Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18527/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] SALERNOUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol'inammissibilità del ricorso.Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Avellino in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che siriporta ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimentodell’istanza di riesame dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA], ha disposto la sostituzione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della misura dellacustodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con controllo ex art. 275 bis cod.proc. pen., in relazione alla commissione del reato di tentata estorsione aggravata.2.

Presentando ricorso per cassazione, l’indagato, a mezzo del proprio difensore difiducia ha dedotto i seguenti motivi.2.1 Erronea applicazione, ex art. 606 lett. b, cod. proc. pen., dell'art. 273 del codicedi procedura in relazione all'art. 629 cod. pen., in ordine alla ritenuta sussistenza deigravi indizi di colpevolezza.I due episodi (avvenuti a distanza di un giorno l’uno dall’altro) che vedono il Sianocoinvolto nella qualità di ‘esattore/estorsore’ di pagamenti collegati a debiti di naturausuraria gestiti da un clan malavitoso locale, avrebbero caratteristiche e connotazionidel tutto diverse da quelle prospettate nella misura genetica e nel provvedimentoimpugnato.Il primo, dalle parole della stessa persona offesa e dal tenore delle telefonate,dovrebbe essere interpretato nel senso che il [OSCURATO:PERSONA] si limitò a favorire, senza tuttaviaparteciparvi personalmente o almeno con un qualche apprezzabile ruolo, ma solo perconsentire il rintraccio della persona offesa, un incontro in cui emissari del suppostousurario ‘chiedevano conto’ del mancato pagamento del debito alla vittima del reato.Nella seconda occasione, per contro, secondo le parole dello stesso Pennetti, ildebito di cui si trattava, corrispondeva ad un prestito che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva erogato,senza chiedere indietro interessi usurari, a tal [OSCURATO:PERSONA], suo datore di lavoro, di talche, nessun profilo estorsivo poteva essere ravvisato nella condotta dell’indagato.2.2 Il secondo motivo è incentrato sull’erronea applicazione della legge penale, inrelazione all’art. 606, lett. b, cod. proc. pen., per insussistenza dell’aggravante di cuiall’art. 416 bis.1, cod. proc. pen. e sulla contraddittorietà della motivazione sul punto.La contestazione ed il riconoscimento della aggravante è carente innanzi tuttopoiché non risulta appurato né nell’ordinanza genetica, né nel provvedimento impugnatoche il [OSCURATO:PERSONA] sia affiliato al [OSCURATO:PERSONA] né, qualora la circostanza fosseritenuta comprovata, che essa fosse nota (quanto meno al [OSCURATO:PERSONA]), tanto più che lostesso Tribunale esclude frequentazioni da parte del [OSCURATO:PERSONA] con associati a clanmalavitosi.E comunque, vi è il profilo della valenza soggettiva della circostanza aggravante, inragione del quale il singolo potrà essere chiamato a rispondere della stessa, anche senon coinvolto nella finalità agevolatrice, se abbia agito con lo scopo di agevolare l'attivitàdella associazione a delinquere quando egli abbia fatto propria tale finalità perseguitada altro concorrente.Nel caso specifico, tuttavia, nessuna di tali circostanze può ritenersi concretizzata.2.3 Il terzo motivo deduce la violazione di legge (art. 606, lett. c, cod. proc. pen.)ed illogicità della motivazione, in riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari dicui all’art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. e dei requisiti di attualità e concretezzadel periculum cautelare.Il quadro delineato dalle ordinanze a carico dell’imputato è quanto mai scarno,basato su un precedente per spaccio risalente al 2012 ed a due incontri, a distanza dimolti mesi, con due soggetti coinvolti nella vicenda.

Ciò, a fronte della conclamataincensuratezza dell’imputato e della sua estraneità (ammessa nello stessoprovvedimento cautelare) a circuiti malavitosi.

Infine, mancano tanto la concretezza,quanto l’attualità del periculum, posto che non vi è né alcun indice della probabilità direcidiva, ove se ne presentasse l’occasione, né una effettiva, specifica occasioneprossima.2.4 L’ultimo motivo, incentrato sulla erronea applicazione della legge (art. 275 cod.proc. pen.) in relazione alla adeguatezza della misura cautelare, ed alla contraddittorietàdella motivazione sul punto, lamenta che, pur avendo il Tribunale superato lapresunzione relativa prevista dalla citata disposizione, in base alla incensuratezza edalla estraneità a circuiti malavitosi del [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe dovuto procedere allavalutazione di proporzionalità ed adeguatezza in ragione del minimo sacrificio per i dirittie la libertà personale dell’indagato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va rigettato, adducendo motivi infondati, tanto in relazione alla gravitàindiziaria ed alla sussistenza dell’aggravante ‘mafiosa’ (motivi 1 e 2) che, in lineagenerale, alle esigenze cautelari (terzo motivo) ed al giudizio di proporzionalità edadeguatezza della misura concretamente applicata (quarto motivo).2.

Pur deducendo violazione della legge processuale nell’applicazione dell’art. 273cod. proc. pen., il primo motivo di ricorso, in realtà, finisce con il criticare la sussistenzadei gravi indizi di colpevolezza, cioè il ‘quadro probatorio’ (rectius, indiziario) posto abase delle due decisioni cautelari, contestando il merito delle valutazioni espresse daigiudici.Premesso che ci si trova innanzi, quanto meno in relazione all’aspetto appenamenzionato, costituito dalla valutazione del complesso indiziario, ad una doppiaconforme (concetto applicabile anche in ambito cautelare allorché l’ordinanza geneticae la decisione del riesame possano essere lette congiuntamente e costituiscano un unicocomplessivo corpo decisionale, essendosi fatto ricorso a conformi chiavi interpretativedei fatti e riscontrandosi – come nel caso avviene – plurimi richiami della secondaordinanza alla prima), va altresì delineato l'ambito di delibazione del giudizio dilegittimità nel caso in esame.

Costituisce, infatti, consolidato e risalente principioaffermato da questa Corte, nel suo più autorevole consesso, che, in tema di misurecautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti il compito diverificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che adesso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato,controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementiindizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Le Sezioni Unite hanno da tempo chiaritoche la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, siapure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo airequisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali èsubordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, e hanno posto in evidenza comela motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale,debba essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo dicui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolarecontenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendenteall'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità dicolpevolezza (Sez.

U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Pertanto,in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, nonspetta a questa Corte l'apprezzamento delle risultanze probatorie ovvero il controllo diquelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice dimerito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).Sulla base di questa griglia interpretativa, è facile comprendere come le doglianzeavanzate in relazione alla sufficienza indiziaria si risolvano integralmente in una riletturadel materiale fattuale disponibile, non consentita in questa sede, ove, per ragioniordinamentali e penal-processualistiche, il vaglio dei vizi della motivazione è destinatoa rimanere ‘esterno’ alla discrezionalità del giudice del merito, vale a dire sul piano dellalogicità del discorso giustificativo della sentenza, stante la preclusione per la Corte disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta neiprecedenti gradi nonché di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata medianteun raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).Nel caso specifico, il Tribunale ha assolto al proprio onere motivazionaleevidenziando, con adeguata esposizione, interconnessa con il tessuto narrativo dellaordinanza genetica, come le due vicende che vedono l’indagato partecipare alla attivitàestorsiva connessa e conseguente allo sfruttamento usurario del prestito effettuato adAlessandro Pennetti ed a [OSCURATO:PERSONA], non siano affatto il frutto dell’occasionaleed addirittura (secondo la prospettiva difensiva) ‘altruista’ messa a disposizione delSiano, per ritrovare i debitori e metterli in contatto con i creditori, quanto la conseguenzadell’inserimento consapevole nella logica estorsiva cui appartengono gli altri attoridell’attività delittuosa descritta nel capo 9 dell’imputazione provvisoria.Infatti, tra pg. 98 e pg. 99 dell’ordinanza, il Tribunale, dopo aver analizzato indettaglio ogni passaggio della vicenda, descrive il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] non come occasionale,ma come il consapevole ed intenzionale compartecipe della azione criminale che era insvolgimento.

Consapevole, perché, come si spiega nel provvedimento (pg. 98, a metà),messo a parte delle premesse e della funzione che veniva chiamato a svolgere, dicollegamento tra i germani [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e, dall’altro, Pennetti e [OSCURATO:PERSONA].

Edintenzionale, cioè volontario, poiché la serrata sequenza degli eventi, che hanno vistola sua partecipazione alle ricerche delle due persone offese, che si presumeva eglisapesse dove trovare, in forza della pregressa conoscenza, dimostra, nell’argomentaredei giudici cautelari, che il contributo fornito dal [OSCURATO:PERSONA] fu una parte integraledell’operazione diretta a reperire i due usurati, che si sottraevano alle insistenti richiestedi denaro.Le ipotesi alternative formulate dalla difesa (della presenza solo ‘passiva’ del Sianoall’incontro degli estortori con il Pennetti – pgg. 4 e 5 del ricorso; la ricerca del [OSCURATO:PERSONA] un debito pregresso – pg. 6 del ricorso) vengono quindi logicamente smentite esvalorizzate a fronte di una spiegazione immune da vizi di ragionamento scrutinabili inrelazione ai parametri dell’art. 606, lett. e, cod. proc. pen..3.

In relazione alla contestazione dell’aggravante ex art. 416 bis. 1 cod. pen., siosserva che il Tribunale, da pg. 101, ha fatto corretta applicazione dei principi elaboratidalla giurisprudenza di legittimità in materia ai fatti, come emergenti dalla ricostruzioneaccolta.L’ampia esposizione di principio, oculatamente evidenzia i tratti salienti dellaricostruzione ermeneutica della aggravante, in particolare con riferimento allametodologia mafiosa - piuttosto che alla finalità agevolativa, che viene esclusa - ed allasufficienza della evocazione della presenza, in certi contesti, di un gruppo criminale diriferimento, in grado di esercitare minacce ed intimidazione per mezzo dellacommissione di delitti o con la semplice prospettazione di tale eventualità.Un tanto viene ascritto dal Tribunale, e, ancor prima, dall’ordinanza genetica, aThomas [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato, sotto questo aspetto, di aver partecipato siaall’incontro dei [OSCURATO:PERSONA] con Pennetti sia alla ricerca di [OSCURATO:PERSONA], nella pienaconsapevolezza della caratura criminale dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inparticolare) e del loro coinvolgimento nelle locali consorterie malavitose, sì da poterveicolare, con la sua stessa presenza e profferendo minacce indirette, una aggravatacoazione psicologica ai danni delle persone offese.4.

In relazione alle esigenze cautelari, alla relativa concretezza ed attualità, lamotivazione del provvedimento impugnato, a pg. 105, si sofferma a spiegare, conopportuni riferimenti giurisprudenziali ed adeguata analisi delle circostanze del caso, lanon occasionalità dell’intervento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda, con un ruolo ritenuto dalTribunale manifestazione di ‘intraneità criminale’ che, senza giungere al livelloassociativo (di cui si riconosce l’insussistenza), è comunque testimonianza di contiguitàagli interessi illeciti dei [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, della proclività dell’indagato a prestarsi allaloro realizzazione.Con questo ragionamento, fondato sul caso concreto, il ricorso non si confrontaadeguatamente, limitandosi ad evidenziare la risalenza del controllo che aveva trovatoil [OSCURATO:PERSONA] assieme a [OSCURATO:PERSONA], ma ignorando che l’intera vicenda si articolasul rapporto tra i [OSCURATO:PERSONA], padre, figlio e sorella, e l’indagato, che, consapevole dellacaratura criminale del primo e della condizione di ristretto del secondo, tanto da invitarloa desistere dal presenziare all’incontro con il Pennetti, si accompagna infine alla terza,affinché potesse procedere, per conto della famiglia, all’estorsione.Tale analisi è sufficiente per trarne le conseguenze indicate in motivazione: vainfatti ribadito, a confutazione della linea difensiva secondo cui è necessaria – adintegrare il periculum - l’imminenza di un’ulteriore ‘occasione criminale’, chel'accertamento dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo previsto dall'art. 274,comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede una prognosi incentrata sulla rigorosa ecomplessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fattirichiesta l'individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (Sez.1, n. 26618 del 11/07/2025, D’Eugenio, Rv. 288476 – 01).5.

Infondata è anche la denuncia di contraddittorietà motivazionale insita nelmantenimento di una misura restrittiva, seppure attenuata, a dispetto del superamentodella doppia presunzione dell’art. 275 cod. proc. pen..Nel provvedimento impugnato, pur delimitandosi con accuratezza il perimetro dellapericolosità dell’indagato, descrivendo precisamente il tipo di ‘colleganza’ di [OSCURATO:PERSONA] ai DeCesare, si indica altresì la ragione di inevitabilità di una misura cautelare restrittiva,insito nella esigenza di isolare l’indagato dall’ambiente criminale circostante edinterrompere, così, ogni legame di natura usuraria, data la perdurante esigibilità deicrediti dei [OSCURATO:PERSONA].Ciò è sufficiente per rendere logica e per nulla contraddittoria la scelta del [OSCURATO:PERSONA] abbassare solo ‘di un grado’ la scala contenitiva della misura, sostituendo al carcerela restrizione domestica.Con tale argomentazione, risulta soddisfatta l’esigenza motivazionale, residuandopur sempre la presunzione semplice di cui all’ultima parte dell’art. 275, comma 3, cod.proc. pen..6.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell’indagato al pagamento delle speseprocessuali, ex art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, 04/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] SALERNOUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol'inammissibilità del ricorso.Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Avellino in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che siriporta ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimentodell’istanza di riesame dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA], ha disposto la sostituzione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della misura dellacustodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con controllo ex art. 275 bis cod.proc. pen., in relazione alla commissione del reato di tentata estorsione aggravata.2. Presentando ricorso per cassazione, l’indagato, a mezzo del proprio difensore difiducia ha dedotto i seguenti motivi.2.1 Erronea applicazione, ex art. 606 lett. b, cod. proc. pen., dell'art. 273 del codicedi procedura in relazione all'art. 629 cod. pen., in ordine alla ritenuta sussistenza deigravi indizi di colpevolezza.I due episodi (avvenuti a distanza di un giorno l’uno dall’altro) che vedono il Sianocoinvolto nella qualità di ‘esattore/estorsore’ di pagamenti collegati a debiti di naturausuraria gestiti da un clan malavitoso locale, avrebbero caratteristiche e connotazionidel tutto diverse da quelle prospettate nella misura genetica e nel provvedimentoimpugnato.Il primo, dalle parole della stessa persona offesa e dal tenore delle telefonate,dovrebbe essere interpretato nel senso che il [OSCURATO:PERSONA] si limitò a favorire, senza tuttaviaparteciparvi personalmente o almeno con un qualche apprezzabile ruolo, ma solo perconsentire il rintraccio della persona offesa, un incontro in cui emissari del suppostousurario ‘chiedevano conto’ del mancato pagamento del debito alla vittima del reato.Nella seconda occasione, per contro, secondo le parole dello stesso Pennetti, ildebito di cui si trattava, corrispondeva ad un prestito che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva erogato,senza chiedere indietro interessi usurari, a tal [OSCURATO:PERSONA], suo datore di lavoro, di talche, nessun profilo estorsivo poteva essere ravvisato nella condotta dell’indagato.2.2 Il secondo motivo è incentrato sull’erronea applicazione della legge penale, inrelazione all’art. 606, lett. b, cod. proc. pen., per insussistenza dell’aggravante di cuiall’art. 416 bis.1, cod. proc. pen. e sulla contraddittorietà della motivazione sul punto.La contestazione ed il riconoscimento della aggravante è carente innanzi tuttopoiché non risulta appurato né nell’ordinanza genetica, né nel provvedimento impugnatoche il [OSCURATO:PERSONA] sia affiliato al [OSCURATO:PERSONA] né, qualora la circostanza fosseritenuta comprovata, che essa fosse nota (quanto meno al [OSCURATO:PERSONA]), tanto più che lostesso Tribunale esclude frequentazioni da parte del [OSCURATO:PERSONA] con associati a clanmalavitosi.E comunque, vi è il profilo della valenza soggettiva della circostanza aggravante, inragione del quale il singolo potrà essere chiamato a rispondere della stessa, anche senon coinvolto nella finalità agevolatrice, se abbia agito con lo scopo di agevolare l'attivitàdella associazione a delinquere quando egli abbia fatto propria tale finalità perseguitada altro concorrente.Nel caso specifico, tuttavia, nessuna di tali circostanze può ritenersi concretizzata.2.3 Il terzo motivo deduce la violazione di legge (art. 606, lett. c, cod. proc. pen.)ed illogicità della motivazione, in riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari dicui all’art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. e dei requisiti di attualità e concretezzadel periculum cautelare.Il quadro delineato dalle ordinanze a carico dell’imputato è quanto mai scarno,basato su un precedente per spaccio risalente al 2012 ed a due incontri, a distanza dimolti mesi, con due soggetti coinvolti nella vicenda. Ciò, a fronte della conclamataincensuratezza dell’imputato e della sua estraneità (ammessa nello stessoprovvedimento cautelare) a circuiti malavitosi. Infine, mancano tanto la concretezza,quanto l’attualità del periculum, posto che non vi è né alcun indice della probabilità direcidiva, ove se ne presentasse l’occasione, né una effettiva, specifica occasioneprossima.2.4 L’ultimo motivo, incentrato sulla erronea applicazione della legge (art. 275 cod.proc. pen.) in relazione alla adeguatezza della misura cautelare, ed alla contraddittorietàdella motivazione sul punto, lamenta che, pur avendo il Tribunale superato lapresunzione relativa prevista dalla citata disposizione, in base alla incensuratezza edalla estraneità a circuiti malavitosi del [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe dovuto procedere allavalutazione di proporzionalità ed adeguatezza in ragione del minimo sacrificio per i dirittie la libertà personale dell’indagato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato, adducendo motivi infondati, tanto in relazione alla gravitàindiziaria ed alla sussistenza dell’aggravante ‘mafiosa’ (motivi 1 e 2) che, in lineagenerale, alle esigenze cautelari (terzo motivo) ed al giudizio di proporzionalità edadeguatezza della misura concretamente applicata (quarto motivo).2. Pur deducendo violazione della legge processuale nell’applicazione dell’art. 273cod. proc. pen., il primo motivo di ricorso, in realtà, finisce con il criticare la sussistenzadei gravi indizi di colpevolezza, cioè il ‘quadro probatorio’ (rectius, indiziario) posto abase delle due decisioni cautelari, contestando il merito delle valutazioni espresse daigiudici.Premesso che ci si trova innanzi, quanto meno in relazione all’aspetto appenamenzionato, costituito dalla valutazione del complesso indiziario, ad una doppiaconforme (concetto applicabile anche in ambito cautelare allorché l’ordinanza geneticae la decisione del riesame possano essere lette congiuntamente e costituiscano un unicocomplessivo corpo decisionale, essendosi fatto ricorso a conformi chiavi interpretativedei fatti e riscontrandosi – come nel caso avviene – plurimi richiami della secondaordinanza alla prima), va altresì delineato l'ambito di delibazione del giudizio dilegittimità nel caso in esame. Costituisce, infatti, consolidato e risalente principioaffermato da questa Corte, nel suo più autorevole consesso, che, in tema di misurecautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti il compito diverificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che adesso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato,controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementiindizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie. Le Sezioni Unite hanno da tempo chiaritoche la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, siapure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo airequisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali èsubordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, e hanno posto in evidenza comela motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale,debba essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo dicui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolarecontenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendenteall'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità dicolpevolezza (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Pertanto,in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, nonspetta a questa Corte l'apprezzamento delle risultanze probatorie ovvero il controllo diquelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice dimerito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).Sulla base di questa griglia interpretativa, è facile comprendere come le doglianzeavanzate in relazione alla sufficienza indiziaria si risolvano integralmente in una riletturadel materiale fattuale disponibile, non consentita in questa sede, ove, per ragioniordinamentali e penal-processualistiche, il vaglio dei vizi della motivazione è destinatoa rimanere ‘esterno’ alla discrezionalità del giudice del merito, vale a dire sul piano dellalogicità del discorso giustificativo della sentenza, stante la preclusione per la Corte disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta neiprecedenti gradi nonché di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata medianteun raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).Nel caso specifico, il Tribunale ha assolto al proprio onere motivazionaleevidenziando, con adeguata esposizione, interconnessa con il tessuto narrativo dellaordinanza genetica, come le due vicende che vedono l’indagato partecipare alla attivitàestorsiva connessa e conseguente allo sfruttamento usurario del prestito effettuato adAlessandro Pennetti ed a [OSCURATO:PERSONA], non siano affatto il frutto dell’occasionaleed addirittura (secondo la prospettiva difensiva) ‘altruista’ messa a disposizione delSiano, per ritrovare i debitori e metterli in contatto con i creditori, quanto la conseguenzadell’inserimento consapevole nella logica estorsiva cui appartengono gli altri attoridell’attività delittuosa descritta nel capo 9 dell’imputazione provvisoria.Infatti, tra pg. 98 e pg. 99 dell’ordinanza, il Tribunale, dopo aver analizzato indettaglio ogni passaggio della vicenda, descrive il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] non come occasionale,ma come il consapevole ed intenzionale compartecipe della azione criminale che era insvolgimento. Consapevole, perché, come si spiega nel provvedimento (pg. 98, a metà),messo a parte delle premesse e della funzione che veniva chiamato a svolgere, dicollegamento tra i germani [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e, dall’altro, Pennetti e [OSCURATO:PERSONA]. Edintenzionale, cioè volontario, poiché la serrata sequenza degli eventi, che hanno vistola sua partecipazione alle ricerche delle due persone offese, che si presumeva eglisapesse dove trovare, in forza della pregressa conoscenza, dimostra, nell’argomentaredei giudici cautelari, che il contributo fornito dal [OSCURATO:PERSONA] fu una parte integraledell’operazione diretta a reperire i due usurati, che si sottraevano alle insistenti richiestedi denaro.Le ipotesi alternative formulate dalla difesa (della presenza solo ‘passiva’ del Sianoall’incontro degli estortori con il Pennetti – pgg. 4 e 5 del ricorso; la ricerca del [OSCURATO:PERSONA] un debito pregresso – pg. 6 del ricorso) vengono quindi logicamente smentite esvalorizzate a fronte di una spiegazione immune da vizi di ragionamento scrutinabili inrelazione ai parametri dell’art. 606, lett. e, cod. proc. pen..3. In relazione alla contestazione dell’aggravante ex art. 416 bis. 1 cod. pen., siosserva che il Tribunale, da pg. 101, ha fatto corretta applicazione dei principi elaboratidalla giurisprudenza di legittimità in materia ai fatti, come emergenti dalla ricostruzioneaccolta.L’ampia esposizione di principio, oculatamente evidenzia i tratti salienti dellaricostruzione ermeneutica della aggravante, in particolare con riferimento allametodologia mafiosa - piuttosto che alla finalità agevolativa, che viene esclusa - ed allasufficienza della evocazione della presenza, in certi contesti, di un gruppo criminale diriferimento, in grado di esercitare minacce ed intimidazione per mezzo dellacommissione di delitti o con la semplice prospettazione di tale eventualità.Un tanto viene ascritto dal Tribunale, e, ancor prima, dall’ordinanza genetica, aThomas [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato, sotto questo aspetto, di aver partecipato siaall’incontro dei [OSCURATO:PERSONA] con Pennetti sia alla ricerca di [OSCURATO:PERSONA], nella pienaconsapevolezza della caratura criminale dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inparticolare) e del loro coinvolgimento nelle locali consorterie malavitose, sì da poterveicolare, con la sua stessa presenza e profferendo minacce indirette, una aggravatacoazione psicologica ai danni delle persone offese.4. In relazione alle esigenze cautelari, alla relativa concretezza ed attualità, lamotivazione del provvedimento impugnato, a pg. 105, si sofferma a spiegare, conopportuni riferimenti giurisprudenziali ed adeguata analisi delle circostanze del caso, lanon occasionalità dell’intervento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda, con un ruolo ritenuto dalTribunale manifestazione di ‘intraneità criminale’ che, senza giungere al livelloassociativo (di cui si riconosce l’insussistenza), è comunque testimonianza di contiguitàagli interessi illeciti dei [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, della proclività dell’indagato a prestarsi allaloro realizzazione.Con questo ragionamento, fondato sul caso concreto, il ricorso non si confrontaadeguatamente, limitandosi ad evidenziare la risalenza del controllo che aveva trovatoil [OSCURATO:PERSONA] assieme a [OSCURATO:PERSONA], ma ignorando che l’intera vicenda si articolasul rapporto tra i [OSCURATO:PERSONA], padre, figlio e sorella, e l’indagato, che, consapevole dellacaratura criminale del primo e della condizione di ristretto del secondo, tanto da invitarloa desistere dal presenziare all’incontro con il Pennetti, si accompagna infine alla terza,affinché potesse procedere, per conto della famiglia, all’estorsione.Tale analisi è sufficiente per trarne le conseguenze indicate in motivazione: vainfatti ribadito, a confutazione della linea difensiva secondo cui è necessaria – adintegrare il periculum - l’imminenza di un’ulteriore ‘occasione criminale’, chel'accertamento dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo previsto dall'art. 274,comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede una prognosi incentrata sulla rigorosa ecomplessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fattirichiesta l'individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (Sez.1, n. 26618 del 11/07/2025, D’Eugenio, Rv. 288476 – 01).5. Infondata è anche la denuncia di contraddittorietà motivazionale insita nelmantenimento di una misura restrittiva, seppure attenuata, a dispetto del superamentodella doppia presunzione dell’art. 275 cod. proc. pen..Nel provvedimento impugnato, pur delimitandosi con accuratezza il perimetro dellapericolosità dell’indagato, descrivendo precisamente il tipo di ‘colleganza’ di [OSCURATO:PERSONA] ai DeCesare, si indica altresì la ragione di inevitabilità di una misura cautelare restrittiva,insito nella esigenza di isolare l’indagato dall’ambiente criminale circostante edinterrompere, così, ogni legame di natura usuraria, data la perdurante esigibilità deicrediti dei [OSCURATO:PERSONA].Ciò è sufficiente per rendere logica e per nulla contraddittoria la scelta del [OSCURATO:PERSONA] abbassare solo ‘di un grado’ la scala contenitiva della misura, sostituendo al carcerela restrizione domestica.Con tale argomentazione, risulta soddisfatta l’esigenza motivazionale, residuandopur sempre la presunzione semplice di cui all’ultima parte dell’art. 275, comma 3, cod.proc. pen..6. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell’indagato al pagamento delle speseprocessuali, ex art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, 04/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18527/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris