Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22299/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -resistente - avverso la sentenza n. 2782/1/15 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pubblicata il 18 maggio 2015; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa L’Agenzia delle entrate , sulla base dell’esborso di oltre € 500 mila effettuato per l’acquisto di un immobile da parte del contribuente [OSCURATO:PERSONA], rettificava i redditi (anni d’imposta 2004 e 2005) dal medesimo dichiarati ed emetteva i relativi avvisi di accertamento.

La CTP respingeva i ricorsi e la CTR confermava la decisione.

Propone l’erede del contribuente ricorso in cassazione affidato a quattro motivi, mentre l’Agenzia s’è limitata a depositare Oggetto:redditometro atto di costituzione non avendo tempestivamente proposto controricorso.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivodel ricorso si denuncia omessa motivazione, in quanto la CTR non avrebbe nulla detto in ordine al fatto che la ripresa a tassazione dipendeva anche dalla considerazione delle spese di gestione relative a numerosi immobili, che avrebbero determinato esborsi per € 17.863,28.

In particolare, il contribuente aveva dimostrato l’avvenuta alienazione di tale compendio immobiliare fin dagli anni Sessanta.

2. Col secondo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo, consistente appunto nella documentazione che comproverebbe l’avvenuta cessione dei suddetti immobili.

3. Deve preliminarmente esaminarsi il secondo motivo in ragione del principio dell’esame prioritario della ragione più liquida.

La decisività della documentazione è evidente, dal momento che effettivamente oltre alla quota di risparmio computata al quinquennio precedente (€ 112.200,00), alla presunzione di reddito non dichiarato hanno contribuito anche le spese di gestione dei ventotto immobili, nella misura di € 17.863,28 annui.

L’esame degli atti che dimostrerebbero l’avvenuta cessione di tali immobili fin dagli anni Sessanta assume così rilevanza decisiva al fine della determinazione del reddito presunto.

4. L’accoglimento del precedente motivo determina l’assorbimento del primo motivo.

5. Col terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 38, d.p.r. n. 600/1973, avendo la CTR ritenuto che il pur dimostrato smobilizzo di un immobile avvenuto anni prima non era sufficiente a provare la disponibilità delle somme esenti da imposta, non essendo stato provato l’accantonamento dei relativi proventi finanziari.

5.1. Il motivo è infondato.

Pur dovendosi richiamare l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte in virtù del quale non occorre la prova dell’impiego dei redditi esenti o assoggettati a ritenuta d’imposta proprio per far fronte alle spese od agli investimenti in beni che formano oggetto delle presunzioni di cui all’art. 38 d.p.r. n. 600/1973, non può trascurarsi che occorre altresì la prova della persistenza della suddetta disponibilità al momento della spesa In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile "ratione temporis"), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, lo stesso è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di accoglimento del ricorso del contribuente che aveva acquistato in favore del nipote un immobile pagandone l'anticipo ed accollandosi il restante mutuo, poi estinto con assegno circolare, deducendo la provenienza delle liquidità da operazioni di disinvestimento di titoli mobiliari e dalla disponibilità di risorse non reddituali, senza tuttavia provarne l'utilizzo per l'acquisto contestato Cass. 16637/2020) Orbene, nella specie , la prova è stata affidata ad uno smobilizzo avvenuto quindici anni prima; dopodiché viene allegata una disponibilità di € 587.044 al 3 dicembre 2003, senza dimostrare quindi alcun collegamento con il precedente smobilizzo, ed infine si imputa il pagamento di buona parte della somma relativa all’acquisto del 2004 con un’anticipazione bancaria di € 300 mila (che peraltro di per sé non è certo la prova di una fonte di finanziamento esente o già tassata, ma presuppone piuttosto altre risorse per il rimborso delle somme all’istituto di credito che le ha anticipate), il che rende poco plausibile pure l’utilizzo delle risorse presenti sul conto.

6. Col quarto motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella prova dell’utilizzo, per l’acquisto, di un’anticipazione bancaria per € 300 mila.

6.1. Il rigetto del motivoconsegue al rigetto del precedente.

7. Il ricorso deve dunque essere accolto limitatamente al secondo motivo, e per l’effetto la sentenza dev’essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso limitatamente al secondo motivo, respinti irestanti, cassa la sentenza impugnata rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che, in diversa composizione, provv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -resistente - avverso la sentenza n. 2782/1/15 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pubblicata il 18 maggio 2015; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa L’Agenzia delle entrate , sulla base dell’esborso di oltre € 500 mila effettuato per l’acquisto di un immobile da parte del contribuente [OSCURATO:PERSONA], rettificava i redditi (anni d’imposta 2004 e 2005) dal medesimo dichiarati ed emetteva i relativi avvisi di accertamento. La CTP respingeva i ricorsi e la CTR confermava la decisione. Propone l’erede del contribuente ricorso in cassazione affidato a quattro motivi, mentre l’Agenzia s’è limitata a depositare Oggetto:redditometro atto di costituzione non avendo tempestivamente proposto controricorso. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivodel ricorso si denuncia omessa motivazione, in quanto la CTR non avrebbe nulla detto in ordine al fatto che la ripresa a tassazione dipendeva anche dalla considerazione delle spese di gestione relative a numerosi immobili, che avrebbero determinato esborsi per € 17.863,28. In particolare, il contribuente aveva dimostrato l’avvenuta alienazione di tale compendio immobiliare fin dagli anni Sessanta. 2. Col secondo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo, consistente appunto nella documentazione che comproverebbe l’avvenuta cessione dei suddetti immobili. 3. Deve preliminarmente esaminarsi il secondo motivo in ragione del principio dell’esame prioritario della ragione più liquida. La decisività della documentazione è evidente, dal momento che effettivamente oltre alla quota di risparmio computata al quinquennio precedente (€ 112.200,00), alla presunzione di reddito non dichiarato hanno contribuito anche le spese di gestione dei ventotto immobili, nella misura di € 17.863,28 annui. L’esame degli atti che dimostrerebbero l’avvenuta cessione di tali immobili fin dagli anni Sessanta assume così rilevanza decisiva al fine della determinazione del reddito presunto. 4. L’accoglimento del precedente motivo determina l’assorbimento del primo motivo. 5. Col terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 38, d.p.r. n. 600/1973, avendo la CTR ritenuto che il pur dimostrato smobilizzo di un immobile avvenuto anni prima non era sufficiente a provare la disponibilità delle somme esenti da imposta, non essendo stato provato l’accantonamento dei relativi proventi finanziari. 5.1. Il motivo è infondato. Pur dovendosi richiamare l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte in virtù del quale non occorre la prova dell’impiego dei redditi esenti o assoggettati a ritenuta d’imposta proprio per far fronte alle spese od agli investimenti in beni che formano oggetto delle presunzioni di cui all’art. 38 d.p.r. n. 600/1973, non può trascurarsi che occorre altresì la prova della persistenza della suddetta disponibilità al momento della spesa In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile "ratione temporis"), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, lo stesso è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di accoglimento del ricorso del contribuente che aveva acquistato in favore del nipote un immobile pagandone l'anticipo ed accollandosi il restante mutuo, poi estinto con assegno circolare, deducendo la provenienza delle liquidità da operazioni di disinvestimento di titoli mobiliari e dalla disponibilità di risorse non reddituali, senza tuttavia provarne l'utilizzo per l'acquisto contestato Cass. 16637/2020) Orbene, nella specie , la prova è stata affidata ad uno smobilizzo avvenuto quindici anni prima; dopodiché viene allegata una disponibilità di € 587.044 al 3 dicembre 2003, senza dimostrare quindi alcun collegamento con il precedente smobilizzo, ed infine si imputa il pagamento di buona parte della somma relativa all’acquisto del 2004 con un’anticipazione bancaria di € 300 mila (che peraltro di per sé non è certo la prova di una fonte di finanziamento esente o già tassata, ma presuppone piuttosto altre risorse per il rimborso delle somme all’istituto di credito che le ha anticipate), il che rende poco plausibile pure l’utilizzo delle risorse presenti sul conto. 6. Col quarto motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella prova dell’utilizzo, per l’acquisto, di un’anticipazione bancaria per € 300 mila. 6.1. Il rigetto del motivoconsegue al rigetto del precedente. 7. Il ricorso deve dunque essere accolto limitatamente al secondo motivo, e per l’effetto la sentenza dev’essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso limitatamente al secondo motivo, respinti irestanti, cassa la sentenza impugnata rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che, in diversa composizione, provv
Sentenza Cassazione n. 22299/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris