CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 40747/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 24/09/2019 dalla Corte d'Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Lette le conclusioni del difensore della parte civile ADAMI Davide, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso, e la condanna alle spese sostenute nel grado Letta la memoria di replica presentata dal difensore del MURARO, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa in data 25/10/2017 dal G.i.p. del Tribunale di Verona, con la quale MURARO Pierluigi era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa in danno di ADAMI Riccardo, BERTINO Donatella, BERTINO Paolo, BERTINO Giuseppe. DANZI [OSCURATO:PERSONA], BIONDANI Andrea e ADAMI Davide, nonché al risarcimento dei danni subiti dai predetti, costituitisi parte civile. 2. Ricorre per cassazione il MURARO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di truffa. Si censura la sentenza per aver ritenuto nella specie configurabili gli artifici e raggiri di cui all'art. 640 cod. pen. (non identificabili nell'affermazione del ricorrente di essere "amico dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]"), essendosi verificato un mero inadempimento civilistico da parte del MURARO senza alcuna precostituzione di propositi fraudolenti, nei confronti delle parti civili che avevano ritenuto di acquistare merce a prezzo fallimentare. Si censura, sotto altro profilo, la motivazione della sentenza che aveva sostenuto l'assenza di prove dell'esistenza della merce proposta in vendita, dal momento che doveva essere l'accusa a provare l'inesistenza dell'asta fallimentare. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla integrazione dell'imputazione operata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si censura la nullità della sentenza dato che all'integrazione, che non era stata disposta nel corso dell'istruzione dibattimentale, non aveva fatto seguito la comunicazione all'imputato circa la facoltà di chiedere un termine a difesa. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento al risarcimento del danno in favore della parte civile ADAMI Davide. Si censura il generico riferimento al "danno di immagine" lamentato dall'ADAMI per il fatto che il MURARO si era spacciato quale suo amico. 3. Con memoria ritualmente depositata, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, evidenziando il mancato confronto con la sentenza quanto al primo motivo, la mancata deduzione del diritto di difesa violato quanto al secondo motivo, e la mancata confutazione della ritenuta inammissibilità quanto al terzo motivo. 4. Con memoria di replica, il difensore ha insistito per l'accoglimento delle doglianze presentate con il ricorso.2 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, è necessario richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. ad es. Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, il motivo non supera lo scrutinio di legittimità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello, in piena sintonia con il primo giudice, e nella reiterata prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze acquisite (volta evidentemente a ricondurre la vicenda in ambito civilistico) il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la valorizzazione della condotta del MURARO (spacciatosi per "amico dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]" con i dipendenti del negozio di ottica precedentemente gestito da un cugino del predetto legale e così acquisendo la fiducia dei predetti, cui veniva prospettata la possibilità di acquistare beni asseritamente provenienti da un fallimento) risulta del tutto immune da contraddittorietà o manifeste illogicità denunciabili in questa sede. 3. Per ciò che riguarda le residue censure,, risulta assorbente il rilievo della loro mancata deduzione in appello. In particolare, quanto alla dedotta violazione delle disposizioni di cui agli artt. 516 ss. cod. proc. pen., va evidenziata l'assoluta assenza di corrispondenti doglianze nei motivi di appello: dovendo peraltro escludersi che la nullità derivante dalla ipotizzata violazione di quelle disposizioni abbia carattere assoluto e sia perciò deducibile per la prima volta in cassazione (cfr. ad es. Sez. 5, n. 9281 del 08/01/2009, Parente, Rv. 243161). Quanto alle doglianze prospettate in ordine alle statuizioni civili in favore di ADAMI Davide, risulta assorbente il rilievo per cui le doglianze si erano incentrate, 3 in appello, sulle sole posizioni di BERTINO Giuseppe e BERTINO Paolo (cfr. pag. 4 dell'atto di appello). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del MURARO al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Il ricorrente deve essere inoltre condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile ADAMI Davide, che si liquidano in complessivi Euro 3.510,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ADAMI Davide, che liquida in complessivi Euro 3.510.00, oltre accessori di legge. Così deciso il 01 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]