CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 34436/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendo stato correttamente rilevato dalla Corte che il mutamento del difensore, dopo che erano decorsi i termini per la richiesta di trattazione orale e dunque in presenza del consolidato svolgimento di udienza con trattazione cartolare, non conferiva al nuovo difensore il diritto di chiedere ed ottenere un rinvio dell'udienza fissata; Ritenuto che il secondo motivo è volto a sollecitare un diverso approccio valutativo inerente al merito con riguardo alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., correttamente esclusa con motivazione immune da vizi logici e giuridici; Ritenuto che il terzo motivo è manifestamente infondato e comunque volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine all'inapplicabilità nel caso in esame (:lell'attenuante speciale di cui all'art. 385 comma quarto cod. pen. e, nel contempo, di quella di cui all'art. 62, comma primo n. 6) cod. pen. (sul punto Sez. 7, n. 4186 del 23/10/2002, dep. 2003, Tonti, Rv. 223319) e in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione delle attenuanti generiche, precluse dai plurimi precedenti; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il