CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 gennaio 2024
Cassazione n. 16830/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.14012/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con elezione di domicil i o in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 10967/2015 depositata il 04/12/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto davanti alla CTR della Campania ricorso per revocazione della sentenza n. 80/07/2015 della stessa Commissione che, in parziale accoglimento del gravame erariale contro la sentenza di primo grado della CTP di Napoli, aveva accertato maggiori redditi del contribuente, pari ad euro 18.748,34, così confermando in parte l’avviso di accertamento per il 2007 emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti del Russo e dovute le maggiori imposte IRPEF e IVA pretese. 2. La CTR, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il ricorso per revocazione perché il Russo, lamentando che la decisione d’appello era fondata su elementi di prova che non potevano più essere posti in discussione a seguito di mancata contestazione dell’Ufficio, non aveva denunziato l’errata percezione di un fatto immediatamente emergente dagli atti, bensì aveva censurato un errore nella valutazione degli atti processuali. 3. Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza affidato a due mezzi. 4. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. - [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con atto depositato telematicamente, i due difensori del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno rappresentato di essersi cancellati dall’albo professionale. 2. La successiva comunicazione di fissazione dell’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata effettuata presso i due difensori e il domicilio da costoroeletto. 3. Deve farsi applicazione dell’orientamento di questa Corte secondo cui la cancellazione o sospensione del difensore dall’albo non comporta l’interruzione del giudizio, ma, eventualmente, comporta che la Corte di cassazione, per garantire l’effettività del diritto di difesa, rinvii il processo ad altra udienza (od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte della personale comunicazione dell’ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore secondo i principi del giusto processo (Cass. n. 9585 del 2024; Cass. n. 11300 del 2023; Cass. n. 2107 del 2023; Cass. n. 14901 del 2015; Cass. sez. un. 26856 del 2017). 4. Deve pertanto rinviarsila causa a nuovo ruolo disponendo la comunicazione al ricorrente personalmente affinché possa provvedere alla nomina di nuovo difensore. P.Q.M. dispone rinvio a nuovo ruolo disponendo la comunicazione della presente ordinanza