CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 45811/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia in data 2/12/2022 confermativa della sentenza del GUP del Tribunale di Verona in data 6/5/2022; letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 131 bis e 62 bis cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); che, quanto alla specifica doglianza relativa all'inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen., non soltanto la Corte territoriale ne ha esplicitamente motivato il rigetto a pag. 4 della sentenza, ma lo stesso è anche implicitamente ricavabile dal pertinente contenuto complessivo della motivazione, laddove sono state richiamate le modalità del fatto, commesso utilizzando numerosi atti falsi e la personalità dell'imputato gravato da significativi precedenti penali. In tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen.(Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Rv. 283420; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Rv. 284096); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]