CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04966/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 1612-2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappr e se ntat a e difes a da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la SENTENZA N. 2252/2015della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 2 0 /5 / 20 1 5 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], creditori ammessi al passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA],dichiarato con sentenza del 1988, con atto di citazione in riassunzione del Ric. 2016n. 1612 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 17/9/2008convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, [OSCURATO:PERSONA], nominata curatrice del predetto fallimento nel dicembre 2006, “ in surroga ” del precedente curatore , chiedendonela condanna al risarcimento dei danni - da mancata percezione degli interessi sulle somme loro dovute- asseritamente subiti per effetto delmancato adempimento della convenutaall’obbligo di dare esecuzione a un piano di riparto parziale. 1.2. Il tribunalerigettò la domanda, esclu dendo qualsiasi responsabilità della curatrice, che aveva presentato il piano di riparto parziale il 18/4/2007, e cioè pochi mesi dopo la nomina, in quanto il riparto era stato prudentemente sospeso a causa della presentazione di una (seconda) proposta di concordato fallimentare, della quale gli attori erano gli assuntori, e della cessione a questi ultimi di numerosi crediti, la cui valutazione si era presentata complessa; aggiunse che il giudice delegato , omologato il secondo concordato in data 30/4/2008, aveva disposto, con decreto del 2/7/2008, di non procedere alla sua esecuzione fino alla chiusura del fallimento, per cui i pagamenti erano avvenuti fra il 15 e il 21/7/2008; rilevò infine che il trattenimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di altre somme, anche dopo la chiusura del fallimento e l’esecuzione del concordato, era collegato alla necessità di risolvere la problematica inerente il pagamento dell’ICI sugli immobili e dell’imposta di registro sul decreto di omologa del concordato fallimentare, ed era stato autorizzato con decreto del giudice delegato non impugnato. 1.3. L’appello proposto dalla sola [OSCURATO:PERSONA] contro la pronuncia di primo grado è stato respinto dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza del 20/5/2015. 1.4. La cortedel merito, dopo aver escluso l ’ ammissibilità dei documenti prodotti dall’appellante nel corso del giudizio di Ric. 2016n. 1612 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 secondo grado (ad eccezione dei provvedimenti giudiziari sopravvenuti), trattandosi di documenti tardivi e comunque non indispensabili ai fini della decisione, ha rilevato in fatto: che il fallito, in data 30/5/2007, aveva presentato una nuova proposta di concordato fallimentare, con la previsione del pagamento integrale di tutti i creditori e l’indicazione diMaione e Villani quali assuntoridi tutte le attività cedibili; che gli assuntori , dal canto loro, avevano dichiarato di essersi resi cessionari di circa l’80% dei crediti insinuatial passivo e avevano quindi provveduto, in data 14/6/2007, a notificare alla curatrice gli atti di cessione dei crediti, assumendo di essere diventati “creditori concorsuali”; che la proposta di concordato, integrata il 5/10/ 2007 e fatta propria dagli assuntori in data 7/3/2008, era stata o mologata dal tribunale con decreto del 30/4/2008. 1.5. La corte, a fronte di tali fatti, ha ritenuto: i) ch e la cessione di un credito già ammesso al passivo fallimentare, notificata al fallimento dopo la formazione dello stato passivo e prima del piano di riparto, può esser fatta valere nei confronti del curatore solo attraverso la domanda tardiva prevista dall’art.101 l.fall.; che Maione e Villani avevano formulato domanda di ammissione tardiva dei creditidi cui erano diventati cessionari solo il 15/10/2007 e d erano stati ammessi al passivo del fallimento dapprima,con decreto del 28/12/2007, per la somma di €. 182.126,72, ed in seguito, per le residue posizioni , con decreto del 25/1/2008 e con sentenza del 16/9/2008 ; che dunque Villani, che aveva chiesto il risarcimento dei danni per lamancata esecuzione del piano di riparto parziale fin dal mese di febbraio del 2007, era divenuta creditrice concorsuale , per una prima parte, nel dicembre del 2007 e, per la parte più consistente,a fine gennaio 2008; che solo da quest ’ ultima data l’appellante p oteva ritenersi legittimata a far valere Ric. 2016n. 1612 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 l’inadempimento della curat rice ai compiti che le spetta va no quale organo della procedura; che, considera to il termine (peraltro non perentorio)di due mesi previsto dall’art. 110 l.fall., nel testo all’epoca in vigore, l’obbligo della convenuta/appellata (pur sempre subordinato all’opportunità di procedere alla ripartizione delle somme disponibili) di predisporre ed eseguire il piano di riparto parzialein favore dell’assuntrice del concordato aveva iniziato a decorreresolo dalla fine di marzo del 2008; che, peraltro, gli organi fallimentari avevano più che opportunamente omesso di dare esecuzione al riparto parziale in attesa della definizione della procedura di concordato, omologato il 30/4/2008; che, una volta emesso (in data 10/7/2008) il decreto di chiusura del fallimento, il concordato era stato prontamente eseguito, con l’ attribuzione agli assuntori , nello stesso mese, delle somme esistenti sul libretto fallimentare e disponibili; che, in definitiva, nel periodo considerato (gennaio 2008/luglio 2008) non v’era stata alcuna violazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei doveri inerenti la carica rivestita. 1.6. La corte partenopea ha aggiunto che la responsabilità della curatrice doveva essere esclusa anche con riferimento al periodo anteriore all’assunzione da parte della Villani della qualifica di creditore concorsuale, posto che la stessa, nominatail 14/12/2006, aveva depositato in un termine più che congruo, il 18/4/2007, un piano di riparto parziale e il 12/7/2007, effettuate le comunicazioni ai creditori, aveva anche richiestoil decreto di esecutività e l’autorizzazione ad eseguire i relativi pagamenti,che però non erano state concesse , avendo il G.D. sospeso l’esecuzione del riparto in ragione sia della presentazione della domanda di concordato sia della notifica delle cessioni di credito e della conseguent e previsione di mutamento della soggettività dei creditori ammessi, che aveva Ric. 2016n. 1612 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 reso necessario attendere le modifiche dello stato passivo, avvenute solo alla fine del 2007/inizi 2008. 1.7. La corte d’appello ha infine escluso che ricorresse l’ulteriore ragione di danno dedotta dall’appellante, consistente nel fatto che la curatrice aveva i ndebitamente trattenuto, successivamente al mese di luglio 2008 e all’esecuzione del concordato, la somma di €. 107.732,27 al dichiarato fine di provvedere al pagamentodell’ICI e dell ’ imposta di registro sul decreto di omologa del concordato, omettendo però, per circa due anni, di svolgere ogni utile attività per pervenire alla corretta tassazione. 1.8. Il giudice di seconde cure ha rilevato al riguardo: che proprio Maione e Villani, il 2/3/2009, avevano diffidato la curatrice a provvedere al pagamento dell’imposta, liquidata dall’Agenzia delle e ntrate nella misura di €. 180.144,78 , e l’avevano invitata a richiedere la revisione della tassazione in via di autotutela; che la revisione in autotutela era stata poi domandata dagli stessi assuntoriper il tramite del loro avvocato, il quale aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] che la tassazione era stata ridotta ad € 20.440,78, ma che occorreva che ella presentasse certificazione inerente la provenienza delle somme erogate ai creditori; che tuttavia, poiché al 20/10/2009 l’Agenzia non aveva ancora provveduto ad emettere l’avviso di liquidazione dell’imposta, quale unico atto da cui era possibile ricavare le basi imponibili e i criteri di liquidazione, la curatrice aveva chiesto istruzioni al giudice delegato per superare la situazione di stallo (esponendo varie soluzioni, fra cui quella di consegnare le somme residue agli assuntori e lasciare a costoro l’onere di provvedere al pagamento); che il G.D., con ordinanza non impugnata del 29/10/2009, aveva invitato [OSCURATO:PERSONA] a fornire all’Agenzia delle entrate le informazioni richieste dagli assuntori, Ric. 2016n. 1612 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 chiarendo che gli importi giacenti sul libretto non potevano essere restituiti, essendo la cessione di ogni bene agli stessi subordinata alla integrale esecuzione del concordato, ivi compreso il pagamento dell’imposta di registro e dell’ICI ; che solo con decreto del 26/5/2010 il tribunale aveva autorizzato la curatrice ad estinguere il libretto di deposito ed a restituire a Maione e Villani la somma ivi giacente; che dunque non poteva imputarsi alla convenuta/appellata di aver indebitamente trattenuto dette somme, peraltro necessarie al pagamento di tributi la cui liquidazione era risultata difficoltosa a causa di errate valutazioni dell’Agenzia delle Entrate, avendo la stessa dato esecuzione ai provvedimenti dei G.D.non manifestamente illegittimi e che, comunque, non avrebbe potuto disattendere senza incorrere nella violazione deisuoi doveri di ufficio . 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 9/12/2015, ha chiesto, per quattordicimotivi, la cassazione della sentenza.. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] èrimasto intimat o . 2.4. La ricorrente ha depositato una breve memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, la r icorrent e, denunciando la violazione degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c., lamenta che la corte d’appello abbia escluso l’ammissibilità dei documenti da lei prodotti nelcorso del giudizio di secondo grado , senza indicare quali fossero quelli non producibili perché tardivi e /o non indispensabili ai fini della decisione e senza considerare che, fatta eccezione per due scritti difensivi, si trattava di attestati e/o di provvedimenti giudiziari resi inter partes, che ben avrebbero potuto essere allegati per la prima volta in sede di gravame.Ric. 2016n. 1612 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 3.2. Il motivo è inammissibile per la sua assoluta genericità. 3.3. La corte d’appello, con motivazione chiarissima, h a escluso l’ammissibilità dei documenti prodotti dall’appellante nel corso del giudizio di secondo grado “… - ad eccezione di provvedimenti giudiziari sopravvenuti in relazione ai quali vi era l’impossibilità di produzione anteriore-trattandosi di produzione tardiva e non consentita dall’art. 345 c.p.c. e comunque di documenti non indispensabili ai fini della decisione”: spettava dunque alla ricorrente, in ossequio ai principi di specificità del ricorsodi cui all’art. 366, 1° comma, nn. 4 e 6 c.p.c., di indicare quali fossero i documenti da lei prodotti in secondo grado, diversi da quelli giudiziari sopravvenuti, che avrebbero invece dovuto ritenersi ammissibili ai sensi dell’art. 345 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), di chiarire perché la loro mancata produzione in primo grado non le fosse imputabile o perché dovessero ritenersi indispensabili per la decisione , nonché di riportarne il contenuto, quantomeno essenziale, nel motivo (cfr. Cass. SU n. 10790 del 2017; Cass. n. 8551 del 2024). 3.4. I motivi che vanno dal secondo all’ottavo investono la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria fondata sulla tardiva esecuzione del riparto parziale. 3.5. Col secondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 110 l.fall. e 112 , 115 e 116 c.p.c., la ricorrente, pur riconoscendo che il termine previsto dall’art. 110 l.fall. non è perentorio, ben potendo il giudice delegato stabilir n e un o diverso, e che la ripartizione delle somme disponibili è sempre subordinata all’opportunità della stessa, sostiene che nel caso di specie il giudice delegato non aveva emesso alcun provvedimento di sospensione e/o di dichiarazione di Ric. 2016n. 1612 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 inopportunità del ripartoe che, del resto, nulla avrebbe potuto giustificare il mancato riparto di oltre 900.000 euro già approvato. 3.6. Con il terzo motivo,che denuncia la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché l’omesso esame di fatti decisivi, Villani lamenta che la corte d’appello abbia ritenuto legittima la mancata esecuzione del piano di riparto parziale in ragione della proposizione della domand a di concordato fallimentare, peraltro presentata sin dal maggio 2007, senza considerare che gli assuntori non si erano opposti alla ripartizione dell’attivo e che “l’iter di richieste varie di concordati mai doveva e/o poteva sospendere l’obbligo dei riparti ex art. 110 LF”, tanto più che l’attivo era già sufficiente a pagare tutti i privilegiati ed il 60% dei chirografarie che non esistevano, tra gli atti processuali,“provvedimenti e/o situazioni autorizzanti i mancati riparti parziali”. 3.7. Con il quarto motivo, che prospetta la violazione degli artt. 110, 113 e 115 l.fall.nonché degli artt. 1260, 1263 e 1264 c.c.,la ricorrente, dopo aver ribadito che né lei né Maione, quali assuntori del concordato, si erano opposti alla ripartizione dell’attivo, deduce di essere subentrata nei diritti dei cedenti sin dalla data di notifica delle cessioni e non solo a seguito dell’accoglimento della domanda tardiva di ammissione al passivoche, peraltro, ella sarebbe stata “costretta” a proporre (al pari della successiva, parziale opposizione) nonostante non fosse più richiesta a partire dall’entrata in vigore del d. lgs. n. 5/2006. 3.8. Con il quinto motivo, che denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., Villani sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla corte d’appello, ella e Maione avevano fatta propria la domanda di concordato presentata dal fallito sin Ric. 2016n. 1612 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 dal maggio del 2007 e che la domanda era stata accolta nell’aprile del 2008 solo perché sino a tale data la curatrice ne aveva omesso l’esame, senza alcuna motivazione. 3.9. Con il sesto motivo, che denuncia la violazione degli artt. 115,116 c.p.c. e 324 c.p.c. e 2909 c.c., la ricorrente torna a ripetere che il giudice delegato non aveva mai sospeso l’esecuzione del piano di riparto parziale , che anzi aveva regolarmente approvato; contesta poi l’affermazione del giudice d’appello secondo cui la curatrice avrebbe dato immediata esecuzione al concordato, rilevando che in realtà ella aveva trattenuto ben200.000 euro, restituendoli solo nel 2010 e solo su ordine del collegio:secondo la ricorrente, la corte del merito avrebbe finto l’esistenza di un provvedimento di sospensione dei riparti e non avrebbe rilevato che l ’ inadempimento del la curatrice (“ per evitarsi la non approvazione del conto di gestione”) era già stato accertato dal giudice delegato con decreto del 9/12/2009, dal tribunale con decreto del 10/3/2010 e dalla corte d’appello di Roma in data 23/3/2009. 3.10. Con il settimo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 110, 26 e 130l.fall., degli artt. 112, 115, 116 e 324 c.p.c. nonché dell’art. 2909 c.c., la ricorrente ribadisce, ancora una volta, che non vi erano provvedimenti degli organi della procedura di sospensione dell’obbligo di riparto parziale, e che anzi vi erano due riparti, predisposti ed approvati (aprile - luglio 2007 e marzo 2008), non eseguiti dal la curat rice ; i l G.D., il 2.7.08, avrebbe invece emesso un decreto di sospensione dell’esecuzione del concordato, onde ottenere la “non opposizione” al conto di gestione di [OSCURATO:PERSONA]. 3.11. Con l’ottavo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 101, 113 e 115 l.fall.,Villani censura la sentenza impugnata per avere la corte d ’ appello Ric. 2016n. 1612 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 escluso la responsabilità della curatrice nel periodo anteriore a quello in cui ella aveva assunto la qualifica di creditore concorsuale, rilevando che, anche in presenza di una domanda di concordato, il piano di riparto ben poteva e doveva essere eseguito “almeno per i creditori non cedenti” e “depositando (in attesa della sostituzione dei cedenti i crediti con i cessionari”) le somme per i cedenti i crediti”; mentre “trattenendo le somme si costringeva all’approvazione del conto di gestione del curatore”. La ricorrente ripete poi, per l’ennesima volta, che l’esecuzione dei riparti parziali era stata omessa pur in mancanza di specifici provvedimenti che ne autorizzavano la sospensionee ribadisce che, a seguito della modifica dell’art. 115 l.fall., la sostituzione dei cedenti non doveva necessariamente avvenire nelle forme previste dell’art. 101 l.fall., sicché l ’ affermazione della “necessità” di tale procedimento avrebbe i llegittimamen te posticipato “l’acquisizione dei creditori cessionari del credito tra i creditori concorsuali”. 3.12. Imotivi, esaminabili congiuntamente, sono in parte infondati e(in massima parte) inammissibili. 3.13. Sono infondati là dove (sembrano) sostenere che la legittimazione di Villani a richiedere i danni da mancata esecuzione del riparto sarebbe sorta sin dal momento della notifica delle cessioni, dovendosi rilevare, in contrario, che il diritto a ottenere la tempestiva esecuzione dei riparti spetta unicamente ai creditori concorsuali e che nelle procedure fallimentariche, come quella di Carannante, erano assoggettate alla disciplina vigente anteriormente all’entrata in vigore, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], della riforma di cui al d. lgs. n. 5/2006, il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di un credito concorsuale già ammesso al passivo non dispensava il nuovo creditore, a prescindere dalla causa del subingresso Ric. 2016n. 1612 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 (cessione di credito ovvero surrogazione) dall ’ onere di presentare domanda di insinuazione ai sensi dell’art. 101 l.fall. (Cass.n. 1997 del 1995, n. 6469 del 1998, n. 11038 del 2002) . 3.14. Per il resto i motivi, palesemente e inutilmente ripetitivi: i) dopo aver condiviso (v. motivo 2) i presupposti di diritto su cui si fonda il capo della decisione impugnato, rivolgono critiche quanto mai generiche e assertive all’accertamento del giudice d’appello (frutto di un’autonoma valutazione delle risultanze processuali, certamente non preclusa dall’eventuale inesistenza di un provvedimento ad hoc del giudice delegato) secondo cui “più che opportunamente” gli organi fallimentari avevano omesso di effettuare un riparto parziale nel periodo gennaio 2008/luglio 2008 (intercorso fra l’acquisto da parte di Villani della qualità di creditrice concorsuale e l’esecuzione del concordato) in attesa della definizione della procedura di concordato, mentre non indicano il fatto decisivo omesso che, ove considerato dalla corte del merito, avrebbe condotto all’accoglimento del gravame; ii) assumono la violazione de gli artt. 115 e 116 c.p.c., che sono c onfigurabili solo quando, rispettivamente, il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, o quando abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista o, all’opposto, abbia valutato una prova legale secondo il suo prudente apprezzamento(Cass. SU n. 20867 del 2020; Cass. SU n. 16598 del 2016; Cass. n. 11892 del 2016);iii) lamentano la mancata presa d’atto di accertamenti contenuti in provvedimenti giudizialidi cui la sentenza impugnata, però, non fa menzione e che non risultano specificamente allegati al ricorso , senza Ric. 2016n. 1612 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 neppure chiarire se e quando quei provvedimenti siano stati prodotti in causae quale ne fosse la rilevanza ai fini della verifica della responsabilità della curatrice ( peraltro affermandone erroneamente il passaggio in giudicato, ancorché si trattasse di decreti del G.D. e del tribunale fallimentare inidonei ad assumere valenza di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e, quindi, a precludere l’accertamento dell’insussistenza di detta responsabilità nel giudizio di cognizione ordinaria); iv ) introducono questioni di fatto (il ritardo di [OSCURATO:PERSONA] nell’esame della domanda di concordato; la sospensione dell’esecuzione del concordato omologato per “forzare” l’approvazione del rendiconto della curatrice) che non risultano aver formato oggetto della cognizione devoluta alla corte d’appello e che dunque non potevano essere dedotte nella presente sede di legittimità;v) investono il capo della pronuncia con cui la corte d’appello ha (del tutto inutilmente, stante il difetto di legittimazione di Villani a far valere un diritto eventualmente spettante agli originari creditori concorsuali) e scluso la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] anche per il periodo anteriore all’ammissione dell’odierna ricorrente allo stato passivo, che quest’ultima, proprio perché priva di legittimazione a dolersi di un danno, in ipotesi, sorto in capo a terzi, non ha alcun interesse ad impugnare; vi) pretendono, in definitiva, una lettura delle risultanze processuali diversa da quella compiuta dalla corte del meritoche però, come noto, non è sindacabile da questa Corte di legittimità. 3.15. I motivi dal nono all’undicesimo investono la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria fondata sull’indebito trattenimento, da parte della curatrice, della somma necessaria al pagamento dell’ICI e dell’imposta di registro.Ric. 2016n. 1612 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 3.16. Con il nono motivo, che denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la ricorrente lamenta che corte d’appello, dopo aver esposto una “cronologia di eventi scelti allarinfusa ”, abbia ritenuto che la somma in discussione fosse di soli 107.732,27euro, mentre in realtà si tratta va di oltre 200.000,00 euro, poi ridottisia 130.000,00 “solo dopo aver elargito, dopo la chiusura del fallimento, circa € 80.000 a(l) curatore, (al) difensore per l’appello avverso la sentenza di rigetto del primo concordato, e(al) CTU, compaesano e amico del GD ”. 3.17. Con il decimo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,31 e ss. e 136 l.fall., la ricorrente deduce chei fatti in basi ai quali la corte del merito ha escluso la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l’indebito trattenimento della somma di 107.732,27 euro sono smentiti “ dalla Agenzia delle Entrate e dalla sentenza della CTR” poiché “nulla era dovuto per imposta di registro”e “nulla era dovuto” per l’ICI, per cui “ nulla doveva essere trattenuto”. A dire di Villani, la curatrice era tenuta a consegnare la somme agli assuntori , responsabili del pagamento verso l’Agenzia delle Entrate, e, comunque, a dare esecuzione ai provvedimenti del 9/1 0 /2009 e del 14/12/2009 delgiudice delegato, che avevano chiari to , rispettivamente, che “le imposte dovevano essere pagate dalla curatela con la liquidità esistente” e “ la curatela doveva fornire all ’ Agenzia le informazioni come da richiesta degli assuntori”e che la curatrice non poteva trattenere le somme “ma doveva decidersi a fare i conti di quanto effettivamente ancora dovutoe liberare il resto in favore degli assuntori”. La ricorrente aggiunge che i l tribunale, con decreto del 24/3/2010, aveva rilevato che , a distanza di circa due anni dall’omologa del concordato fallimentare, non risultavano ancora pagate le imposte relative agli immobili trasferiti agli assuntori, per cui “ quello che nella Ric. 2016n. 1612 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 sentenza impugnata viene richiamato come documento che giustifica l’operato del curatore è, di fatto, un provvedimento … che … nel merito riconosce responsabilità in capo al curatore ed addirittura (ingenuità santa) in capo al GD …”. La corte d’appello, del resto, chiosa la ricorrente, non ha indicato “ quali provvedimenti avrebbero emesso gli [OSCURATO:PERSONA] per impedire … il completamento dell’esecuzione del concordato”, avendo, piuttosto, sentito “come al solito” “la necessità di coprire l’operato del curatore magari criticando l’operato degli altri [OSCURATO:PERSONA]”, laddove, in realtà,“se il curatore non vuole o non sa fare il curatore deve fare altro, né rapporti personali, anche se previo corrispettivo, possono giustificare deroghe ed i provvedimenti di copertura non possono né debbono esistere, né rilevare”: “chi assume un pubblico incarico, ed il particolare un curatore, deve rispondere dei danni che provoca a prescindere dai rapporti personali che intrattiene, con o senza corrispettivo”, tanto più a fronte del fatto che il precedente curatore era stato surrogato proprio per non aver eseguito i riparti parziali, “per cui non può ammettersi una evidente disparità di trattamento”. 3.18. Con l’undicesimo motivo, che lamenta la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., Villani denuncia il vizio di motivazione apparente o illogica del capo della sentenza impugnata, per avere la corte d’appello affermato l’esistenza di fattiin realtà inesistenti (un provvedimento di autorizzazione al trattenimento di somme) ed ignorato i fatti esistenti ( i riparti approvati e l’ordine del giudice delegato di restituire quanto non occorrente per la procedura) 3.19. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.Ric. 2016n. 1612 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 3.20. Escluso, infatti, ogni rilievo agli accertamenti delle lamentate violazioni asseritamente contenuti in provvedimenti giudiziali passati “in giudicato”, al pari delle censure proposte a norma dell’art. 115 e dell’art. 116 c.p.c., in ragione di quanto in precedenza esposto sub. 3.14, punti ii) e iii), rileva la Corte che la ricorrente con i motivi in esame non si confronta realmente con la sentenza che ha impugnato. La corte d’appello, infatti, ha escluso la responsabilità dell’appellata per aver trattenuto dal luglio 2008 al maggio 2010 la somma di €. 107.732,27, affermando, con accertamenti rimasti del tutto privi di censura tanto sotto il profilo della corretta ricognizione della fattispecie concreta, quanto sotto il profilo della corretta applicazione delle norme di legge: i)che era stato il giudice delegato, con decreto del 9/10/2009, a ritenere che il concordato fallimentare, in mancanza del pagamento dell’imposta di registro e de i chiarimenti (evidentemente ritenuti necessari) in ordine al pagamento dell’ICI, non era stato in realtà ancora compiutamente eseguitoed a stabilire, quindi, che “ gli importi giacenti sul libretto non potevano essere restituiti, essendo la cessione di ogni bene agli assuntori subordinata alla integrale esecuzione del concordato”; ii) che solo con decreto del 26/5/2010 il tribunale aveva autorizzato la curatrice ad estinguere il libretto di deposito e a restituire agli assuntori la somma esistente sullo stesso; iii) che dunque, nel periodo considerato, gli importi residui esistenti sul libretto bancario intestato alla procedura erano stati trattenuti dalla curatrice per la necessità di provvedere ai pagamenti dell’ICI e dell’ imposta di registro … e comunque in esecuzione di pr ovvedimenti de l G.D., “che peraltro non apparivano assolutamente illegittimi”; iv) che andava inoltre escluso, non essendo stata fornita alcuna prova a riguardo, che [OSCURATO:PERSONA] avesse volutamente o Ric. 2016n. 1612 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 colposamente rallentato la definizione delle problematiche insorte o che potesse autonomamente disattendere le prescrizioni del G.D., perché ciò avrebbe comportato la violazione dei suoi doveri d’ufficio. 3.21. Va escluso, per altro verso, che tali assunti risultino smentiti dal riportato contenuto del decreto che sarebbe stato adottato dal G.D. il 14/12/2009, che si limitava a sollecitare la curatrice ad accertare quanto era ancora dovuto all’erario. 3.22. E’ appena il caso di rilevare, infine, che le censure illustrate nell’undicesimo motivo, là dove sembrano negare che quello richiamato in sentenza fosse l’effettivo contenuto del decreto del G.D. del 29/10/2009, non ineriscono a un vizi o motivazionale, ma a un vizi o revocatori o , denunciabil e esclusivamente ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. 3.23. Con il dodicesimo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 112, 115 , 116 , 324 c.p.c. e 2909 c.c. c .p.c., la ricorrente imputa alla corte d’appello di aver respinto la domanda risarcitoria con motivazione apparente e comunque contraddittoria e valutando solo una piccola parte delle risultanze documentali, senza considerare che la curatrice aveva “totalmente omesso i riparti parziali per 18 mesi ed omesso l’esecuzione del concordato (pagamenti dei creditori) per oltre due anni” e che il precedente curatore, con decreto che costituiva cosa giudicata, era stato surrogato per le stesse omissioni, e di aver pertanto violato “il principio che vieta disparità di trattamento ravvisabile nell’aver giustificato per la convenuta un comportamento per il quale si era giunti alla surroga in danno del precedente curatore, senza fornire a sostegno alcuna giustificazione”. 3.24. Il motivo è inammissibile: fermo restando quanto già si è detto in ordine al difetto di legittimazione della ricorrente a Ric. 2016n. 1612 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 dolersi di condotte della curatrice antecedenti il gennaio 2008, nessun vizio di motivazione contraddittoria può riscontrarsi in dipendenza di una presunta disparità di trattamento adottata dal giudice del merito nel valutare le condotte dei curatori succedutisi nella gestione del [OSCURATO:PERSONA], per l’evidente ragione che nel giudiziopromosso dagli assuntori nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non si discuteva della responsabilità del curatore revocato, la cui condotta, pertanto, non poteva formare (e non haformato) oggetto di valutazione da parte del tribunale e della corte d’appello. 3.25. Resta assorbito, alla stregua di tutt e le considerazioni sin qui esposte, il quattordicesimo motivo, con il quale la ricorrente ribadisce che la corte del merito non avrebbe tenuto conto del “giudicato” costituito dal provvedimento del 10.3.2010 del tribunale fallimentare e che la curatrice avrebbe lasciato ineseguiti due riparti parziali e disatteso l’ordine del G.D. e torna a pretendere una lettura delle risultanze processuali diversa da quella compiuta dal giudice d’appello. 3.26. Con il tredicesimo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., la ricorrente lamenta di essere stata condannata alla rifusione delle spese di lite . Assume che, in ragione della sentenza del tribunale fallimentare n. 8725/2012, “costituente sul punto giudicato”, la sua domanda non poteva né doveva essere rigettata, né ella poteva essere condannat a al pagamento delle spese “aggiungendosi in tal modo altro danno oltre la beffa”; aggiunge che la corte d ’ appello doveva certamente “formarsi in diversa composizione per pervenire a decisioni diverse” “ma tant’è, prima o poi vi sarà un salto di qualità del Sistema Giustizia”. 3.27. Il motivo(che non chiarisce quale fosse il contenuto della sentenza n. 8725/2102, né se in grado d’appello ne fosse Ric. 2016n. 1612 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 stata invocata la asserita valenza di giudicato esterno, e che adombra l’esistenza di un pregiudizio dei giudici nei confronti degli assuntori del concordato, che però non risulta essere stato denunciato in separate sedi) va respinto per la semplice ragione che la corte del merito, nel condannarel’appellante al rimborso delle spese di lite, si è attenuta, com’era suo dovere, al principio della soccombenza (art. 91, comma 1°, c.p.c.). 4. Anche lespese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 5. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 6. Le espressioni gratuitamente offensive utilizzate in ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], a partire da quelle sopra trascritte nell’esposizione del nono, del decimo e del tredicesimo motivo di ricorso, impongono la segnalazione, a norma dell’art. 88, comma 2°, c.p.c., al Consiglio Distrettuale di Disciplina presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, a mezzo della trasmissione del ricorso e della presente ordinanza. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida nella somma di €. 13.000,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti Ric. 2016n. 1612 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 processuali