CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 49697/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 20/3/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, stante l'intervenuta remissione di querela.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 5/5/2022, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di truffa, condannandolo alla pena condizionalmente sospesa di mesi nove di reclusione ed euro 300,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], iI quale ha dedotto che, in data 3/5/2023, nella pendenza del termine per impugnare, è intervenuta remissione di querela da parte di [OSCURATO:PERSONA], ritualmente accetta dal querelato, atti oggetto di allegazione. 3. Osserva la Corte che l'intervenuto atto abdicativo comporta l'estinzione del reato ex art. 640 cod.pen. a giudizio, alla luce del principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01; conformi, Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301 - 01; n. 38156 del 05/07/2022, Rv. 283584 - 01). 4.A tanto consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con spese processuali a carico del querelato a norma dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2023 Sentenza a motivazione sempl