CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 40119/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16 ottobre 2020 della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna inflitta al ricorrente dal Tribunale di Palermo il 13 giugno 2018 per i reati ex art. 648 cod. pen. e 171-ter lett. c), legge 633/1941 (in Palermo il 7 agosto 2016); si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione all'art. 648 cpv. cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Nel ricorso si fa riferimento a vizi di valutazione della prova e della motivazione senza mai concretamente indicare in quali passaggi i vizi esisterebbero e senza confrontarsi col la motivazione della sentenza impugnata; si fa, altresì, riferimento ah travisamento della prova per omissione senza indicare quali siano le prove non valutate. L'impugnazione è poi limitata ad un solo capo di imputazione rispetto al quale risulta concessa la circostanza attenuante ex art. 648 cpv. cod. pen. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. 2 íui 4 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/09/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente emeraro Vit