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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 giugno 2023

Cassazione n. 20314/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17565/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 17513/2023depositata il 19/06/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata questa Corte di Cassazione accoglieva il ricorso (quanto al primo motivo) della contribuente e, cassata la sentenza (CTR Emilia-Romagna del 24 febbraio 2021 n. 298),disponeva il rinvio alla Corte di G iustizia T ributaria di secondo grado della Lombardia;

2. con il ricorso in oggetto la [OSCURATO:PERSONA] chiede la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza, in quanto il rinvio doveva essere disposto alla Corte di giustizia di secondo grado dell’Emilia-Romagna e non a quella della Lombardia;

3. il Comune è rimasto intimato.

Considerato che

1. Deve correggersi il mero errore materiale contenuto nell’ordinanza in oggetto, in quanto il rinvio deve disporsi alla CGT di secondo grado dell’Emilia-Romagna, come previsto dagli art. 4 e 63 d. lgs. 546 del 1992.Si tratta di un evidente errore materiale, emendabile ex art. 287 e 391 bis cod. proc. civ. in quanto la CGT di secondo grado della Lombardia non viene in considerazione nell’ordinanza della Cassazione n. 17513/2023 depositata il 19/06/2023.

Nulla per le spese, non essendoci soccombenza: « Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio»(Sez. 3 - , Sentenza n. 26566 del 14/09/2023, Rv. 669068 -01).

P.Q.M.

Dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte di Cassazionen. 17513/2023 depositata il 19/06/2023, sostituendo le parole del dispositivo «rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione» con «rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione»; dispone la correzione della motivazione dell’ordinanza in oggetto sostituendo le parole «rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia»con « rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna».

Dispone che le correzioni siano annotate nell’origi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17565/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 17513/2023depositata il 19/06/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata questa Corte di Cassazione accoglieva il ricorso (quanto al primo motivo) della contribuente e, cassata la sentenza (CTR Emilia-Romagna del 24 febbraio 2021 n. 298),disponeva il rinvio alla Corte di G iustizia T ributaria di secondo grado della Lombardia; 2. con il ricorso in oggetto la [OSCURATO:PERSONA] chiede la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza, in quanto il rinvio doveva essere disposto alla Corte di giustizia di secondo grado dell’Emilia-Romagna e non a quella della Lombardia; 3. il Comune è rimasto intimato. Considerato che 1. Deve correggersi il mero errore materiale contenuto nell’ordinanza in oggetto, in quanto il rinvio deve disporsi alla CGT di secondo grado dell’Emilia-Romagna, come previsto dagli art. 4 e 63 d. lgs. 546 del 1992.Si tratta di un evidente errore materiale, emendabile ex art. 287 e 391 bis cod. proc. civ. in quanto la CGT di secondo grado della Lombardia non viene in considerazione nell’ordinanza della Cassazione n. 17513/2023 depositata il 19/06/2023. Nulla per le spese, non essendoci soccombenza: « Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio»(Sez. 3 - , Sentenza n. 26566 del 14/09/2023, Rv. 669068 -01). P.Q.M. Dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte di Cassazionen. 17513/2023 depositata il 19/06/2023, sostituendo le parole del dispositivo «rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione» con «rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione»; dispone la correzione della motivazione dell’ordinanza in oggetto sostituendo le parole «rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia»con « rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna». Dispone che le correzioni siano annotate nell’origi
Sentenza Cassazione n. 20314/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris