsiglio comunale, valore vincolante ai fini dell’esclusione dal passaggiodiretto.3. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per omessamotivazione, in quanto la Corte d’appello avrebbe ricondotto la mancatainternalizzazione di Toscano all’assenza di fondi stanziati in bilancio dallaMessina [OSCURATO:PERSONA], senza offrire una motivazione adeguata e lineare esenza considerare le garanzie previste dall’art. 37 del CCNL CooperativeSociali.4. Con il quarto motivo si censura la motivazione della sentenza,ritenuta illogica, contraddittoria e insufficiente su un fatto decisivo delgiudizio: la Corte d’appello non avrebbe attribuito rilievo alla circostanzache Toscano era legato alla cooperativa originaria da un contratto dilavoro a tempo indeterminato e, quindi, era stabilmente inserito nelrelativo personale.Numero registro generale 11684/2025Numero sezionale 2987/2026Numero di raccolta generale 24904/2026Data pubblicazione 31/08/20265. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d’appelloomesso di valutare correttamente le risultanze processuali, conconseguente nullità della sentenza impugnata.6. Ciò esposto, i primi due motivi, che possono essere esaminaticongiuntamente, perché afferenti alla portata applicativa dell’art. 37 delCCNL Servizi sociali e alla verifica del suo rispetto nel caso concreto, sonoinfondati.6.1. La Corte territoriale ha accertato che il Comune di Messina, dopoavere istituito l’Azienda speciale [OSCURATO:PERSONA] per internalizzare iservizi sociali in precedenza affidati a cooperative esterne, aveva definito,con plurime delibere consiliari e all’esito di un percorso partecipato anchedalle organizzazioni sindacali, i criteri per il transito del personale giàimpiegato dalle cooperative appaltatrici. Tali criteri consistevano nellatitolarità di un contratto a tempo indeterminato e in un’anzianità diservizio di almeno sei mesi. Il passaggio immediato al nuovo organismoera, inoltre, limitato al personale stabilmente impegnato nell’esecuzionedei servizi interessati dal nuovo assetto organizzativo.6.2. In particolare, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, lepertinenti delibere consiliari avevano individuato in 510 unità il personaleda trasferire, in quanto stabilmente addetto ai servizi previsti dai varicapitolati di appalto, riservando al personale residuo, compreso quellodestinato alle sostituzioni, tra i quai figurava Toscano, l’inserimento nellacosiddetta long list.6.3. Il percorso così seguito non integra una violazione dell’art. 37 delCCNL [OSCURATO:PERSONA] sociali.Con riferimento alla clausola sociale prevista dall’art. 37 del CCNL per idipendenti delle cooperative sociali, questa Corte ha affermato che, incaso di subentro di una nuova impresa nell’appalto, l’obbligo di assunzionedel personale già dipendente dell’impresa cessata opera quando restinoNumero registro generale 11684/2025Numero sezionale 2987/2026Numero di raccolta generale 24904/2026Data pubblicazione 31/08/2026invariate le prestazioni richieste e risultanti dal capitolato d’appalto,trattandosi di previsione contrattuale avente portata precettiva e diretta asalvaguardare la continuità occupazionale e le condizioni di lavoroacquisite dal personale (Cass., Sez. L, 28/07/2016, n. 15684; Cass., Sez.L, 5/04/2024, n. 9133).Tale principio non comporta un obbligo assoluto e incondizionato diassunzione di tutto il personale comunque dipendente dall’appaltatoreuscente, ma impone di verificare se il nuovo gestore sia chiamato arendere le medesime prestazioni e con il medesimo fabbisognoorganizzativo risultante dal capitolato o dagli atti che regolano il nuovoaffidamento. Solo in presenza di tale continuità oggettiva la clausolasociale opera quale vincolo al passaggio del personale già stabilmenteimpiegato nel servizio.6.4. Nel caso in esame la Corte territoriale ha accertato che il Comune diMessina, con delibera del Consiglio comunale del 20/11/2018, avevadeciso di recepire la proposta della Giunta comunale del 13/11/2018 e,dunque, di procedere alla internalizzazione dei servizi sociali prima svoltida plurime cooperative esterne attraverso la costituzione della MessinaSocial City, fissando i criteri per il passaggio del personale nel rispettodell’art. 37 del CCNL.A seguito di tale delibera è stato aperto un tavolo tecnico, al quale hannopartecipato l’Assessorato ai servizi sociali, l’azienda comunaleneocostituita e le organizzazioni sindacali. In quella sede, tenuto conto delnuovo assetto organizzativo e dei servizi da assicurare concretamente, èstato individuato il personale necessario al subentro, circoscrivendo ilpassaggio immediato ai lavoratori stabilmente adibiti ai servizi destinati aproseguire.6.5. Ne consegue che il limite quantitativo delle assunzioni non è statofissato in modo arbitrario né in ragione di mere esigenze di bilancio, ma èstato correlato all’effettivo fabbisogno derivante dai servizi da svolgereNumero registro generale 11684/2025Numero sezionale 2987/2026Numero di raccolta generale 24904/2026Data pubblicazione 31/08/2026nell’ambito della gestione internalizzata, poiché corrispondente alle unitàdi personale già concretamente addette in maniera stabileall’espletamento dei servizi appaltati dal Comune.La Corte d’appello - diversamente dall’assunto del ricorrente - è pervenutaa tale conclusione rilevando che il numero dei lavoratori transitati allaMessina [OSCURATO:PERSONA] era stato determinato sulla base dei capitolatid’appalto relativi all’affidamento del servizio di trasporto in favore disoggetti con disabilità presso i centri occupazionali riabilitativi, conspecifico riferimento al profilo degli autisti (categoria di Toscano).6.6. Nessuna violazione della clausola sociale è dunque riscontrabile,poiché l’art. 37 del CCNL Servizi sociali tutela la continuità occupazionalenei limiti del personale necessario alla prosecuzione dei servizi oggetto delnuovo affidamento, senza imporre il transito automatico di lavoratori nonstabilmente assegnati alle prestazioni conservate.La Corte d’appello, all’esito di un accertamento di fatto, insindacabile insede di legittimità, ha così verificato che [OSCURATO:PERSONA] non rientravanell’ambito del personale stabilmente adibito al servizio oggetto diprosecuzione, ma era inserito tra i lavoratori destinati a coprire eventualiesigenze sostitutive. Tale accertamento, sorretto da motivazione nonapparente e fondato sulla ricostruzione degli atti di causa, esclude che lamancata assunzione integri violazione dell’art. 37 del CCNL.6.7. Non assume rilievo decisivo, in senso contrario, la prospettazione delricorrente secondo cui, all’esito di una procedura di conciliazionestragiudiziale formalizzata nel verbale del 3.12.2019, la cooperativaGenesi aveva riconosciuto che il contratto di lavoro stipulato con Toscanodoveva essere qualificato come contratto a tempo pieno e indeterminatoper il periodo 12.04.2016 -19.04.2019, così facendo cadere la suaqualifica di lavoratore in sostituzione.In disparte la circostanza per cui la conciliazione stragiudiziale varicondotta nell’alveo di un accordo transattivo, che è efficace solo tra leNumero registro generale 11684/2025Numero sezionale 2987/2026Numero di raccolta generale 24904/2026Data pubblicazione 31/08/2026parti che l'hanno stipulata, non potendosi opporre a terzi che ne sonorimasti estranei (come la [OSCURATO:PERSONA]), è dirimente rimarcare chela diversa prospettazione del ricorrente viene a sollecitare unarivalutazione del merito della causa, non consentita in sede di legittimità.7. Sono parimenti infondati il terzo e il quarto motivo di ricorso, entrambiriferiti alla dedotta nullità della sentenza per motivazione inesistente,illogica e contraddittoria.7.1. Giova ricordare che il sindacato di legittimità sulla motivazione ècircoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionalerichiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. S.U. n. 8053 e 8054/2014,n. 23940/2017, n. 16595/2019). Nel caso di specie la Corte d’appello haadeguatamente esplicitato il percorso logico-argomentativo che l’haportata a ritenere insussistente e non dimostrato il preteso diritto diToscano al transito diretto nell’azienda municipale [OSCURATO:PERSONA],ripercorrendo la sequenza delle delibere amministrative interessate e leragioni ad esse sottese quanto al numero dei lavoratori cui assicurare iltransito diretto, gli esiti del tavolo tecnico con i sindacati, lo specificoassetto contrattuale relativo alla posizione del lavoratore.8. Il quinto motivo è inammissibile, poiché la censura non indical’utilizzazione di prove non introdotte dalle parti o il travisamento delprincipio di disponibilità della prova, ma si risolve nella richiesta di unadiversa lettura delle risultanze istruttorie.9. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.9.1. La novità della questione trattata, concernente l’ambito applicativodella clausola sociale di cui all’art. 37 del CCNL Cooperative sociali nelpeculiare contesto dell’internalizzazione del servizio da parte dell’entepubblico mediante costituzione di azienda speciale, nonché l’esistenza diprecedenti giurisprudenziali che hanno valorizzato, in termini generali, lafunzione di salvaguardia occupazionale della medesima clausola,Numero registro generale 11684/2025Numero sezionale 2987/2026Numero di raccolta generale 24904/2026Data pubblicazione 31/08/2026giustificano, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazioneintegrale delle spese del giudizio di legittimità.9.2. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, neltesto introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012,occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. U., n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spesedel giudizio di legittimità.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/06/2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24904/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris