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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 febbraio 2025

Cassazione n. 13924/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.7282/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso la sede della medesima in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma alla piazza della Libertà n. 10 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Autorizzazione accesso Procuratore della Repubblica-art. 52 dPR n.per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 462 /20 1 7 depositata in data 22 / 02 /20 1 7 , non notificata; udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del18 febbraio 2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La C ommissione tributaria provinciale di Firenze, riuniti i tre ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] contro tre avvisi di accertamento per Irpef, Iva e Irap degli anni di imposta 2008, 2009 e 2010 , li rigettava.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana accoglieva l'appello del contribuente e annullava gli avvisi di accertamento impugnati; in particolare riteneva chel’ autorizzazione del P rocuratore della Repubblica all'accesso degli impiegati dell’amministrazione finanziaria non fosse adeguatamente motivata; precisato infatti che il giudice tributario,in sede di impugnazione dell'atto impositivo basato sui documenti acquisiti nell'accesso domiciliare autorizzato dal procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972,ha il dovere di verificare la presenza nel predetto decreto di una motivazione circa la presenza di gravi indizi e di controllare la correttezza in diritto del relativo apprezzamento, evidenziava che nel caso di specie tale motivazione non era adeguata; la motivazione faceva riferimento ad un progetto nazionale di misure di contrasto all'evasione fiscale derivante dal lavoro nel settore degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio di cui alla legge 296 del 2006 e gli indizi di violazione delle norme tributarie erano collegati al fatto di aver ricevuto due bonifici nel 2008 dell'importo totale di 6.900 € senza la prescritta dichiarazione ai fini dell'Iva; ciò non teneva conto del fatto chel’omessa dichiarazione era coerente con il regime fiscale dei cosiddetti contribuenti minimi di cui all'art. 1, commi 96 e seguenti della leggen. 244 del 2007 , che esonera i contribuenti minimi IVA, quale il Casalini, dagli obblighi dichiarativi.

3. Contro tale decisione propone ricorsol’Agenzia delle entratesulla base di unmotivo.

Il contribuente resiste con controricorso , illustrato da successiva memoria.

Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Conil primo e unico motivo di ricorso , propost o ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. , la ricorrente Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.52 d.P.R. n. 633 del 1972, evidenziando che nel caso di specie, ai sensi del primo comma, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica non necessitava della indicazione dei gravi indizi di violazione delle norme del medesimo decreto, in quanto si trattava di locali che erano adibiti ad uso promiscuo e non solo abitativo, sia ove lo si voglia intendere nel senso di identità di utilizzo abitativo e lavorativo (attesa l’identità degli indirizzi) sia nel più ampio senso di agevolata possibilità di trasferimento dei documenti propri dell’attività commerciale nei locali abitativi (circostanza confermata dai documenti rinvenuti in locodalla Guardia di Finanza). 2.Il motiv o post o a fondamento del ricorso e la rilevanza assunta dalle questioni sottese (Cass. n. 11910/2025) inducono questa Corte ad una loro valutazione all’esito di udienza pubblica.

P.Q.M rinvia a nuovo ruolo, rimettendo la causa alla udienza pubblica.

Dispone acquisirsi i fascicoli dei gradi di merito.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.7282/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso la sede della medesima in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma alla piazza della Libertà n. 10 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Autorizzazione accesso Procuratore della Repubblica-art. 52 dPR n.per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 462 /20 1 7 depositata in data 22 / 02 /20 1 7 , non notificata; udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del18 febbraio 2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La C ommissione tributaria provinciale di Firenze, riuniti i tre ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] contro tre avvisi di accertamento per Irpef, Iva e Irap degli anni di imposta 2008, 2009 e 2010 , li rigettava. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana accoglieva l'appello del contribuente e annullava gli avvisi di accertamento impugnati; in particolare riteneva chel’ autorizzazione del P rocuratore della Repubblica all'accesso degli impiegati dell’amministrazione finanziaria non fosse adeguatamente motivata; precisato infatti che il giudice tributario,in sede di impugnazione dell'atto impositivo basato sui documenti acquisiti nell'accesso domiciliare autorizzato dal procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972,ha il dovere di verificare la presenza nel predetto decreto di una motivazione circa la presenza di gravi indizi e di controllare la correttezza in diritto del relativo apprezzamento, evidenziava che nel caso di specie tale motivazione non era adeguata; la motivazione faceva riferimento ad un progetto nazionale di misure di contrasto all'evasione fiscale derivante dal lavoro nel settore degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio di cui alla legge 296 del 2006 e gli indizi di violazione delle norme tributarie erano collegati al fatto di aver ricevuto due bonifici nel 2008 dell'importo totale di 6.900 € senza la prescritta dichiarazione ai fini dell'Iva; ciò non teneva conto del fatto chel’omessa dichiarazione era coerente con il regime fiscale dei cosiddetti contribuenti minimi di cui all'art. 1, commi 96 e seguenti della leggen. 244 del 2007 , che esonera i contribuenti minimi IVA, quale il Casalini, dagli obblighi dichiarativi. 3. Contro tale decisione propone ricorsol’Agenzia delle entratesulla base di unmotivo. Il contribuente resiste con controricorso , illustrato da successiva memoria. Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Conil primo e unico motivo di ricorso , propost o ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. , la ricorrente Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.52 d.P.R. n. 633 del 1972, evidenziando che nel caso di specie, ai sensi del primo comma, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica non necessitava della indicazione dei gravi indizi di violazione delle norme del medesimo decreto, in quanto si trattava di locali che erano adibiti ad uso promiscuo e non solo abitativo, sia ove lo si voglia intendere nel senso di identità di utilizzo abitativo e lavorativo (attesa l’identità degli indirizzi) sia nel più ampio senso di agevolata possibilità di trasferimento dei documenti propri dell’attività commerciale nei locali abitativi (circostanza confermata dai documenti rinvenuti in locodalla Guardia di Finanza). 2.Il motiv o post o a fondamento del ricorso e la rilevanza assunta dalle questioni sottese (Cass. n. 11910/2025) inducono questa Corte ad una loro valutazione all’esito di udienza pubblica. P.Q.M rinvia a nuovo ruolo, rimettendo la causa alla udienza pubblica. Dispone acquisirsi i fascicoli dei gradi di merito. Così
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