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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 12920/2026

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ella CORTE di APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli – in funzione digiudice dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta alriconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati giudicati mediante due sentenzedella stessa Corte territoriale (sentenza del 12/02/2019, di condanna alla pena di anni tredicie mesi quattro di reclusione, per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309,416-bis.1 cod. pen., commessi in Mondragone dal febbraio al luglio 2014; sentenza del28/01/2022, di condanna alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, per il delitto ex art.74 T.U. stup, commesso in Mondragone da agosto 2015 a maggio 2016).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Letizia, deducendo violazione di legge e difetto motivazionale in riferimento all’art. 671 cod.proc. pen.3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezza deimotivi addotti.

Secondo le linee interpretative emerse nella presente sede di legittimità,laddove risulti riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a più sodalizi criminosi, può essereritenuto il vincolo della continuazione, fra le varie ipotesi associative, ma esclusivamente aseguito di una specifica indagine, in ordine alla natura delle diverse associazioni, alla loroconcreta operatività e alla loro continuità nel tempo, avendo sempre riguardo ai profili dellacontiguità temporale, dei programmi operativi avuti di mira e della tipologia di compagine checoncorre alla loro formazione.

Non è infatti sufficiente, all’uopo, il compimento di una meravalutazione circa la natura permanente del reato associativo, nonché in ordineall'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose.

Nonostante la contiguitàgeografica e cronologica delle diverse condotte associative - e finanche ad onta della lorotendenziale omogeneità - le modalità concrete di consumazione dei vari delitti possonorisultare, infatti, sintomatiche di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti,piuttosto che all'attuazione di un preventivo progetto delinquenziale unitario (fra tante, Sez.4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786).4.

In aderenza a tali consolidati principi ermeneutici, va affermato che, nel caso inesame, la quaestio facti di cui sopra è stata risolta - dal giudice dell’esecuzione - conapprofondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delle loro modalitàesecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui “ridiscussione” è pertantoradicalmente preclusa in sede di legittimità.

Sotto tale profilo, la critica difensiva introduceuna sostanziale richiesta di rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tuttoincompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità.

Da ciò deriva lainammissibilità del proposto ricorso.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella CORTE di APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli – in funzione digiudice dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta alriconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati giudicati mediante due sentenzedella stessa Corte territoriale (sentenza del 12/02/2019, di condanna alla pena di anni tredicie mesi quattro di reclusione, per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309,416-bis.1 cod. pen., commessi in Mondragone dal febbraio al luglio 2014; sentenza del28/01/2022, di condanna alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, per il delitto ex art.74 T.U. stup, commesso in Mondragone da agosto 2015 a maggio 2016). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Letizia, deducendo violazione di legge e difetto motivazionale in riferimento all’art. 671 cod.proc. pen.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezza deimotivi addotti. Secondo le linee interpretative emerse nella presente sede di legittimità,laddove risulti riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a più sodalizi criminosi, può essereritenuto il vincolo della continuazione, fra le varie ipotesi associative, ma esclusivamente aseguito di una specifica indagine, in ordine alla natura delle diverse associazioni, alla loroconcreta operatività e alla loro continuità nel tempo, avendo sempre riguardo ai profili dellacontiguità temporale, dei programmi operativi avuti di mira e della tipologia di compagine checoncorre alla loro formazione. Non è infatti sufficiente, all’uopo, il compimento di una meravalutazione circa la natura permanente del reato associativo, nonché in ordineall'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose. Nonostante la contiguitàgeografica e cronologica delle diverse condotte associative - e finanche ad onta della lorotendenziale omogeneità - le modalità concrete di consumazione dei vari delitti possonorisultare, infatti, sintomatiche di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti,piuttosto che all'attuazione di un preventivo progetto delinquenziale unitario (fra tante, Sez.4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786).4. In aderenza a tali consolidati principi ermeneutici, va affermato che, nel caso inesame, la quaestio facti di cui sopra è stata risolta - dal giudice dell’esecuzione - conapprofondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delle loro modalitàesecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui “ridiscussione” è pertantoradicalmente preclusa in sede di legittimità. Sotto tale profilo, la critica difensiva introduceuna sostanziale richiesta di rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tuttoincompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità. Da ciò deriva lainammissibilità del proposto ricorso. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]