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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30394/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22099-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - controrícorrente- avverso la sentenza n. 972/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 22099 sez.

MT - ud. 26-05-2021 -2- n.22099/2020 (1401) RILEVATO che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Sicilia, di accoglimento dell'appello proposto dalla s.r.l.

"[OSCURATO:PERSONA]" avverso una decisione della CTP di Catania, che aveva respinto il ricorso di quest'ultima avverso un avviso di accertamento IRPEG 2003; CONSIDERATO che la ricorrente non ha depositato il suo ricorso, come attestato dalla cancelleria di questa Corte con certificato negativo del 3.9.2020 (cfr. art. 369 cod. proc. civ.); ed i dati salienti del medesimo sono stati portati a conoscenza di questa Corte dall'intimata s.r.l.

"[OSCURATO:PERSONA]", in sede di controricorso; che il potere di questa Corte di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito del medesimo, qualora, come nel caso in esame, esso sia stato portato a conoscenza della Corte dalla parte intimata con il controricorso (cfr. Cass. n. 4859 del 1981; Cass. n. 26529 del 2017); che, pertanto, il presente ricorso va dichiarato improcedibile; che le spese sostenute dall'intimato s.r.l.

"[OSCURATO:PERSONA]", seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'intimata s.r.l.

"[OSCURATO:PERSONA]", liquidate in C 6.000,00, oltre ad accessori ed al rimborso delle spese generali nella percentuale di legge.

Così deciso in Roma il 26 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22099-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - controrícorrente- avverso la sentenza n. 972/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 22099 sez. MT - ud. 26-05-2021 -2- n.22099/2020 (1401) RILEVATO che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Sicilia, di accoglimento dell'appello proposto dalla s.r.l. "[OSCURATO:PERSONA]" avverso una decisione della CTP di Catania, che aveva respinto il ricorso di quest'ultima avverso un avviso di accertamento IRPEG 2003; CONSIDERATO che la ricorrente non ha depositato il suo ricorso, come attestato dalla cancelleria di questa Corte con certificato negativo del 3.9.2020 (cfr. art. 369 cod. proc. civ.); ed i dati salienti del medesimo sono stati portati a conoscenza di questa Corte dall'intimata s.r.l. "[OSCURATO:PERSONA]", in sede di controricorso; che il potere di questa Corte di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito del medesimo, qualora, come nel caso in esame, esso sia stato portato a conoscenza della Corte dalla parte intimata con il controricorso (cfr. Cass. n. 4859 del 1981; Cass. n. 26529 del 2017); che, pertanto, il presente ricorso va dichiarato improcedibile; che le spese sostenute dall'intimato s.r.l. "[OSCURATO:PERSONA]", seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'intimata s.r.l. "[OSCURATO:PERSONA]", liquidate in C 6.000,00, oltre ad accessori ed al rimborso delle spese generali nella percentuale di legge. Così deciso in Roma il 26 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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